Gli atti tipici dello Psicologo sono il centro della professione psicologica. Non sono attività minori, preliminari o necessariamente meno profonde rispetto alla psicoterapia. Sono il modo proprio attraverso cui lo Psicologo esercita la sua competenza professionale, sanitaria, clinica, preventiva, diagnostica, abilitativa, riabilitativa e di sostegno.
La Legge 56/1989 definisce la professione di Psicologo attraverso l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico, rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. La stessa norma comprende anche le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito. L’art. 3 della stessa legge disciplina invece l’esercizio dell’attività psicoterapeutica. Questa distinzione è decisiva: consente di riconoscere la specificità della psicoterapia senza ridurre a essa l’intero campo della professione psicologica.
Con la Legge 3/2018 è stato inoltre premesso alla Legge 56/1989 l’art. 01, secondo cui la professione di Psicologo è ricompresa tra le professioni sanitarie. Questo dato rafforza la lettura degli atti tipici dentro una cornice sanitaria, soprattutto quando prevenzione, diagnosi, sostegno, abilitazione e riabilitazione sono esercitati con finalità di salute, tutela, recupero, compenso o miglioramento del funzionamento della persona.
Una prospettiva anti-psicoterapeuticocentrica parte da qui: lo Psicologo non va definito per sottrazione, come se fosse un professionista “non psicoterapeuta”, “meno clinico” o “meno profondo”. Va definito in positivo, a partire da ciò che la legge, la deontologia e la scienza psicologica gli riconoscono. Lo Psicologo previene, diagnostica, sostiene, abilita e riabilita in ambito psicologico. Quando questi interventi sono rivolti alla salute, alla sofferenza, al disagio, alla crisi, alla compromissione o al miglioramento del funzionamento, essi possono assumere piena rilevanza clinica, sanitaria e terapeutica.
Gli atti tipici dello Psicologo sono attività professionali che richiedono conoscenze, strumenti, competenze, responsabilità e criteri di valutazione propri della professione psicologica. Non coincidono con il semplice ascolto, con il buon senso, con il conforto umano o con una generica relazione di aiuto. Lo Psicologo ascolta, certamente, ma non fa solo questo. Usa strumenti conoscitivi e di intervento fondati sulla psicologia, formula ipotesi, valuta il funzionamento, riconosce risorse e fragilità, costruisce obiettivi, sceglie metodi adeguati, verifica l’andamento del lavoro e opera dentro una cornice deontologica.
Gli atti tipici riguardano i processi psichici, emotivi, cognitivi, relazionali, comportamentali e contestuali della persona. Possono rivolgersi al singolo, alla coppia, alla famiglia, al gruppo, alle organizzazioni e alle comunità. Possono avere finalità preventive, valutative, cliniche, educative, riabilitative, supportive, formative e di promozione della salute. Per questo non vanno ridotti a un elenco amministrativo. Sono un sistema professionale integrato: la prevenzione protegge il funzionamento, la diagnosi lo comprende, il sostegno lo accompagna, l’abilitazione lo sviluppa, la riabilitazione lo recupera o lo migliora, mentre ricerca, sperimentazione e didattica sostengono la qualità scientifica della professione.
Gli atti tipici dello Psicologo si rivolgono a tutte le persone, con o senza psicopatologia. La Legge 56/1989 non limita prevenzione, diagnosi, sostegno, abilitazione e riabilitazione psicologica ai soli casi di disagio lieve, difficoltà quotidiana o assenza di disturbi. Gli atti tipici possono riguardare persone che desiderano comprendere meglio se stesse, persone che attraversano fasi di crisi, persone con sofferenza significativa, persone con difficoltà relazionali, emotive o comportamentali e anche persone con quadri psicopatologici.
La presenza di una psicopatologia non cancella il valore degli atti tipici dello Psicologo. Non rende inutile la diagnosi psicologica, non rende minore il sostegno, non esclude la prevenzione delle ricadute, non toglie significato al lavoro abilitativo-riabilitativo e non impone automaticamente la psicoterapia come unica risposta possibile. In presenza di psicopatologia, l’indicazione dell’intervento più adeguato richiede una valutazione caso per caso. La domanda clinicamente corretta non è: “c’è un disturbo, quindi serve necessariamente psicoterapia?”. La domanda corretta è: quale intervento è più adeguato per questa persona, in questo momento, con questa domanda, questo livello di funzionamento, questi rischi, queste risorse e questi obiettivi?
La psicoterapia può essere indicata, utile o necessaria in molte situazioni. Ma non dovrebbe essere assunta automaticamente come unica risposta possibile. In alcuni casi può essere necessario un intervento di valutazione diagnostica; in altri un sostegno psicologico mirato; in altri ancora un lavoro abilitativo-riabilitativo, un intervento psicoeducativo, una presa in carico multidisciplinare, un invio medico, un’integrazione farmacologica o un percorso graduato in base all’intensità del bisogno. Anche le linee guida cliniche internazionali non ragionano secondo automatismi semplici, ma secondo valutazione del bisogno, gravità, preferenze, comorbilità, funzionamento, storia dei trattamenti e appropriatezza dell’intervento.
Questa impostazione è essenziale per contrastare lo psicoterapeuticocentrismo. Se si afferma che gli atti tipici valgono solo in assenza di psicopatologia, si produce una riduzione artificiale del campo professionale dello Psicologo. Si lascia intendere che la psicopatologia appartenga automaticamente alla psicoterapia, mentre prevenzione, diagnosi, sostegno e abilitazione-riabilitazione resterebbero confinati a un’area più leggera, meno clinica o meno sanitaria. Questa rappresentazione non è coerente con la definizione normativa della professione, né con una lettura moderna del funzionamento psicologico.
La prevenzione psicologica è l’attività con cui lo Psicologo interviene per ridurre il rischio di disagio, sofferenza, disadattamento, compromissione del funzionamento o peggioramento di condizioni già presenti. Prevenire, in psicologia, non significa soltanto informare. Significa riconoscere fattori di rischio, intercettare segnali precoci, rafforzare risorse personali e relazionali, promuovere consapevolezza, migliorare i contesti di vita e ridurre le condizioni che possono favorire sofferenza psicologica. Evitare che una sofferenza si aggravi, che una crisi diventi più invalidante o che un funzionamento si comprometta può avere grande valore clinico e sanitario, quando l’intervento viene svolto dallo Psicologo con strumenti psicologici e finalità di salute.
La diagnosi psicologica è uno degli atti più importanti dello Psicologo. Non consiste soltanto nell’attribuire un’etichetta o nel riconoscere un disturbo. È un processo conoscitivo complesso attraverso cui lo Psicologo comprende la persona, la sua domanda, la sua storia, le sue risorse, le sue fragilità e il suo modo di funzionare. Diagnosticare, in psicologia, significa osservare e comprendere il funzionamento emotivo, cognitivo, relazionale, comportamentale, motivazionale e contestuale della persona. Significa raccogliere dati, formulare ipotesi, utilizzare colloqui, test, strumenti osservativi e criteri professionali. Significa dare ordine clinico a ciò che spesso arriva in forma confusa, frammentata o dolorosa.
La diagnosi psicologica può entrare in aspetti profondi della persona. Può riguardare la storia soggettiva, i modelli relazionali, le difese, gli automatismi, le paure, le risorse, le vulnerabilità, i significati attribuiti alle esperienze e il modo in cui il passato continua a incidere sul presente. Per questo è scorretto rappresentarla come un atto freddo, superficiale o puramente descrittivo. Una buona diagnosi è già un atto clinico di grande profondità, perché permette di comprendere meglio la persona e di orientare in modo più preciso l’intervento.
Il sostegno psicologico è spesso una delle attività più svalutate quando si guarda alla professione con una lente psicoterapeuticocentrica. Viene talvolta presentato come se fosse un intervento leggero, semplice, poco profondo, quasi un accompagnamento secondario rispetto alla “vera cura”. Questa rappresentazione non regge.
Il sostegno psicologico è un intervento professionale rivolto alla persona che attraversa una condizione di difficoltà, crisi, sofferenza, perdita, disorientamento, cambiamento, vulnerabilità o riduzione temporanea delle proprie capacità di fronteggiamento. Non consiste nel consolare. Non significa “fare due chiacchiere”. Non è semplice vicinanza emotiva. Sostenere psicologicamente significa aiutare la persona a comprendere ciò che sta vivendo, recuperare risorse, riorganizzare significati, affrontare decisioni, tollerare emozioni difficili, attraversare passaggi critici e migliorare il proprio funzionamento.
Il sostegno psicologico può riguardare lutti, separazioni, malattie, crisi familiari, difficoltà lavorative, conflitti interiori, problemi relazionali, eventi traumatici, cambiamenti identitari, fragilità emotive e momenti di forte instabilità. Può essere profondo, complesso e clinicamente rilevante. La profondità del sostegno non dipende dal fatto che venga chiamato psicoterapia. Dipende dalla qualità della valutazione, dalla competenza dello Psicologo, dalla complessità della domanda, dagli obiettivi condivisi e dalla capacità di lavorare sul funzionamento della persona.
Il Codice Deontologico delle Psicologhe e degli Psicologi Italiani, nel testo vigente pubblicato dal CNOP, utilizza espressamente il linguaggio del rapporto terapeutico, del paziente e della cura in riferimento allo Psicologo. Questo dato non sostituisce la definizione normativa della professione, ma conferma che l’intervento dello Psicologo può collocarsi dentro una cornice di cura quando è rivolto alla salute e al beneficio della persona.
L’abilitazione e la riabilitazione psicologica sono atti tipici fondamentali. L’abilitazione mira a sviluppare, costruire o potenziare funzioni, capacità e competenze psicologiche non ancora pienamente disponibili. La riabilitazione mira invece a recuperare, compensare o migliorare funzioni e competenze compromesse da condizioni di disagio, disturbo, disabilità, trauma, malattia, crisi o altre forme di compromissione del funzionamento. La riabilitazione psicologica può essere considerata una forma di cura psicologica quando è orientata al recupero, al compenso o al miglioramento del funzionamento della persona.
Il Nomenclatore CNOP e i successivi aggiornamenti sui parametri professionali distinguono diverse aree di attività psicologica, tra cui diagnosi psicologica, consulenza e sostegno, abilitazione-riabilitazione e psicoterapia. Questo conferma, sul piano della classificazione professionale delle prestazioni, che tali aree non coincidono e non devono essere confuse.
L’abilitazione-riabilitazione psicologica può riguardare funzioni cognitive, emotive, relazionali, comunicative, adattive e comportamentali. Può intervenire sul recupero dell’autonomia, sulla partecipazione sociale, sulla regolazione emotiva, sulle competenze relazionali, sulla qualità della vita e sulla capacità della persona di riprendere un funzionamento più adeguato. Anche qui, parlare di attività minore sarebbe improprio. La riabilitazione psicologica può incidere in modo decisivo sulla vita concreta della persona.
Uno dei punti più importanti da chiarire è questo: gli atti tipici dello Psicologo non sono più superficiali, più semplici o meno profondi della psicoterapia. La prevenzione, la diagnosi, il sostegno psicologico e l’abilitazione-riabilitazione possono riguardare dimensioni molto profonde della persona: il modo in cui pensa, sente, desidera, sceglie, si difende, si relaziona, affronta la sofferenza, costruisce significati, regola le emozioni, attraversa le crisi e recupera il proprio funzionamento.
La profondità di un intervento psicologico non dipende dal nome dell’attività, né dall’appartenenza a una cornice tecnica specifica. Dipende dalla competenza professionale, dalla qualità della valutazione, dalla complessità della domanda, dal metodo utilizzato, dagli obiettivi concordati, dal contratto professionale e dagli effetti dell’intervento sul funzionamento della persona. Uno Psicologo che svolge una diagnosi accurata può incontrare aspetti profondi della personalità e della storia soggettiva. Uno Psicologo che svolge sostegno psicologico può accompagnare momenti di grande sofferenza, passaggi esistenziali complessi, crisi relazionali, perdite, paure e scelte decisive. Uno Psicologo che svolge abilitazione o riabilitazione può lavorare su funzioni compromesse, adattamento, autonomia, regolazione emotiva e partecipazione.
Dire che questi interventi sarebbero meno profondi della psicoterapia significa confondere la specificità giuridica dell’attività psicoterapeutica con una presunta superiorità clinica. La psicoterapia è una specifica attività regolata dalla legge. Non è però il metro assoluto con cui misurare la serietà, la profondità o la rilevanza sanitaria di ogni intervento psicologico.
Un altro punto essenziale riguarda il passato, l’inconscio e la profondità. Spesso si pensa che la psicoterapia sia l’intervento che “va in profondità” perché esplora il passato, mentre gli atti tipici dello Psicologo si limiterebbero al presente, alla gestione del sintomo o al supporto immediato. Questa rappresentazione è riduttiva. La distinzione tra atti tipici dello Psicologo e attività psicoterapeutica non coincide con la distinzione tra presente e passato, tra superficie e profondità, tra aiuto pratico e comprensione della storia personale.
Il passato, l’inconscio e la profondità non sono proprietà esclusive della psicoterapia. Sono dimensioni della vita psichica. Appartengono alla persona, alla sua storia, al suo funzionamento, ai suoi modi di sentire, pensare, desiderare, ricordare, difendersi, relazionarsi e attribuire significato alle esperienze. Lo Psicologo, nell’esercizio dei propri atti tipici e nei limiti della propria competenza, può considerare anche processi non pienamente consapevoli, automatismi, schemi appresi, difese, emozioni implicite, significati non immediatamente accessibili e modalità relazionali ricorrenti, quando tali elementi sono pertinenti alla valutazione, al sostegno, all’abilitazione-riabilitazione o alla comprensione del funzionamento psicologico.
La legge non dice che solo la psicoterapia può occuparsi della storia personale, della profondità psichica o dei processi inconsci. La Legge 56/1989 riconosce allo Psicologo strumenti conoscitivi e di intervento in ambito psicologico. Questo include la possibilità di comprendere la persona nei suoi processi psichici, relazionali, emotivi, cognitivi e comportamentali. Per questo passato, inconscio e profondità non appartengono alla sola psicoterapia. Appartengono alla psicologia, alla clinica psicologica e alla complessità della persona. La psicoterapia può certamente lavorare su queste dimensioni, ma non le possiede in modo esclusivo.
La psicoterapia è una specifica attività disciplinata dall’art. 3 della Legge 56/1989. Il suo esercizio richiede una specifica formazione professionale successiva alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali. Questo dato va riconosciuto con chiarezza. Ma riconoscere la specificità dell’attività psicoterapeutica non significa trasformarla nell’unica forma di cura psicologica.
La psicoterapia è una specifica attività regolata dalla legge. Non è l’intero campo della cura psicologica. Non esaurisce gli atti tipici dello Psicologo. Non definisce l’intera professione di Psicologo, perché la professione trova la propria base normativa anzitutto nell’art. 1 della Legge 56/1989. Prevenzione, diagnosi, sostegno, abilitazione e riabilitazione, quando esercitati dallo Psicologo in ambito psicologico e con finalità di salute, rientrano nel campo delle prestazioni professionali psicologiche e possono assumere piena rilevanza sanitaria, clinica e terapeutica.
Lo psicoterapeuticocentrismo nasce quando la psicoterapia smette di essere considerata una specifica attività regolata dalla legge e viene trasformata nel criterio principale, o addirittura esclusivo, per stabilire chi cura davvero, chi lavora in profondità, chi sarebbe clinicamente competente e chi avrebbe piena legittimità professionale. Questa impostazione riduce l’identità dello Psicologo, come se prevenzione, diagnosi, sostegno e abilitazione-riabilitazione fossero attività secondarie; confonde la cittadinanza, perché lascia intendere che rivolgersi a uno Psicologo non psicoterapeuta significhi necessariamente ricevere un intervento meno clinico o meno terapeutico; crea una gerarchia simbolica interna alla professione, nella quale la psicoterapia viene rappresentata come vertice della cura e gli atti tipici dello Psicologo come attività preliminari, parziali o subordinate.
Una prospettiva anti-psicoterapeuticocentrica non svaluta la psicoterapia. La colloca correttamente. La psicoterapia può essere importante, utile e indicata. Ma non può essere usata per oscurare la portata sanitaria, clinica e terapeutica degli atti tipici dello Psicologo. Non può essere usata, soprattutto, per suggerire che la psicopatologia appartenga automaticamente alla psicoterapia e che gli altri atti tipici siano adatti solo a chi non presenta disturbi o condizioni clinicamente significative.
Gli atti tipici dello Psicologo possono essere compresi in modo ancora più chiaro se vengono letti attraverso il concetto di funzionamento. L’Organizzazione Mondiale della Sanità, con l’ICF, descrive il funzionamento e la disabilità in relazione alla persona, ai domini della salute, ai fattori ambientali e al contesto di vita. Questa prospettiva aiuta a comprendere che intervenire sul funzionamento psicologico non è un fatto secondario, ma un modo concreto di prendersi cura della salute.
Lo Psicologo lavora precisamente su questo piano. Comprende il funzionamento, individua ostacoli, riconosce risorse, interviene sui processi psicologici, sostiene cambiamenti, promuove adattamento, recupero, consapevolezza, autonomia e partecipazione. Gli atti tipici, quindi, possono essere letti anche come interventi sul funzionamento psicologico, soprattutto quando sono orientati alla salute, alla prevenzione del peggioramento, al recupero, al compenso o al miglioramento delle risorse personali, relazionali e adattive.
Gli atti tipici dello Psicologo possono essere definiti come l’insieme delle attività professionali, fondate su conoscenze e strumenti psicologici, attraverso cui lo Psicologo opera per comprendere, prevenire, valutare, sostenere, abilitare e riabilitare il funzionamento psicologico della persona, dei gruppi, degli organismi sociali e delle comunità, sia in assenza sia in presenza di psicopatologia, secondo una valutazione competente, proporzionata e rispettosa della complessità del caso.
Questa definizione è importante perché non descrive lo Psicologo come un professionista che fa qualcosa “in meno” rispetto allo “psicoterapeuta”. Lo definisce in positivo, a partire dalla sua competenza propria. Lo Psicologo non è il professionista dell’attesa, dell’ascolto generico o del semplice supporto emotivo. È il professionista sanitario che usa strumenti psicologici per intervenire sui processi psichici, emotivi, cognitivi, relazionali e comportamentali. Quando questi interventi sono rivolti alla salute, al disagio, alla sofferenza, alla crisi, alla psicopatologia, al recupero o al miglioramento del funzionamento, essi possono avere piena finalità terapeutica.
La psicoterapia non può essere presentata, in termini generali e astratti, come gerarchicamente superiore agli atti tipici dello Psicologo. È una specifica attività regolata dalla legge, che può essere preziosa, necessaria e indicata in molti casi, ma non per questo diventa la misura di tutta la cura psicologica. Dire che la cura psicologica è più ampia della psicoterapia non significa negare la psicoterapia. Significa evitare una riduzione. Significa riconoscere che la professione di Psicologo possiede già, nella propria definizione normativa e deontologica, un campo sanitario, clinico e terapeutico.
Questa chiarezza serve anche alla cittadinanza. Una persona deve poter sapere che può rivolgersi a uno Psicologo per una valutazione psicologica, per un percorso di sostegno, per un intervento preventivo, per un lavoro abilitativo o riabilitativo, senza ricevere il messaggio implicito che tutto questo sarebbe “meno cura” solo perché non viene chiamato psicoterapia. Allo stesso modo, una persona con una psicopatologia deve poter ricevere una valutazione competente e un’indicazione adeguata, senza automatismi culturali che trasformino la psicoterapia nell’unica risposta possibile.
Gli atti tipici dello Psicologo sono il fondamento della professione psicologica. Non sono attività minori rispetto alla psicoterapia. Non sono meno profondi. Non sono meno clinici. Non sono meno rilevanti per la salute. Lo Psicologo non cura perché imita la psicoterapia. Cura perché esercita, con competenza e responsabilità, gli atti tipici della propria professione sanitaria: prevenzione, diagnosi, sostegno, abilitazione e riabilitazione in ambito psicologico.
Questa prospettiva non attribuisce allo Psicologo competenze illimitate, non nega la specificità dell’attività psicoterapeutica e non sostiene che ogni intervento psicologico sia automaticamente equivalente alla psicoterapia. Afferma, più precisamente, che gli atti tipici dello Psicologo hanno una propria dignità clinica, sanitaria e professionale; possono essere profondi e terapeuticamente rilevanti; possono rivolgersi a persone con o senza psicopatologia; e devono essere indicati, modulati o eventualmente integrati con altri interventi in base a una valutazione competente del caso concreto.
La psicoterapia resta una specifica attività disciplinata dalla legge. Ma la cura psicologica non si esaurisce nella psicoterapia. La cura psicologica attraversa l’intero campo degli atti tipici dello Psicologo ogni volta che l’intervento è rivolto alla salute, alla sofferenza, al disagio, alla psicopatologia, al recupero e al miglioramento del funzionamento della persona.
Passato, inconscio e profondità non appartengono alla sola psicoterapia. Appartengono alla vita psichica, alla psicologia e alla comprensione clinica della persona. La psicoterapia può certamente occuparsene, ma non ne ha il monopolio. Allo stesso modo, la psicopatologia non appartiene automaticamente alla psicoterapia: appartiene alla complessità della salute mentale e richiede una valutazione competente dell’intervento più adeguato.
Questa prospettiva non indebolisce la psicoterapia. Rafforza la professione di Psicologo. Restituisce dignità agli atti tipici. Aiuta la cittadinanza a comprendere meglio la cura psicologica. E contrasta ogni forma di appiattimento della salute psicologica alla sola attività psicoterapeutica.
Sostenere questa prospettiva significa anche sostenere il lavoro culturale e professionale di MetaPsi Aps: valorizzare la professione di Psicologo, contrastare lo psicoterapeuticocentrismo e restituire piena dignità agli atti tipici previsti dalla Legge 56/1989.
MetaPsi Aps è una comunità professionale nata per valorizzare la funzione sanitaria, clinica e terapeutica dello Psicologo e per contrastare ogni forma di appiattimento della cura psicologica alla sola psicoterapia. È la mia casa delle Psicologhe e degli Psicologi che curano e fanno terapia.
Fonti essenziali
Legge 56/1989, ordinamento della professione di Psicologo, art. 1 e art. 3.
Legge 3/2018, inserimento della professione di Psicologo tra le professioni sanitarie attraverso l’art. 01 della Legge 56/1989.
Codice Deontologico delle Psicologhe e degli Psicologi Italiani, testo vigente CNOP, con riferimento all’art. 27.
CNOP, Nomenclatore delle prestazioni psicologiche.
CNOP, aggiornamento dei parametri professionali e settori di attività psicologica.
Organizzazione Mondiale della Sanità, International Classification of Functioning, Disability and Health.
NICE, Depression in adults: treatment and management, NG222
Gli atti tipici dello Psicologo non sono attività minori rispetto alla psicoterapia. Prevenzione, diagnosi, sostegno, abilitazione e riabilitazione possono rivolgersi a persone con o senza psicopatologia e possono avere piena rilevanza clinica, sanitaria e terapeutica. La psicoterapia è una specifica attività regolata dalla legge, ma non esaurisce la cura psicologica. L’intervento più adeguato va valutato caso per caso, senza automatismi e senza ridurre tutta la salute psicologica alla sola psicoterapia.
