“Faccio psicoterapia sotto supervisione.”

È una frase che circola spesso tra colleghi. A prima vista sembra rassicurante: comunica l’idea di un lavoro seguito, controllato, responsabile. In realtà, se usata da chi frequenta ancora una scuola di specializzazione, può creare confusione sul piano giuridico, professionale e deontologico.

Il punto non è negare che lo Psicologo in formazione possa lavorare clinicamente. Il punto è un altro: non dovrebbe qualificare la propria attività privata come psicoterapia, né come “psicoterapia sotto supervisione”, finché non ha completato la specifica formazione prevista dalla legge.

Cosa stabilisce la legge

La Legge 56/1989, all’articolo 3, stabilisce che l’esercizio dell’attività psicoterapeutica è subordinato a una specifica formazione professionale, da acquisire dopo la laurea in psicologia o medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali.

Questo significa che, durante il percorso, lo Psicologo si forma alla psicoterapia. Non esercita ancora, nella propria pratica privata, l’attività psicoterapeutica come prestazione qualificata in quel modo.

Il ruolo della supervisione

La supervisione ha una funzione importante. Serve a discutere i casi, migliorare il ragionamento clinico, riconoscere errori, integrare teoria e pratica. Ma non è una fonte normativa.

Non attribuisce un requisito che la legge collega al completamento del percorso formativo.

In altre parole: la supervisione può rendere più prudente e più consapevole il lavoro psicologico, ma non trasforma automaticamente quel lavoro in psicoterapia esercitabile privatamente.

Tirocinio e pratica privata: due piani diversi

La distinzione diventa ancora più chiara se si separano tirocinio e pratica privata.

Nel tirocinio, l’allievo opera dentro una struttura, con un tutor, entro un perimetro formativo definito. La presa in carico del paziente non appartiene al tirocinante come libero professionista privato. La responsabilità clinica, organizzativa e giuridica resta in capo alla struttura e alle figure abilitate preposte.

Nella pratica privata, invece, lo Psicologo è titolare diretto della prestazione. È responsabile del consenso informato, della documentazione clinica, della comunicazione professionale e della fatturazione.

Per questo la formula “psicoterapia sotto supervisione” è delicata. Può far pensare al paziente di ricevere una prestazione psicoterapeutica da un professionista già legittimato a esercitarla, mentre il requisito formativo è ancora in corso.

Introduce inoltre una figura — il supervisore — che nella pratica privata non ha responsabilità diretta sul paziente.

Le implicazioni concrete

Il problema non è teorico. Ha conseguenze precise.

Sul piano del consenso informato, il paziente ha diritto di sapere con chiarezza quale prestazione riceve e da quale professionista. Presentare l’attività come psicoterapia significa dichiarare implicitamente un requisito formativo che la legge collega al completamento dell’intero percorso.

Sul piano documentale e fiscale, indicare “psicoterapia” in fattura o nella documentazione clinica senza possedere i requisiti previsti dall’art. 3 della Legge 56/1989 può generare incongruenze tra quanto comunicato al paziente e quanto formalizzato come prestazione professionale.

Sul piano deontologico, il Codice Deontologico delle Psicologhe e degli Psicologi Italiani — testo vigente CNOP — va letto nella stessa direzione: l’art. 5 richiama competenza, limiti professionali e aggiornamento; l’art. 37 stabilisce che lo Psicologo accetta il mandato professionale esclusivamente nei limiti delle proprie competenze.

Formule ambigue, anche se usate in buona fede, rischiano di compromettere questi principi.

Il problema non è la supervisione. Il problema è la qualificazione della prestazione.

Lo Psicologo iscritto a una scuola può svolgere attività psicologiche coerenti con la propria abilitazione: prevenzione, diagnosi, sostegno, interventi clinici, abilitazione e riabilitazione. Può utilizzare strumenti e modelli appresi, nei limiti della propria competenza. Può portare il proprio lavoro in supervisione.

Ma non dovrebbe presentare quella prestazione privata come psicoterapia.

Perché molti colleghi pensano di poterlo fare

Molti colleghi sono convinti di poter fare psicoterapia sotto supervisione perché ricevono questo messaggio proprio durante la formazione.

Docenti, supervisori o l’ambiente della scuola utilizzano spesso formule come: “puoi iniziare a lavorare sui casi” oppure “puoi farlo, purché tu sia supervisionato”.

Queste indicazioni possono avere un senso sul piano formativo. Il problema nasce quando vengono interpretate come autorizzazioni giuridiche.

Una scuola può formare. Un docente può supervisionare. Un supervisore può aiutare a leggere un caso. Ma nessuno di questi soggetti può creare una deroga alla legge.

La gerarchia è chiara: prima viene la norma, poi la prassi formativa. Se una prassi scolastica è diffusa, non per questo diventa automaticamente corretta sul piano giuridico.

C’è anche un meccanismo psicologico da riconoscere. Quando un messaggio viene trasmesso da figure autorevoli, dentro un contesto strutturato, tende a essere percepito come una regola.

Ma l’autorevolezza del docente non modifica la gerarchia delle fonti. E una prassi ripetuta per anni, anche dentro istituzioni serie, non diventa norma per il solo fatto di essere diffusa.

La confusione nasce qui: lavorare su casi clinici e portarli in supervisione non significa svolgere psicoterapia privata sotto supervisione.

La prima formulazione può essere corretta. La seconda è rischiosa.

È corretto dire che lo Psicologo in formazione lavora come Psicologo e porta il proprio lavoro in supervisione. È molto diverso dire che sta svolgendo psicoterapia privata sotto supervisione.

Questa distinzione tutela tutti

Tutela il paziente, che deve sapere con chiarezza quale prestazione riceve e da quale professionista.

Tutela lo Psicologo, che evita di esporsi a contestazioni sulla comunicazione delle proprie competenze.

Tutela la scuola, perché separa il piano formativo dal piano dell’esercizio professionale privato.

Tutela la professione, perché impedisce che formule ambigue diventino prassi consolidate.

Per questo, nella comunicazione pubblica, nel consenso informato, nel sito, nei social, nella documentazione clinica e nella fatturazione, la parola “psicoterapia” richiede particolare attenzione.

Come formulare correttamente

La formulazione più corretta è semplice:

lo Psicologo iscritto a una scuola di specializzazione svolge attività psicologica nella propria pratica privata e porta il proprio lavoro in supervisione.

Non:

svolge psicoterapia privata sotto supervisione.

La differenza sembra sottile. In realtà è decisiva.

Dire con precisione cosa si fa non svaluta il lavoro clinico dello Psicologo in formazione. Lo rende più chiaro, più corretto e più solido.

La supervisione è preziosa. Ma non sostituisce il requisito previsto dalla legge.

Quando le parole sono accurate, anche il ruolo lo diventa.


Fonti

Legge 18 febbraio 1989, n. 56 — art. 3, esercizio dell’attività psicoterapeutica

Ministero dell’Università e della Ricerca — Psicoterapia, fonti normative

Codice Deontologico delle Psicologhe e degli Psicologi Italiani — testo vigente CNOP


Frequentare una scuola di specializzazione non autorizza a qualificare la propria pratica privata come psicoterapia — neanche se si è supervisionati.

La Legge 56/1989 è chiara: l’attività psicoterapeutica si esercita solo dopo aver completato la formazione. La supervisione è uno strumento formativo prezioso. Non modifica lo status giuridico della prestazione. Non trasferisce la responsabilità clinica al supervisore nella pratica privata.

Lo Psicologo in formazione svolge attività psicologica e porta il lavoro in supervisione. Non psicoterapia privata sotto supervisione.