Atti tipici dello Psicologo e psicoterapia non sono due territori separati

Atti tipici dello Psicologo e psicoterapia vengono spesso descritti come se appartenessero a due territori separati. Da una parte ci sarebbero prevenzione, diagnosi, abilitazione-riabilitazione e sostegno psicologico. Dall’altra ci sarebbe la psicoterapia. In mezzo, secondo questa rappresentazione, passerebbe una linea netta, simile a un confine geografico, oltre la quale lo Psicologo non in possesso della specifica formazione che consente l’esercizio dell’attività psicoterapeutica dovrebbe necessariamente fermarsi.

Questa immagine è semplice, ma è sbagliata.

Il concetto geografico-spaziale di confine non è applicabile alla riflessione sulla differenziazione tra atti tipici dello Psicologo e psicoterapia. La psicologia non opera su territori fisici. Opera su funzioni, processi, relazioni, bisogni, sintomi, significati, risorse, adattamenti e compromissioni del funzionamento.

Il punto, quindi, non è chiedersi dove finisca lo Psicologo e dove inizi la psicoterapia, come se si trattasse di due Stati confinanti.

La domanda corretta è diversa: quale attività professionale viene svolta? Con quale finalità? Con quali strumenti? Con quale competenza? Con quale cornice giuridica, deontologica, clinica e contrattuale?

La Legge 56/1989 non disegna territori

La Legge 56/1989 non descrive la professione di Psicologo come un’area ridotta, preliminare o periferica rispetto alla psicoterapia.

L’articolo 1 definisce la professione di Psicologo attraverso l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico, rivolti alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende anche le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.

L’articolo 3 disciplina invece l’esercizio dell’attività psicoterapeutica, prevedendo una specifica formazione professionale post-lauream per medici e Psicologi.

Questa distinzione è essenziale.

L’articolo 3 non cancella l’articolo 1. Non lo svuota. Non trasforma prevenzione, diagnosi, abilitazione-riabilitazione e sostegno psicologico in interventi minori, generici o semplicemente preparatori.

L’articolo 3 individua una specifica attività regolata. L’articolo 1 definisce l’ampiezza della professione di Psicologo.

Per questo è scorretto immaginare la psicoterapia come il territorio esclusivo della cura e gli atti tipici dello Psicologo come un territorio esterno alla cura. La legge non dice questo. Una lettura simile rischia di introdurre una gerarchia culturale non prevista dalla norma.

Differenziare non significa separare in modo assoluto

Differenziare atti tipici dello Psicologo e attività psicoterapeutica non significa costruire un muro.

Significa riconoscere che esistono cornici diverse, requisiti diversi, finalità diverse e responsabilità diverse. Ma non significa che una sola di queste cornici possa occuparsi della sofferenza psicologica, del disagio, del funzionamento, della relazione, della personalità o del cambiamento.

La sofferenza psicologica non si presenta con un cartello che indica automaticamente quale intervento sia necessario. Una persona può portare ansia, difficoltà relazionali, sintomi depressivi, crisi evolutive, problemi sessuali, fragilità identitarie, difficoltà adattive o compromissioni del funzionamento.

La risposta professionale non dipende da un confine spaziale. Dipende da una valutazione clinica, dalla competenza del professionista, dalla domanda portata dalla persona, dagli obiettivi concordati, dal consenso informato e dalla natura dell’intervento effettivamente svolto.

Lo stesso tema umano può essere affrontato, a seconda dei casi, attraverso prevenzione, diagnosi, sostegno psicologico, abilitazione-riabilitazione oppure attività psicoterapeutica.

Non è il tema in sé a determinare automaticamente la cornice. Conta il modo in cui viene trattato, la finalità perseguita, il metodo utilizzato, il contratto professionale stabilito e la competenza dichiarata.

Il funzionamento umano non è uno spazio diviso in zone

Anche dal punto di vista scientifico, l’idea del confine geografico è debole.

Il funzionamento umano non è organizzato come una mappa. Non esistono zone separate della mente: la zona della diagnosi, la zona del sostegno, la zona della riabilitazione, la zona della psicoterapia.

La prospettiva dell’ICF dell’Organizzazione Mondiale della Sanità è utile proprio perché ragiona in termini di funzionamento, salute, disabilità, partecipazione e fattori contestuali. Il funzionamento umano non viene compreso come un territorio diviso in compartimenti rigidi, ma come il risultato dinamico dell’interazione tra persona, condizione di salute, attività, partecipazione e ambiente.

Questo rafforza un punto centrale: l’intervento psicologico non può essere pensato come attraversamento di una frontiera. Deve essere pensato come lavoro competente sul funzionamento della persona, sui suoi contesti, sulle sue risorse e sulle sue possibilità di cambiamento.

In questa prospettiva, prevenzione, diagnosi, sostegno psicologico e abilitazione-riabilitazione possono avere pieno rilievo clinico e terapeutico, quando sono svolti entro competenza, mandato professionale, consenso informato e responsabilità deontologica.

La psicoterapia non è il luogo esclusivo della cura psicologica

Un altro errore frequente consiste nel pensare che la psicoterapia coincida con la cura psicologica in senso assoluto.

La psicoterapia è certamente una forma rilevante di intervento clinico. Riconoscerne il valore è necessario. Ma riconoscere il valore della psicoterapia non significa trasformarla nell’unica forma possibile di cura psicologica.

Nel linguaggio internazionale, il termine psychotherapy viene spesso usato in senso ampio per indicare interventi psicologici fondati sulla comunicazione, sulla relazione professionale e sul trattamento di problemi psicologici.

Nel contesto italiano, però, il termine psicoterapia ha una specifica regolazione giuridica. Questo passaggio è decisivo.

Non si può trasferire automaticamente il significato internazionale del termine nel diritto italiano. In Italia, la psicoterapia è una specifica attività regolata. Ma da questo non deriva che ogni intervento psicologico con finalità clinica, terapeutica, riabilitativa o trasformativa debba essere chiamato psicoterapia.

Un intervento di sostegno psicologico può ridurre sofferenza e migliorare adattamento. Un intervento di abilitazione-riabilitazione può favorire il recupero funzionale. Una diagnosi psicologica può orientare in modo decisivo il percorso di cura. La prevenzione può evitare l’aggravamento di una condizione di disagio.

Tutto questo appartiene alla professione di Psicologo. Non è un territorio secondario.

Il criterio non è il dove, ma il come

Se il confine geografico non funziona, occorre usare criteri più corretti.

La distinzione tra atti tipici dello Psicologo e attività psicoterapeutica va costruita su elementi clinici, giuridici e deontologici: finalità dell’intervento, metodo utilizzato, competenza posseduta, formazione specifica, contratto professionale, consenso informato, comunicazione al paziente, documentazione, eventuale invio e rispetto dei limiti professionali.

Il Codice Deontologico vigente è vincolante per tutti gli iscritti all’Albo degli Psicologi e richiama la responsabilità professionale dello Psicologo nell’esercizio della professione. Questo implica operare entro il proprio ambito di competenza, usare strumenti e metodi per i quali si possiede adeguata preparazione, mantenere correttezza nella comunicazione professionale e non generare aspettative infondate.

Questo è il vero criterio: non una frontiera immaginaria, ma la responsabilità professionale.

Lo Psicologo non deve chiedersi se si trova prima o dopo la psicoterapia. Deve chiedersi se l’intervento che propone è coerente con la legge, con la deontologia, con la propria competenza, con il bisogno della persona e con la cornice professionale dichiarata.

Il rischio della metafora del confine

La metafora del confine produce almeno tre effetti distorsivi.

Il primo è culturale: fa apparire gli atti tipici dello Psicologo come funzioni deboli, accessorie o preparatorie.

Il secondo è professionale: alimenta l’idea che lo Psicologo non in possesso della specifica formazione che consente l’esercizio dell’attività psicoterapeutica sia quasi sempre costretto a fermarsi davanti alla sofferenza clinica.

Il terzo è comunicativo: induce cittadini e colleghi a credere che diagnosi, sostegno, prevenzione e abilitazione-riabilitazione siano interventi estranei alla cura.

È proprio qui che nasce lo psicoterapeuticocentrismo: non dal riconoscimento della psicoterapia, ma dalla sua trasformazione nel centro unico della cura psicologica.

La psicoterapia merita rispetto. Ma non può diventare la misura esclusiva di tutta la psicologia clinica.

Il problema non è distinguere, ma gerarchizzare

Il problema nasce quando una distinzione giuridica viene trasformata in una gerarchia professionale.

Distinguere gli atti tipici dello Psicologo dall’attività psicoterapeutica è corretto. Usare questa distinzione per rappresentare gli atti tipici come interventi incompleti, inferiori o esterni alla cura psicologica è invece una forzatura culturale.

La distinzione serve a fare chiarezza. Non deve diventare uno strumento per svalutare la professione di Psicologo, né per ridurre la cura psicologica alla sola psicoterapia.

Una differenza senza gerarchia

La distinzione tra atti tipici dello Psicologo e attività psicoterapeutica va mantenuta. Negarla sarebbe scorretto.

Ma va mantenuta senza deformarla.

L’attività psicoterapeutica resta una specifica attività regolata dall’articolo 3 della Legge 56/1989. Ma non esaurisce la cura psicologica, né trasforma gli atti tipici dello Psicologo in interventi minori o preliminari.

Gli atti tipici dello Psicologo sono il fondamento della professione psicologica e comprendono funzioni pienamente cliniche, sanitarie, relazionali e trasformative.

Non siamo davanti a due territori separati da una dogana. Siamo davanti a cornici professionali diverse, che possono riguardare gli stessi esseri umani, le stesse sofferenze e gli stessi processi psicologici, ma con obiettivi, metodi, responsabilità e qualificazioni differenti.

La questione, quindi, non è proteggere un confine immaginario.

La questione è usare parole corrette, rispettare la legge, riconoscere la complessità della cura psicologica e restituire allo Psicologo la piena dignità dei suoi atti tipici.

Una distinzione clinica, non una frontiera spaziale

Il falso problema del confine nasce quando si tenta di trasformare una distinzione giuridica e professionale in una separazione spaziale.

Ma la clinica psicologica non funziona così.

Non esistono temi automaticamente riservati a una sola cornice. Esistono domande, bisogni, condizioni, obiettivi e modalità di intervento che devono essere valutati caso per caso.

Uno stesso problema può richiedere valutazione psicologica, sostegno, intervento abilitativo-riabilitativo, invio ad altro professionista, lavoro integrato o attività psicoterapeutica. La scelta non dipende da una linea astratta tracciata sulla mappa della professione. Dipende dalla natura della domanda, dalla competenza del professionista, dal quadro clinico, dalla finalità dell’intervento e dalla cornice dichiarata alla persona.

Questa è una distinzione più seria, più prudente e più rispettosa della legge.

Non riduce tutto alla psicoterapia. Non nega la psicoterapia. Non confonde gli atti tipici con l’attività psicoterapeutica. Non trasforma lo Psicologo in una figura minore.

Restituisce invece complessità alla cura psicologica.

Conclusione

Il confine non può esistere se viene pensato come linea geografica.

La psicologia non si muove su una mappa. Si muove dentro la complessità del funzionamento umano.

Per questo la distinzione corretta non è tra il territorio dello Psicologo e il territorio dello “psicoterapeuta”, come se si trattasse di due professioni autonome e separate. La distinzione corretta riguarda invece attività professionali diverse, cornici giuridiche diverse, requisiti diversi, finalità diverse e responsabilità diverse.

Gli atti tipici dello Psicologo possono avere finalità cliniche, terapeutiche, abilitative, riabilitative e di sostegno, quando sono svolti entro competenza, mandato professionale, consenso informato e responsabilità deontologica.

L’attività psicoterapeutica resta una specifica attività regolata dall’articolo 3 della Legge 56/1989. Ma non esaurisce la cura psicologica, né trasforma gli atti tipici dello Psicologo in interventi minori o preliminari.

Il confine, dunque, è un falso problema quando viene pensato come linea geografica. Il vero tema è la responsabilità professionale: sapere cosa si sta facendo, perché lo si sta facendo, con quali strumenti, con quali competenze, dentro quale cornice e con quale chiarezza verso la persona che chiede aiuto.

Il confine tra atti tipici dello Psicologo e psicoterapia non è una linea geografica: è una distinzione giuridica, clinica e deontologica che va compresa senza trasformare la psicoterapia nell’unica forma possibile di cura psicologica.

Fonti essenziali

Legge 18 febbraio 1989, n. 56 – Ordinamento della professione di Psicologo
Normattiva

Codice Deontologico vigente degli Psicologi Italiani – CNOP
CNOP – Codice Deontologico vigente

OMS – International Classification of Functioning, Disability and Health, ICF
WHO – ICF

American Psychological Association – Psychotherapy
APA – Psychotherapy

Il rapporto tra atti tipici dello Psicologo e psicoterapia viene spesso raccontato come se esistesse un confine netto.

Da una parte lo Psicologo. Dall’altra la psicoterapia.

Ma la psicologia non funziona come una mappa geografica.

La Legge 56/1989 riconosce allo Psicologo prevenzione, diagnosi, abilitazione-riabilitazione e sostegno in ambito psicologico. L’attività psicoterapeutica è una specifica attività regolata, ma non esaurisce tutta la cura psicologica.

Il vero criterio non è dove finisce lo Psicologo.

Il vero criterio è quale intervento viene svolto, con quali finalità, con quali competenze e dentro quale cornice giuridica e deontologica.

La psicoterapia ha valore. Ma non può diventare l’unica misura della cura psicologica.