Nel confronto pubblico sull’EMDR, la parola “psicoterapia” viene spesso usata in modo ambiguo. A volte indica un trattamento clinico in senso descrittivo. Altre volte viene usata come se fosse un titolo, una etichetta proprietaria o una riserva che restringe per definizione ciò che uno Psicologo può o non può fare. La tesi più corretta, sul piano giuridico e professionale, è un’altra: l’EMDR non costituisce una riserva autonoma di psicoterapia, perché in Italia le riserve professionali derivano dalla legge, non da definizioni private o da formule promozionali. Quando ricorre l’attività psicoterapeutica in senso normativo, si applica la regola della specifica formazione prevista dall’art. 3 della Legge 56/1989.

Per “riserva” si intende una limitazione legale: una certa attività non è esercitabile liberamente da chiunque, ma solo da chi possiede requisiti fissati dalla normativa. Nel caso italiano, la regola rilevante è chiara: l’esercizio dell’attività psicoterapeutica è subordinato a una specifica formazione professionale acquisita mediante corsi di specializzazione presso scuole universitarie o istituti riconosciuti. Questo punto è decisivo, perché la legge disciplina l’attività psicoterapeutica e i relativi requisiti, non la proprietà delle singole tecniche. Una tecnica, da sola, non diventa riserva per proclamazione o per marketing formativo.

L’EMDR, cioè Eye Movement Desensitization and Reprocessing, è un metodo di intervento psicologico strutturato guidato dal modello Adaptive Information Processing, o AIP. In termini psicologici, il modello AIP descrive come esperienze disturbanti possano restare immagazzinate in modo disfunzionale, continuando a produrre attivazione, sofferenza e risposte maladattive nel presente. La stimolazione bilaterale visiva, tattile o uditiva non è un elemento isolato, ma si inserisce in protocolli e fasi operative finalizzati a favorire una rielaborazione più adattiva delle memorie. In questo senso, l’EMDR non è un corpo separato dalla Psicologia, ma una metodica che si colloca dentro il lavoro psicologico clinico sul trauma e sulla regolazione dell’esperienza.

Il riferimento al funzionamento adattivo è coerente anche con la cornice dell’ICF dell’OMS, che descrive salute e disabilità in termini di funzionamento, attività, partecipazione e fattori contestuali. L’ICF non è una teoria dell’EMDR e non prova, da solo, che ogni intervento EMDR coincida automaticamente con una riabilitazione psicologica in senso tecnico. Però offre un linguaggio utile per descrivere ciò che spesso accade nella clinica: la sofferenza non riguarda solo la diagnosi, ma anche compromissioni del funzionamento emotivo, cognitivo, relazionale e partecipativo. In questa prospettiva, l’EMDR può essere letto come uno strumento orientato a favorire regolazione, integrazione dell’esperienza e recupero di un funzionamento più adattivo. Questa va però mantenuta come lettura interpretativa e prudente, non come automatismo normativo.

Dentro questo quadro, l’art. 1 della Legge 56/1989 resta il riferimento centrale. La professione di Psicologo comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico, rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Dentro questo perimetro, l’EMDR può essere descritto come metodo o tecnica di intervento psicologico che rientra nel patrimonio degli strumenti psicologici, da utilizzare nel rispetto dell’appropriatezza clinica, della valutazione del caso, dei limiti professionali e della responsabilità deontologica.

Quando, invece, un intervento ricade nell’attività psicoterapeutica in senso normativo, entra in gioco l’art. 3 della stessa legge. La variabile decisiva, sul piano giuridico, non è il nome della tecnica usata, ma la qualificazione dell’attività e il possesso della specifica formazione richiesta dall’ordinamento. In altri termini, l’EMDR, in sé, è un metodo o una tecnica. Se e quando un intervento con EMDR integra attività psicoterapeutica in senso legale, valgono le regole generali dell’art. 3. Nessuna definizione privata trasforma l’EMDR in una riserva autonoma o in un titolo separato dalla professione di Psicologo.

Sul piano operativo, questo significa anche un’altra cosa: in Italia non esiste una specializzazione in psicoterapia EMDR riconosciuta come percorso autonomo. Il sistema ministeriale riguarda gli istituti abilitati ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del D.M. 11 dicembre 1998, n. 509. I corsi organizzati da enti privati possono attestare una formazione interna secondo propri standard, ma non sostituiscono né creano, da soli, requisiti legali generali o autorizzazioni pubbliche all’esercizio dell’attività psicoterapeutica.

Anche il Codice Deontologico vigente rafforza questa impostazione. L’art. 21 considera grave insegnare strumenti e tecniche riservati alla professione di Psicologo a persone estranee alla professione e considera aggravante avallare attività ingannevoli o abusive concorrendo all’attribuzione di qualifiche o attestati, oppure inducendo a ritenersi autorizzati all’esercizio di attività caratteristiche dello Psicologo. Lo stesso articolo chiarisce inoltre che sono specifici della professione di Psicologo gli strumenti e le tecniche conoscitive e di intervento relative ai processi psichici basati su principi, conoscenze, modelli o costrutti psicologici. Gli artt. 39 e 40 impongono poi correttezza, accuratezza, trasparenza e veridicità nella presentazione professionale e nella comunicazione pubblica. La ricaduta pratica è chiara: nella comunicazione su corsi, livelli, certificazioni e accreditamenti, è prudente distinguere sempre tra attestazione formativa interna e requisiti legali o deontologici dell’esercizio professionale.

Lo stesso principio si ritrova sul versante ministeriale. Il MUR rende consultabile l’elenco degli Istituti di Specializzazione in Psicoterapia abilitati ai sensi del D.M. 11 dicembre 1998, n. 509 ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia. Questo chiarisce un punto semplice ma decisivo: le riserve e i requisiti non derivano da autoproclamazioni associative. Una qualifica interna, associativa o promozionale, non modifica automaticamente il perimetro professionale dello Psicologo definito dalla legge.

Il nodo più delicato, allora, non è l’EMDR in sé, ma il linguaggio usato per presentarlo. Nella pagina “Formazione di Livello 1” di EMDR Italia compare l’espressione secondo cui ai partecipanti verrà rilasciato “un certificato che autorizza” l’applicazione nella pratica clinica e nella ricerca; la stessa pagina richiama come destinatari gli “psicoterapeuti” abilitati o gli iscritti almeno al terzo anno di una scuola riconosciuta dal MIUR. Una formulazione di questo tipo può generare un equivoco prevedibile: far credere che l’uso dell’EMDR dipenda da una sorta di autorizzazione privata con valore generale, invece che dalla competenza professionale del soggetto e dall’assetto normativo applicabile. Qui non si afferma alcun illecito. Si indica un rischio concreto di fraintendimento, rispetto al quale una comunicazione più chiara tutelerebbe meglio sia la cittadinanza sia la professione.

Sul piano clinico, conviene anche evitare formule troppo rigide. L’OMS include l’EMDR tra gli interventi psicologici da considerare per gli adulti con PTSD, e NICE lo contempla nelle proprie raccomandazioni sul trattamento del PTSD. Per questo non è utile negarne in blocco il valore clinico o la sua collocazione, in alcuni contesti, dentro le terapie psicologiche trauma-focused. La questione vera è un’altra: impedire che questo dato venga piegato fino a produrre una falsa conseguenza, cioè l’idea che l’EMDR sia, per ciò solo, una tecnica sottratta agli Atti Tipici dello Psicologo e riservata da soggetti privati a chi riceve il loro imprimatur.

Per questa ragione, la formula più robusta non è dire in modo assoluto e indifferenziato che l’EMDR non è psicoterapia in ogni possibile senso scientifico o clinico. La formula più robusta è dire che l’EMDR non è una riserva di psicoterapia. Non è un titolo. Non è una professione autonoma. Non crea una riserva di legge per definizione privata. È un metodo di intervento psicologico guidato dal modello AIP, compatibile con una prospettiva centrata sul funzionamento adattivo e sul recupero della regolazione, dell’integrazione dell’esperienza e della partecipazione. In Italia, il perimetro resta quello della professione di Psicologo definito dalla legge e, quando rileva l’attività psicoterapeutica in senso normativo, la regola resta quella della specifica formazione e del sistema di riconoscimento ministeriale degli istituti.

Contrastare lo psicoterapeuticocentrismo, quindi, non significa negare il valore clinico dell’EMDR. Significa rifiutare che una metodica psicologica validata venga usata per restringere impropriamente il ruolo terapeutico dello Psicologo. Difendere la cura psicologica significa anche distinguere la scienza dal marketing formativo, la formazione privata dai requisiti legali e le definizioni descrittive dalle vere riserve di legge.