Lo Psicologo si trova oggi schiacciato tra due spinte apparentemente opposte, ma convergenti nei loro effetti: indebolirne l’identità professionale. Da un lato, lo psicoterapeuticocentrismo sostiene, implicitamente o esplicitamente, che lo Psicologo senza la specifica formazione che consente l’esercizio dell’attività psicoterapeutica possa fare soltanto qualcosa di simile al counseling: un’attività che, in questa narrazione, non sarebbe sanitaria, non sarebbe terapeutica e non potrebbe nemmeno indagare il vissuto della persona. Dall’altro lato, alcune narrazioni funzionali all’offerta non abilitata tendono a confinare lo Psicologo alla patologia conclamata, lasciando intendere che, in assenza di sintomi o disturbi clinici, le persone possano affidarsi a counselor, coach e figure simili prive di abilitazione statale.

Il risultato è un’identità professionale compressa e indefinita. Lo Psicologo viene raccontato come troppo debole per fare clinica e troppo clinico per occuparsi di benessere. In questo spazio vuoto si installa un falso binario: da una parte gli “psicoterapeuti”, etichetta che nel linguaggio comune viene spesso trattata come se indicasse una professione autonoma, mentre la Legge 56/1989 disciplina l’esercizio dell’attività psicoterapeutica da parte di Psicologi e Medici in possesso della specifica formazione prevista; dall’altra i counselor, i coach e figure simili, che si propongono come alternativa per chiunque non abbia un disturbo diagnosticato. Lo Psicologo, che per legge è il professionista sanitario titolare degli atti tipici su tutta questa gamma di interventi, scompare dalla mappa.

Sono due fenomeni diversi. Non vanno confusi. L’abusivismo professionale ha un rilievo giuridico, ordinistico e, nei casi previsti, anche penale. Lo psicoterapeuticocentrismo è una distorsione culturale, comunicativa e professionale. Tuttavia operano con una logica parallela: entrambi sottraggono territorio allo Psicologo, entrambi disorientano i cittadini, entrambi indeboliscono la dignità e la riconoscibilità della professione.

Il punto di partenza è la Legge 56/1989. La professione di Psicologo comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e il sostegno in ambito psicologico, rivolti alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. La stessa legge prevede che, per esercitare la professione di Psicologo, siano necessari abilitazione e iscrizione all’Albo professionale.

Questa definizione è decisiva. Lo Psicologo non è una figura generica di ascolto. Non è un professionista preliminare. Non è un operatore minore rispetto ad altre attività psicologiche. È un professionista sanitario titolare di atti tipici propri. Prevenzione, diagnosi, sostegno psicologico e abilitazione-riabilitazione non sono attività marginali. Sono funzioni proprie della professione psicologica, riconosciute dalla legge e protette dall’Albo. È precisamente questo territorio che lo psicoterapeuticocentrismo e l’abusivismo erodono, ciascuno a modo suo.

Lo psicoterapeuticocentrismo nasce quando l’ampiezza degli atti tipici dello Psicologo viene oscurata. Accade quando si lascia intendere che la vera cura coincida soltanto con la psicoterapia. Accade quando il sostegno psicologico viene presentato come qualcosa di debole, incompleto o non clinico. Accade quando si diffonde l’idea che lo Psicologo non specializzato nell’esercizio dell’attività psicoterapeutica non dovrebbe avere pazienti, non dovrebbe occuparsi di clinica, non dovrebbe indagare il vissuto e la storia della persona e non dovrebbe svolgere attività di cura in senso sanitario.

Questa rappresentazione è fuorviante. La psicoterapia è una specifica attività disciplinata dalla Legge 56/1989 e subordinata alla specifica formazione professionale prevista dall’art. 3. Ma la cura psicologica non si esaurisce nella psicoterapia. Gli atti tipici dello Psicologo possono avere pieno valore clinico e funzione terapeutica in senso psicologico-sanitario quando sono orientati alla tutela della salute, al funzionamento, alla qualità della vita e alla riduzione del disagio.

Dire questo non significa trasformare ogni attività psicologica in psicoterapia. Significa usare le parole con precisione. La psicoterapia ha un proprio perimetro giuridico e formativo. Ma anche prevenzione, diagnosi, sostegno psicologico e abilitazione-riabilitazione hanno dignità sanitaria e professionale. Non sono un territorio residuale tra psicoterapia e benessere generico, e non sono assimilabili a generiche attività di counseling svolte fuori dal perimetro ordinistico.

Quando lo Psicologo viene raccontato come competente solo se diventa anche “psicoterapeuta”, tutto ciò che rientra negli atti tipici ma non viene chiamato psicoterapia rischia di apparire meno protetto, meno qualificato e meno specificamente psicologico. Prevenzione, diagnosi, sostegno psicologico e abilitazione-riabilitazione vengono così percepiti come aree deboli, generiche o accessibili anche ad altri. È precisamente in questa zona grigia che l’abusivismo trova maggiore spazio.

L’abusivismo professionale agisce con una logica speculare. Mentre lo psicoterapeuticocentrismo svuota lo Psicologo dal basso, relegandolo a un ruolo simile al counseling, alcune narrazioni funzionali all’offerta non abilitata lo comprimono dall’alto, confinandolo alla patologia conclamata. La narrazione che ne deriva è questa: lo Psicologo sarebbe il professionista della patologia, del disturbo, del sintomo clinico. Per chiunque non si trovi in una condizione patologica conclamata, counselor, coach, facilitatori del benessere e figure simili sarebbero invece sufficienti, se non addirittura preferibili.

Questa narrazione è tanto fuorviante quanto quella psicoterapeuticocentrica. La Legge 56/1989 non limita l’intervento dello Psicologo ai soli casi patologici. Prevenzione e sostegno psicologico riguardano anche persone che non presentano disturbi diagnosticabili. Abilitazione-riabilitazione riguarda il funzionamento, non solo la malattia. La diagnosi psicologica non è riservata ai casi gravi. Lo Psicologo opera lungo tutto il continuum della salute psicologica, non solo alle sue estremità più critiche.

Il risultato pratico è che lo Psicologo viene espulso da una fascia enorme della popolazione: le persone che stanno attraversando difficoltà, momenti di crisi, transizioni di vita, disagio relazionale, insoddisfazione, bassa autostima, fatica emotiva. Sono condizioni reali, che possono richiedere competenza psicologica, anche quando non configurano necessariamente un disturbo clinico conclamato. In questo spazio vuoto si insedia l’offerta di figure non abilitate, presentata come più accessibile, meno stigmatizzante e più adatta al benessere quotidiano.

Il punto di arrivo di questi due fenomeni è un falso binario che cancella lo Psicologo dalla comunicazione pubblica. Da un lato vengono collocati gli “psicoterapeuti”: una categoria che nella narrazione comune appare come una professione autonoma con un proprio albo, mentre in realtà la Legge 56/1989 non istituisce una professione autonoma di “psicoterapeuta”, ma disciplina l’esercizio dell’attività psicoterapeutica da parte di Psicologi e Medici in possesso della specifica formazione prevista. Dall’altro lato vengono collocati counselor, coach e figure simili, proposti come alternativa professionale per chiunque non abbia bisogno di psicoterapia, cioè, nella narrazione comune, per la grande maggioranza delle persone.

In questo schema, lo Psicologo iscritto all’Albo, titolare degli atti tipici della Legge 56/1989, semplicemente non appare. Non è lo “psicoterapeuta”, perché non ha quella specifica formazione o perché non usa quella etichetta, ma non è nemmeno il counselor o il coach. È una figura che il falso binario ha reso invisibile, anche se è l’unica che la legge abilita a svolgere prevenzione, diagnosi, sostegno psicologico e abilitazione-riabilitazione come atti propri di una professione sanitaria.

Questa invisibilità fa danno ai cittadini prima ancora che agli Psicologi. Le persone che cercano aiuto psicologico senza sapere esattamente di cosa hanno bisogno si trovano di fronte a un mercato dell’offerta che presenta figure non abilitate come equivalenti o superiori allo Psicologo per i problemi “non clinici”. Il risultato è che possono affidarsi a chi non ha le competenze, le garanzie e le responsabilità previste dall’ordinamento professionale.

Non è possibile contrastare davvero l’abusivismo professionale senza contrastare anche lo psicoterapeuticocentrismo. L’abusivismo non cresce solo quando qualcuno esercita impropriamente attività riservate o utilizza titoli che non possiede. Cresce anche quando la comunità professionale, con le proprie parole, indebolisce l’immagine dello Psicologo e lascia intendere che, senza la specifica formazione che consente l’esercizio dell’attività psicoterapeutica, lo Psicologo sarebbe un professionista meno competente, meno affidabile o meno credibile.

In questo senso, lo psicoterapeuticocentrismo crea un vuoto simbolico che l’abusivismo può occupare. Se si ripete che lo Psicologo senza quella specifica formazione fa sostanzialmente counseling, e che il counseling non è sanitario né terapeutico, allora il counselor non abilitato che offre lo stesso servizio con un’etichetta diversa sembra meno problematico. Se, al contrario, si confina lo Psicologo alla patologia conclamata e si lascia intendere che il benessere quotidiano non sia un suo territorio, si offre al mercato non regolamentato una giustificazione culturale.

L’abusivismo, a sua volta, alimenta lo psicoterapeuticocentrismo. Quando figure non abilitate occupano impropriamente le aree del sostegno, della prevenzione, del benessere psicologico, della relazione d’aiuto o della crescita personale, quelle aree finiscono per apparire sempre meno specifiche dello Psicologo. Una parte della comunità professionale reagisce rifugiandosi nella sola psicoterapia, considerandola l’unico spazio davvero protetto e riconoscibile.

Una possibile obiezione è che negare il ruolo sanitario e terapeutico dello Psicologo servirebbe a restituirgli l’area del benessere “non clinico”. Questa obiezione non regge. Lo Psicologo può occuparsi di benessere, prevenzione, promozione della salute e sostegno. Ma queste aree non diventano automaticamente estranee alla professione psicologica perché non coincidono con la psicoterapia. Se un’attività utilizza strumenti conoscitivi e di intervento propri della Psicologia, se incide su disagio, funzionamento, adattamento, regolazione emotiva, prevenzione, sostegno o abilitazione-riabilitazione in ambito psicologico, non basta cambiarle nome per sottrarla alla valutazione professionale e ordinistica.

Il Codice Deontologico vigente offre riferimenti chiari. Lo Psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione e aggiornamento, a riconoscere i limiti della propria competenza e a esprimere valutazioni professionali solo se fondate su conoscenza diretta o su documentazione adeguata e attendibile. Questi obblighi riguardano anche il modo in cui lo Psicologo comunica pubblicamente la professione.

Una comunicazione pubblica non può basarsi su frasi a effetto, gerarchie arbitrarie o semplificazioni comunicative. Se uno Psicologo afferma pubblicamente che lo Psicologo fa solo supporto, che non dovrebbe occuparsi di clinica, che non dovrebbe indagare il vissuto dei propri pazienti o che non dovrebbe avere pazienti, non sta esprimendo una semplice preferenza lessicale. Sta contribuendo a una rappresentazione potenzialmente fuorviante della professione e, di fatto, rafforzando il falso binario che cancella lo Psicologo.

Il Codice Deontologico richiama anche il dovere di contrastare l’abusivismo. L’art. 8 stabilisce che lo Psicologo contrasta l’esercizio abusivo della professione, come definita dagli articoli 1 e 3 della Legge 56/1989, e segnala al Consiglio dell’Ordine i presunti casi di abusivismo o usurpazione di titolo di cui venga a conoscenza. Lo stesso articolo precisa che lo Psicologo usa il proprio titolo professionale esclusivamente per attività pertinenti e non avalla attività ingannevoli o abusive.

Il Codice Deontologico richiama anche il rispetto tra colleghi. Lo Psicologo deve astenersi dal dare pubblicamente su colleghi giudizi negativi relativi alla loro formazione, alla loro competenza o ai risultati conseguiti, o comunque giudizi lesivi del loro decoro e della loro reputazione professionale. Quando ravvisa casi di scorretta condotta professionale che possano tradursi in danno per gli utenti o per il decoro della professione, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio dell’Ordine competente.

Questo non significa che la critica sia vietata. Significa che deve essere condotta nel modo corretto: criticare i contenuti, non aggredire le persone; richiamare norme e fonti, non attribuire intenzioni; usare le sedi competenti quando la questione supera il normale confronto professionale.

Contrastare l’abusivismo non è una facoltà marginale. È un dovere deontologico. Lo Psicologo che viene a conoscenza di presunti casi di abusivismo o usurpazione di titolo non dovrebbe limitarsi alla lamentela privata o al commento pubblico. Dovrebbe raccogliere gli elementi disponibili, verificarli con prudenza e valutare una segnalazione documentata al Consiglio dell’Ordine competente. Sul piano prudenziale, è corretto parlare di presunti casi di abusivismo quando la questione non è stata ancora accertata: l’accertamento definitivo spetta alle sedi istituzionali competenti e, nei casi penalmente rilevanti, all’Autorità giudiziaria.

La segnalazione non deve essere vissuta come un gesto ostile o un atto eccezionale. Una segnalazione fondata, proporzionata e documentata è uno strumento ordinario di tutela professionale. Serve a portare un problema nella sede competente, dove i fatti possono essere valutati con procedure formali e garanzie adeguate.

Segnalare bene non significa segnalare tutto: non ogni frase imprecisa merita un intervento ordinistico, non ogni comunicazione psicoterapeuticocentrica va trasformata in un caso. Ma quando sono in gioco il decoro professionale, la tutela dell’utenza, l’esercizio abusivo, l’usurpazione di titolo o la disinformazione grave, la segnalazione diventa uno strumento necessario.

Una buona segnalazione non ha bisogno di toni aggressivi. Ha bisogno di precisione: indicare i fatti, allegare gli elementi disponibili, spiegare perché la condotta può incidere sull’utenza o sul decoro della professione.

Gli organi ordinistici hanno un ruolo centrale. A livello territoriale, il riferimento principale è il Consiglio regionale o provinciale dell’Ordine. La Legge 56/1989 attribuisce al Consiglio il compito di curare l’osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione, tenere l’Albo, vigilare sulla tutela del titolo professionale, svolgere attività dirette a impedire l’esercizio abusivo della professione e adottare i provvedimenti disciplinari.

Il Presidente rappresenta l’Ordine, ma non sostituisce le competenze collegiali del Consiglio. La tutela ordinistica è una funzione istituzionale che si esercita attraverso gli organi previsti e le procedure competenti.

A livello nazionale, il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi ha un ruolo centrale per le questioni di rilievo nazionale e per il Codice Deontologico. Il Codice stesso prevede un Osservatorio permanente presso la Commissione Deontologia, con il compito di raccogliere la giurisprudenza deontologica dei Consigli regionali e provinciali e formulare eventuali proposte al Consiglio Nazionale, anche ai fini della revisione periodica del Codice.

Accanto agli organi previsti dalla legge, possono esistere Commissioni ordinistiche con funzioni di studio, supporto, approfondimento e proposta, tra cui la Commissione Deontologia e Osservatorio Permanente del Codice Deontologico e la Commissione Atti tipici – Tutela dei Cittadini e della Professione. Queste Commissioni non vanno confuse con l’organo disciplinare competente. La funzione disciplinare resta affidata agli organi previsti dall’ordinamento.

La professione di Psicologo non si tutela con l’aggressività. Non si tutela nemmeno con il silenzio. Si tutela riconoscendo pienamente il valore degli atti tipici previsti dalla Legge 56/1989. Prevenzione, diagnosi, sostegno psicologico e abilitazione-riabilitazione non sono un territorio debole, generico o liberamente occupabile. Non sono assimilabili a generiche attività di counseling svolte fuori dal perimetro ordinistico. Sono funzioni proprie della professione psicologica, che meritano tutela, chiarezza e piena dignità professionale.

Non si può contrastare seriamente l’abusivismo professionale se, nello stesso tempo, si continua ad alimentare lo psicoterapeuticocentrismo. E non si può difendere lo Psicologo da narrazioni riduttive senza smontare il falso binario che contrappone gli “psicoterapeuti” — trattati impropriamente come se fossero una professione autonoma — a counselor e coach che si propongono come alternativa per la cura psicologica senza abilitazione statale.

Il territorio di competenza dello Psicologo è definito dalla legge. Non dalle narrazioni. Contrastare questi due fenomeni è un compito di tutta la comunità professionale: significa informare meglio i cittadini, correggere le narrazioni fuorvianti, non avallare attività ingannevoli o abusive e usare la segnalazione non come arma, ma come strumento di tutela.

Segnalare bene non è attaccare qualcuno. È proteggere i cittadini, la comunità professionale e la dignità della Psicologia. È ricordare che la professione non si difende solo quando viene invasa dall’esterno, ma anche quando viene ridotta, confusa o svalutata dall’interno.

Fonti

Legge 18 febbraio 1989, n. 56 — Normattiva

Codice Deontologico vigente delle Psicologhe e degli Psicologi Italiani — CNOP

Commissioni CNOP

Lo Psicologo viene schiacciato tra psicoterapeuticocentrismo e abusivismo: due narrazioni opposte, ma convergenti nel cancellarne identità e atti tipici.

Quando gli atti tipici dello Psicologo vengono svalutati, diventano più facili da invadere.

Lo Psicologo viene schiacciato tra due narrazioni opposte, ma con lo stesso effetto: cancellarne l’identità professionale.

Lo psicoterapeuticocentrismo sostiene che senza la specifica formazione che consente la psicoterapia, lo Psicologo possa fare solo qualcosa di simile al counseling: non sanitario, non terapeutico, non capace di indagare il vissuto delle persone.

L’abusivismo, invece, trae vantaggio da narrazioni che confinano lo Psicologo alla patologia conclamata e lasciano intendere che per tutto il resto — disagio, sostegno, benessere, crescita personale — bastino counselor, coach e figure simili.

Il risultato è un falso binario: da una parte gli “psicoterapeuti”, trattati impropriamente come una professione autonoma; dall’altra i non abilitati.

Lo Psicologo, l’unico professionista che la legge abilita a svolgere prevenzione, diagnosi, sostegno e abilitazione-riabilitazione, scompare dalla mappa.

Questo circolo va interrotto con cultura, chiarezza e buon uso degli strumenti ordinistici.