Chiedere se Psicologo e “psicoterapeuta” abbiano competenze diverse può sembrare una domanda semplice. In realtà, così formulata, rischia di mettere insieme piani diversi: quello giuridico, quello formativo, quello clinico, quello deontologico e quello comunicativo.

Il problema non è riconoscere che tra professionisti possano esistere competenze differenti. Questo è ovvio. Il problema nasce quando le differenze vengono trasformate in una gerarchia automatica, come se la specializzazione in psicoterapia rendesse, per ciò solo, un professionista più clinico, più profondo o più legittimato alla cura psicologica rispetto allo Psicologo che non possiede quella specializzazione.

Questa conclusione non è affatto scontata. E, soprattutto, non può essere semplicemente presunta.

La domanda va posta meglio

Il primo punto da chiarire è giuridico.

In Italia esiste la professione di Psicologo. Esiste anche la professione di Medico. Esiste poi l’esercizio dell’attività psicoterapeutica, disciplinato dalla Legge 56/1989, che può essere svolto da Psicologi e Medici in possesso della specifica formazione prevista.

La legge definisce la professione di Psicologo all’articolo 1 e disciplina l’esercizio dell’attività psicoterapeutica all’articolo 3. Non istituisce una terza professione autonoma chiamata “psicoterapeuta”.

Questo non riduce il valore della psicoterapia. Lo colloca semplicemente nel suo corretto quadro normativo.

Lo “psicoterapeuta”, nel linguaggio comune, viene spesso indicato come se fosse una figura separata. Sul piano professionale, però, occorre essere più precisi: si tratta di uno Psicologo o di un Medico che possiede la specifica formazione prevista per esercitare l’attività psicoterapeutica.

La distinzione corretta, quindi, non è tra Psicologo e “psicoterapeuta”, come se fossero due professioni autonome e contrapposte. La distinzione corretta è tra Psicologo che possiede anche la specifica formazione per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica e Psicologo che non la possiede.

Questa distinzione ha valore. Ma non dimostra automaticamente una superiorità clinica generale.

Le differenze esistono

Dire che non esiste una professione autonoma di “psicoterapeuta” non significa sostenere che tutti gli Psicologi abbiano le stesse competenze.

Uno Psicologo clinico, uno Psicologo del lavoro, uno Psicologo giuridico, uno Psicologo della salute, uno Psicologo esperto in neuropsicologia o uno Psicologo che opera nell’età evolutiva possono avere competenze, strumenti, esperienze e contesti di intervento molto diversi.

Questo è normale in ogni professione complessa.

Anche tra Medici esistono differenze enormi. Un cardiologo e un urologo non fanno lo stesso lavoro. Un dermatologo e uno psichiatra non hanno lo stesso campo di intervento. Eppure restano tutti Medici.

Anche tra Avvocati esistono differenze importanti. Un penalista e un avvocato che si occupa di diritto di famiglia possono avere competenze molto diverse. Eppure restano entrambi Avvocati.

Questi esempi dimostrano una cosa semplice: dentro una professione possono esistere specializzazioni, esperienze e competenze diverse. Ma l’esistenza di differenze interne non autorizza a costruire una gerarchia generale tra chi sarebbe “più professionista” e chi lo sarebbe meno.

Lo stesso vale per la Psicologia.

Differenza non significa gerarchia

La questione centrale è questa: le differenze vanno descritte nel merito, non trasformate in categorie di valore.

Dire che uno Psicologo possiede una specifica formazione in psicoterapia è corretto.

Dire che può esercitare l’attività psicoterapeutica nei limiti previsti dalla legge è corretto.

Dire che uno Psicologo non specializzato in psicoterapia non debba presentarsi come “psicoterapeuta” è corretto.

Ma dire che lo Psicologo non specializzato in psicoterapia sia, per questo solo, automaticamente meno clinico, meno terapeutico, meno profondo o meno competente nella cura psicologica è un’affermazione diversa. Molto più forte. E richiederebbe prove adeguate.

Non basta dire che una formazione è aggiuntiva per dimostrare che produca una superiorità clinica generale in ogni ambito.

La competenza professionale non coincide con una sola etichetta formativa. Nasce da formazione universitaria, esame di Stato, iscrizione all’Albo, esperienza, aggiornamento, studio, supervisione, metodo, capacità di valutazione, riconoscimento dei propri limiti e corretto invio ad altri professionisti quando necessario.

Uno Psicologo può essere molto competente in diagnosi psicologica, sostegno clinico, prevenzione, abilitazione-riabilitazione, psicologia della salute, sessuologia, neuropsicologia, psicologia giuridica o altri ambiti senza essere specializzato in psicoterapia.

Allo stesso modo, uno Psicologo specializzato in psicoterapia può essere molto competente in alcuni settori e meno competente in altri.

Il titolo conta. Ma non basta, da solo, a misurare tutta la competenza clinica di una persona.

Il cittadino va orientato, non confuso

Un’obiezione frequente è questa: il cittadino spesso non sa quale professionista scegliere. Non sa se abbia bisogno di un lavoro individuale, familiare o di gruppo. Non sa se sia più indicato un approccio psicodinamico, cognitivo, relazionale, sistemico, pragmatico o centrato su altri aspetti.

Questa osservazione è corretta. Ma porta a una conclusione diversa da quella gerarchica.

Il cittadino deve essere aiutato a orientarsi. Deve ricevere informazioni chiare, corrette, comprensibili e non svalutanti. Deve poter capire quale professionista è adatto alla sua domanda, quali competenze possiede, quali limiti ha, quale metodo utilizza e quando può essere opportuno rivolgersi ad altri professionisti.

Ma orientare il cittadino non significa dirgli che la cura psicologica coincida solo con la psicoterapia.

Non significa fargli credere che lo Psicologo non specializzato in psicoterapia sia una figura clinicamente incompleta.

Non significa presentare gli atti tipici dello Psicologo come interventi più superficiali, meno profondi o meno terapeutici.

La comunicazione corretta non cancella le differenze. Le spiega.

La comunicazione corretta non confonde la psicoterapia con tutta la cura psicologica. La colloca dentro un quadro più ampio.

Profondità e passato non appartengono solo alla psicoterapia

Un altro passaggio delicato riguarda l’idea che la psicoterapia si occupi della profondità, mentre gli altri interventi psicologici sarebbero più superficiali, pratici o limitati.

Anche questa rappresentazione è debole.

Il passato, l’inconscio, le relazioni, le emozioni, i significati personali, il funzionamento psicologico, le risorse, le difficoltà, la sofferenza e la storia della persona non appartengono in modo esclusivo alla psicoterapia.

Sono dimensioni della Psicologia.

Il loro trattamento professionale dipende dal metodo, dal contesto, dagli obiettivi, dal setting e dalla competenza effettiva del professionista.

Uno Psicologo, nei limiti della propria competenza e del proprio contesto di intervento, può lavorare su aspetti profondi della persona anche quando non esercita attività psicoterapeutica.

Ciò che cambia non è necessariamente la profondità del tema affrontato, ma il tipo di intervento, il contratto professionale, il metodo utilizzato, gli obiettivi, il setting e i limiti normativi.

Dire che solo la psicoterapia può occuparsi della profondità della persona significa ridurre indebitamente il campo della Psicologia.

Significa anche trasmettere al cittadino un’immagine impoverita degli atti tipici dello Psicologo.

Lo Psicologo cura nei limiti della propria competenza

La Legge 56/1989 attribuisce allo Psicologo attività di prevenzione, diagnosi, abilitazione-riabilitazione e sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità.

Queste attività non sono marginali. Non sono accessorie. Non sono semplici prestazioni di accompagnamento prive di valore clinico.

Quando sono rivolte alla tutela, al mantenimento, al recupero o al miglioramento della salute e del funzionamento psicologico, hanno piena rilevanza clinico-sanitaria.

Anche il Codice Deontologico vigente richiama la necessità che lo Psicologo mantenga un livello adeguato di preparazione e aggiornamento, riconosca i limiti della propria competenza e usi strumenti teorico-pratici per i quali abbia acquisito adeguata competenza. Inoltre, nello stesso Codice, compaiono espressioni come paziente, cura e rapporto terapeutico riferite allo Psicologo.

Questo conferma un punto essenziale: lo Psicologo non è un operatore generico del benessere. È un professionista sanitario che opera entro un perimetro giuridico, scientifico e deontologico preciso.

Deve conoscere i propri limiti. Deve evitare promesse improprie. Deve inviare quando necessario. Ma non deve neppure subire la cancellazione delle competenze che la legge e la deontologia gli riconoscono.

Il valore della psicoterapia non va negato

Riconoscere tutto questo non significa negare il valore della psicoterapia.

La psicoterapia ha valore. È una formazione specifica. Può arricchire il professionista. Consente l’esercizio dell’attività psicoterapeutica nei limiti previsti dalla legge. Può rappresentare un percorso importante per molte persone e per molte condizioni cliniche.

Il punto non è svalutare la psicoterapia.

Il punto è evitare che la psicoterapia venga trasformata nell’unico metro di misura della competenza clinica dello Psicologo.

Quando questo accade, si produce lo psicoterapeuticocentrismo: la tendenza a leggere tutta la cura psicologica attraverso la lente della psicoterapia, fino a far apparire il resto della professione psicologica come meno clinico, meno terapeutico o meno profondo.

Questa prospettiva non aiuta i cittadini. Non aiuta gli Psicologi. Non aiuta neppure la psicoterapia, perché la carica di un ruolo improprio: quello di contenere da sola tutta la cura psicologica.

Confini sì, svalutazione no

I confini professionali esistono e vanno rispettati.

Lo Psicologo non specializzato in psicoterapia non deve presentarsi come “psicoterapeuta”. Non deve chiamare psicoterapia ciò che psicoterapia non è. Non deve oltrepassare i limiti della propria formazione, della propria competenza e della normativa vigente.

Ma il rispetto dei confini non può diventare svalutazione.

Non può diventare l’idea che fuori dalla psicoterapia non vi sia vera cura psicologica.

Non può diventare la cancellazione della diagnosi psicologica, del sostegno, della prevenzione, dell’abilitazione-riabilitazione, della psicologia clinica, della psicologia della salute, della sessuologia, della neuropsicologia e degli altri ambiti in cui lo Psicologo può operare con competenza.

Il problema, quindi, non è riconoscere le differenze. Il problema è descriverle male.

Le differenze esistono. Ma non tutte le differenze sono gerarchie.

I confini esistono. Ma non tutti i confini autorizzano svalutazioni.

La specializzazione in psicoterapia consente l’esercizio dell’attività psicoterapeutica. Ma non trasforma automaticamente chi la possiede nel parametro assoluto di tutta la competenza clinica psicologica.

La competenza va valutata nel merito

La competenza dello Psicologo va valutata nel merito.

Non per automatismi. Non per appartenenze simboliche. Non per formule ripetute senza verifica.

Va valutata in base alla formazione, all’esperienza, all’aggiornamento, al metodo, al contesto, agli strumenti utilizzati, agli obiettivi dell’intervento, alla domanda della persona e alla capacità del professionista di riconoscere i propri limiti.

Uno Psicologo serio non rivendica competenze che non possiede. Ma non deve nemmeno accettare che le competenze proprie della professione vengano ridotte, oscurate o presentate come inferiori solo perché non coincidono con la psicoterapia.

La psicoterapia è una parte importante della cura psicologica. Non è tutta la cura psicologica.

Lo Psicologo cura e fa terapia psicologica nei limiti della propria competenza, della legge e della deontologia.

Riconoscere le differenze è necessario.

Trasformarle in gerarchie automatiche è un errore.

www.metapsi.it

Fonti

Legge 18 febbraio 1989, n. 56, Ordinamento della professione di Psicologo, artt. 1 e 3:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1989/02/24/089G0090/sg

Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, testo vigente CNOP:
https://www.psy.it/la-professione-psicologica/codice-deontologico-degli-psicologi-italiani/codice-deontologico-vigente/

Psicologo e “psicoterapeuta” non sono due professioni autonome e contrapposte. In Italia esiste la professione di Psicologo; l’attività psicoterapeutica è una specifica attività disciplinata dalla Legge 56/1989.

Le differenze tra professionisti esistono e vanno rispettate. Ma differenza non significa gerarchia.

La specializzazione in psicoterapia consente l’esercizio dell’attività psicoterapeutica, ma non dimostra automaticamente una superiorità clinica generale.

Lo Psicologo cura e fa terapia psicologica nei limiti della propria competenza, della legge e della deontologia.

La psicoterapia ha valore. Ma non è tutta la cura psicologica.