La questione centrale va posta prima ancora di distinguere tra percorso psicologico e percorso psicoterapeutico: sul piano giuridico non esiste la coppia “lo Psicologo e lo «psicoterapeuta»” come se si trattasse di due professioni autonome, parallele o gerarchicamente ordinate. Esiste la professione sanitaria di Psicologo. Esiste la professione di Medico. Ed esiste l’esercizio dell’attività psicoterapeutica, che può essere svolta da Psicologi e Medici in possesso della specifica formazione professionale prevista dalla legge.

La Legge 56/1989 definisce la professione di Psicologo all’art. 1 e disciplina l’esercizio dell’attività psicoterapeutica all’art. 3. Non istituisce una professione autonoma di «psicoterapeuta» separata da quella di Psicologo o di Medico.

Da questa prima imprecisione derivano molti degli errori che si incontrano nella comunicazione professionale su questi temi. Quando si contrappone “lo Psicologo” allo «psicoterapeuta», si finisce per confrontare una professione con una specifica attività o qualificazione. Il risultato è quasi sempre lo stesso: lo Psicologo viene ridotto a figura dell’ascolto, del supporto o del benessere, mentre lo «psicoterapeuta» viene presentato come il professionista della cura, della profondità, dei sintomi, dei disturbi, del funzionamento mentale e del cambiamento trasformativo.

Questa impostazione non corrisponde al quadro normativo.

La professione di Psicologo comprende l’uso di strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e il sostegno in ambito psicologico, rivolti alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Non si tratta di attività generiche, leggere, preliminari o meramente supportive. Sono funzioni professionali sanitarie che possono riguardare sofferenza psicologica, sintomi, funzionamento personale e relazionale, consapevolezza, risorse, adattamento, crisi, disagio e processi di cambiamento.

Ridurre tutto questo ad ascolto e supporto non è una semplificazione comunicativa: è un errore sostanziale.

Ne consegue che è scorretto affermare, o anche solo lasciare intendere, che lo Psicologo faccia “supporto psicologico generico”, mentre lo «psicoterapeuta» farebbe il lavoro realmente profondo, strutturato e terapeutico. La profondità di un intervento non dipende dall’etichetta usata, ma dalla competenza del professionista, dal metodo, dagli obiettivi, dal setting, dalla domanda della persona, dal consenso informato e dall’appropriatezza dell’intervento.

È corretto dire che lo Psicologo non può esercitare l’attività psicoterapeutica se non possiede la specifica formazione professionale prevista dalla legge. Questo punto è pacifico. Ma da ciò non deriva affatto che possa occuparsi solo di ascolto, consigli, benessere, stress temporaneo o difficoltà lievi.

Una formulazione che ricorre nella comunicazione tra colleghi, e che rende bene la portata del problema, è questa: “lo Psicologo non è in possesso degli strumenti per curare i pazienti”. Questa affermazione rischia di produrre disinformazione nella misura in cui trasforma una regola specifica in una conclusione generale non corretta.

Una cosa è affermare che lo Psicologo senza la specifica formazione professionale prevista per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica non può esercitare psicoterapia. Altra cosa, molto diversa, è sostenere che lo Psicologo, in quanto tale, non sia in possesso degli strumenti per curare.

La Legge 56/1989 attribuisce allo Psicologo strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, l’abilitazione-riabilitazione e il sostegno in ambito psicologico. L’art. 3 disciplina l’esercizio dell’attività psicoterapeutica, ma non riduce né cancella il valore clinico, sanitario e terapeutico degli atti tipici che la stessa legge attribuisce allo Psicologo.

Naturalmente ogni Psicologo è tenuto a operare entro i limiti delle proprie competenze, della propria formazione e della propria responsabilità professionale. Proprio per questo, affermare genericamente che lo Psicologo non abbia strumenti per curare rischia di confondere i cittadini, di ridurre impropriamente la cura psicologica alla sola psicoterapia e di compromettere ingiustamente la fiducia verso molti colleghi che operano legittimamente nell’ambito della cura psicologica.

Lo stesso vale per un altro automatismo frequente: l’idea che attacchi di panico, depressione, sintomi ricorrenti o sofferenza intensa siano materia esclusiva della psicoterapia. In presenza di sintomi rilevanti serve una valutazione professionale accurata. Da quella valutazione potrà derivare un percorso psicologico, un intervento di sostegno clinico, un’attività di abilitazione-riabilitazione, una psicoterapia, un invio o un lavoro integrato con altri professionisti.

Non si può trasformare una valutazione clinica complessa in una formula automatica del tipo: difficoltà lieve uguale Psicologo; disturbo uguale «psicoterapeuta».

Allo stesso modo, il fatto che una seduta passi attraverso dialogo, domande, ascolto, relazione e riflessione condivisa non basta a definirla psicoterapia. Molti interventi psicologici utilizzano questi strumenti. Ciò che conta è il tipo di prestazione professionale dichiarata, il consenso informato, gli obiettivi concordati, il metodo usato e la qualificazione del professionista.

La distinzione corretta, quindi, non è tra Psicologo da una parte e «psicoterapeuta» dall’altra, ma tra la professione di Psicologo e l’esercizio dell’attività psicoterapeutica. Lo Psicologo esercita una professione sanitaria con funzioni proprie. Lo Psicologo o il Medico con specifica formazione professionale può esercitare anche l’attività psicoterapeutica.

«Psicoterapeuta», quindi, non va presentato come una professione autonoma né come un titolo professionale contrapposto a Psicologo o Medico, ma come una qualificazione descrittiva riferita all’esercizio dell’attività psicoterapeutica.

La domanda corretta, di conseguenza, non è: “Meglio Psicologo o «psicoterapeuta»?”. La domanda corretta è: quale prestazione professionale viene svolta? Con quali obiettivi? Con quale metodo? Con quale consenso informato? Si tratta di sostegno psicologico, diagnosi, abilitazione-riabilitazione, trattamento psicologico o attività psicoterapeutica?

Chiedere questi chiarimenti alla professionista o al professionista è non solo legittimo, ma opportuno.

Quando si deve scegliere un professionista, la domanda giusta non è soltanto se il dott. Mario Rossi sia Psicologo o eserciti anche l’attività psicoterapeutica. Questa distinzione, da sola, non dice ancora molto sulla qualità dell’intervento che si riceverà.

La domanda più utile è un’altra: il dott. Mario Rossi, al di là dei titoli che intende mostrare, possiede una reale capacità di analisi critica approfondita? Sa comprendere senza giudicare frettolosamente ciò che osserva o crede di sapere? Ha sviluppato le competenze necessarie per stare dentro la complessità, per non ridurre ciò che è complesso a uno schema semplice, per distinguere quello che sa da quello che presume di sapere?

Sono queste qualità a fare la differenza nella cura psicologica. Non l’etichetta professionale con cui un percorso viene presentato.

È però proprio questo stesso richiamo alla qualità professionale che impone ai colleghi di prestare molta attenzione a come comunicano pubblicamente questi temi. Dire o lasciare intendere che lo Psicologo si occupi solo di supporto, ascolto o benessere, mentre lo «psicoterapeuta» curerebbe davvero sintomi, disturbi e funzionamento profondo, rischia di fornire al pubblico una rappresentazione inesatta della professione di Psicologo.

Non si tratta di negare la specificità dell’attività psicoterapeutica, né di autorizzare confusioni tra attività diverse. Si tratta, al contrario, di evitare che una distinzione legittima tra attività professionali venga trasformata in una gerarchia impropria tra chi sostiene e chi cura.

Lo Psicologo cura e fa terapia psicologica entro il proprio perimetro professionale. La psicoterapia è una specifica attività riservata, ma non è l’unica forma di cura psicologica.

Quando la comunicazione pubblica restituisce una rappresentazione sistematicamente riduttiva del ruolo dello Psicologo, possono prodursi ricadute sulla correttezza informativa verso i cittadini e sulla fiducia nei confronti della professione. In questi casi è sempre preferibile favorire il chiarimento, il confronto istituzionale e la rettifica dei contenuti inesatti.

Qualora tali criticità dovessero persistere, resta possibile valutare, con prudenza e nelle forme previste dall’ordinamento professionale, l’interlocuzione con gli organismi competenti. Non come attacco personale, ma come tutela della professione, della corretta informazione e del diritto dei cittadini a ricevere comunicazioni chiare, fondate e non svalutanti sul ruolo sanitario dello Psicologo.

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Enrico Rizzo — Psicologo, Presidente di MetaPsi Aps

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Fonti:

Legge 56/1989 — Ordinamento della professione di Psicologo, testo vigente su Normattiva

Codice Deontologico vigente CNOP

CNOP — Atti tipici e riservati della professione psicologica

CNOP — Parere sulla diagnosi psicologica e psicopatologica

CNOP — La professione di Psicologo: declaratoria, elementi caratterizzanti e atti tipici

MUR — Psicoterapia, istituti abilitati e titoli equipollenti

Lo Psicologo non è solo ascolto o supporto. La Legge 56/1989 gli attribuisce prevenzione, diagnosi, abilitazione-riabilitazione e sostegno in ambito psicologico. La psicoterapia è una specifica attività riservata, ma non è l’unica forma di cura psicologica.

La psicoterapia è una specifica attività riservata. Non è l’unica forma di cura psicologica.