Nel linguaggio professionale degli Psicologi, la parola “specializzazione” viene spesso associata quasi automaticamente alla psicoterapia.

È come se uno Psicologo potesse dirsi davvero “specializzato” solo dopo un Diploma di specializzazione in psicoterapia, oppure solo dentro alcune aree formalmente riconosciute dell’ordinamento universitario.

Questa lettura è riduttiva.

È riduttiva perché lascia pensare che, fuori dalla psicoterapia, non esistano studio avanzato, formazione specifica, competenze specialistiche, pratica documentata e aggiornamento professionale.

Ed è riduttiva perché attribuisce alla legge un significato che la legge non contiene.

La legge non dice che “specializzazione” significhi sempre e solo Diploma di specializzazione in psicoterapia.

La legge dice una cosa diversa: per esercitare l’attività psicoterapeutica è necessaria una specifica formazione professionale in psicoterapia, acquisita secondo le condizioni previste dall’articolo 3 della Legge 56/1989.

Da questa previsione non deriva che ogni altra forma di competenza specialistica dello Psicologo sia inesistente, inferiore o priva di dignità professionale.

Deriva soltanto che l’attività psicoterapeutica richiede una formazione specifica in psicoterapia.

Sono due piani diversi.

La legge parla di psicoterapia, non del significato generale di specializzazione

La Legge 18 febbraio 1989, n. 56 disciplina la professione di Psicologo.

L’articolo 1 definisce le funzioni della professione psicologica: prevenzione, diagnosi, attività di abilitazione-riabilitazione, sostegno in ambito psicologico, sperimentazione, ricerca e didattica.

L’articolo 3 disciplina invece l’esercizio dell’attività psicoterapeutica. Stabilisce che tale esercizio è subordinato a una specifica formazione professionale, da acquisire dopo la laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali con adeguata formazione e addestramento in psicoterapia.

Il punto centrale è questo: la legge non definisce la parola “specializzazione” come sinonimo generale di psicoterapia.

La legge stabilisce una condizione per esercitare una specifica attività.

Dice che, per esercitare la psicoterapia, serve una formazione specialistica in psicoterapia.

Non dice che ogni volta che uno Psicologo parla di specializzazione debba necessariamente riferirsi alla psicoterapia.

Non dice che fuori dalla psicoterapia non esistano competenze specialistiche.

Non dice che la psicoterapia sia l’unica forma di approfondimento professionale possibile per lo Psicologo.

Trasformare l’articolo 3 in una regola generale sul significato della parola “specializzazione” significa forzare la norma.

Specializzazione è una parola della lingua italiana

Prima ancora di essere un termine usato in ambito universitario o professionale, “specializzazione” è una parola della lingua italiana.

Treccani definisce la specializzazione come l’acquisizione di una particolare esperienza e capacità in un determinato settore di studio, lavoro o attività.

Hoepli richiama l’idea di una preparazione specifica raggiunta mediante particolari studi ed esperienze in un determinato campo di attività, specialmente professionale.

Anche il termine “specializzato” non rimanda soltanto a un titolo formale. Treccani lo riferisce sia a chi ha conseguito una specializzazione, sia a chi è dotato di particolare competenza e abilità in un determinato settore professionale o di attività.

Questo passaggio è decisivo.

La parola “specializzazione” può indicare un titolo formale, quando l’ordinamento prevede uno specifico titolo di specializzazione.

Ma può indicare anche una competenza specialistica in senso descrittivo, quando una persona ha acquisito preparazione, esperienza e capacità particolari in un determinato ambito.

Il problema, quindi, non è usare la parola “specializzazione”.

Il problema è usarla senza precisione.

Titolo formale e competenza specialistica non sono la stessa cosa

Occorre distinguere almeno tre piani.

Il primo piano è il titolo formale.

Quando uno Psicologo possiede un Diploma di specializzazione in psicoterapia, deve poterlo indicare correttamente. Quando possiede una specializzazione universitaria in una determinata area, deve indicarla con il nome esatto. Quando possiede un master, un corso di perfezionamento o altra formazione, deve comunicarli per ciò che sono.

Il secondo piano è la competenza specialistica.

Uno Psicologo può avere una formazione specifica, avanzata e documentabile in un determinato ambito, anche quando quell’ambito non coincide con la psicoterapia. Può avere studiato, lavorato, seguito supervisioni, frequentato corsi, maturato esperienza clinica o professionale, costruito negli anni una competenza riconoscibile.

Il terzo piano è l’area prevalente di intervento.

Uno Psicologo può lavorare prevalentemente in sessuologia, psico-oncologia, psicologia dello sport, neuropsicologia, psicologia giuridica, psicologia scolastica, psicologia perinatale, psicologia dell’emergenza, psicologia del lavoro o altri ambiti della disciplina.

Questi tre piani devono restare distinti.

Non tutto ciò che è specialistico è un titolo formale.

Non ogni titolo formale riguarda la psicoterapia.

Non ogni competenza avanzata deve essere presentata come se fosse un titolo ordinamentale.

Ma non si può neanche sostenere che una competenza specialistica non esista solo perché non coincide con un Diploma di specializzazione in psicoterapia.

Il rischio culturale: fuori dalla psicoterapia tutto sembra generico

Quando la parola “specializzazione” viene associata soltanto alla psicoterapia, il messaggio che arriva al pubblico è distorto.

Sembra che lo Psicologo non psicologo-psicoterapeuta sia meno formato.

Sembra che fuori dalla psicoterapia esistano soltanto ascolto, supporto generico o interventi di minore valore.

Sembra che lo Psicologo diventi davvero competente solo dopo una formazione in psicoterapia.

Questa rappresentazione impoverisce la professione.

Lo Psicologo non nasce come figura generica in attesa di diventare qualcosa di più.

Lo Psicologo è già un professionista sanitario, con un perimetro definito dalla legge, funzioni proprie, responsabilità deontologiche, strumenti di intervento e competenze specifiche.

La psicoterapia è una specifica attività regolata dalla legge.

Non è la fonte unica della competenza psicologica.

Non è il criterio assoluto per stabilire se uno Psicologo abbia o non abbia una formazione specialistica.

E non può diventare il metro culturale con cui svalutare tutto ciò che rientra negli atti tipici dello Psicologo.

Psicosessuologia, psico-oncologia, sport: competenze specifiche, se documentate

Uno Psicologo può avere una competenza specialistica in psicosessuologia.

Può avere una formazione specifica in psico-oncologia.

Può occuparsi in modo prevalente di psicologia dello sport.

Può lavorare in ambito scolastico, giuridico, neuropsicologico, perinatale, riabilitativo, lavorativo, comunitario o sanitario.

In tutti questi casi, la questione corretta non è chiedersi se quella competenza sia psicoterapia.

La questione corretta è verificare se quella competenza sia reale, documentabile, proporzionata e comunicata in modo trasparente.

Uno Psicologo non deve inventare titoli.

Non deve far credere di possedere qualifiche che non possiede.

Non deve presentare un corso, un master o un’esperienza professionale come se fossero un titolo ordinamentale diverso.

Ma può comunicare le proprie aree di formazione e competenza.

Anzi, in molti casi deve farlo, perché il cittadino ha diritto a comprendere con chiarezza chi ha davanti, quali esperienze possiede, quali ambiti tratta e quali limiti professionali rispetta.

La deontologia chiede chiarezza, non cancellazione delle competenze

Il Codice Deontologico vigente richiede che lo Psicologo presenti in modo corretto e accurato la propria formazione, esperienza e competenza. L’articolo 40 disciplina inoltre la pubblicità professionale e consente comunicazioni informative su titoli, specializzazioni professionali, caratteristiche del servizio e costi, nel rispetto di correttezza, trasparenza e tutela dell’immagine professionale.

Questo significa che lo Psicologo deve comunicare bene.

Non significa che debba tacere le proprie competenze.

Se uno Psicologo ha studiato per anni un ambito specifico, ha seguito formazione coerente, ha maturato esperienza professionale e mantiene aggiornamento continuo, può indicare quell’area come competenza specialistica.

Deve però farlo con formule chiare.

Meglio dire “Psicologo con formazione specifica in psicosessuologia” se si vuole evitare ogni possibile confusione.

Meglio dire “Psicologo con competenza specialistica in psico-oncologia” se la competenza è reale e documentabile.

Meglio dire “Psicologo esperto in psicologia dello sport” se l’esperienza è effettiva e sostenuta da un percorso coerente.

Meglio dire “area prevalente di intervento” quando si descrive il campo principale della propria attività professionale.

Queste formule tutelano tutti.

Tutelano lo Psicologo, perché riducono il rischio di contestazioni.

Tutelano il cittadino, perché rendono più chiaro il messaggio.

Tutelano la professione, perché impediscono sia l’abuso dei titoli sia l’impoverimento del linguaggio professionale.

La psicoterapia non ha il monopolio della parola specializzazione

Il Diploma di specializzazione in psicoterapia ha un valore preciso.

Consente l’esercizio dell’attività psicoterapeutica nei termini previsti dalla legge.

Ma questo valore non autorizza a trasformare la psicoterapia nell’unica forma culturalmente riconosciuta di specializzazione dello Psicologo.

La psicologia è una disciplina ampia.

Dentro la psicologia esistono ambiti, metodi, popolazioni, contesti, problemi e strumenti che richiedono competenze differenziate.

La sessuologia richiede studio specifico.

La psico-oncologia richiede competenza specifica.

La psicologia dello sport richiede competenza specifica.

La neuropsicologia richiede competenza specifica.

La psicologia giuridica richiede competenza specifica.

La psicologia dell’emergenza richiede competenza specifica.

La psicologia scolastica, del lavoro, della salute, della disabilità e della riabilitazione richiedono competenze specifiche.

Chiamare tutto questo “non specializzazione” solo perché non coincide con la psicoterapia significa restringere artificialmente il campo della professione.

Non è una tutela della precisione.

È una riduzione della psicologia.

La formula più corretta

La via più solida è distinguere con precisione.

Quando si parla di un titolo formale, va indicato il titolo esatto.

Quando si parla di formazione, va indicato il percorso reale.

Quando si parla di competenza, va indicato l’ambito in modo documentabile.

Quando si parla di esperienza, va evitato ogni linguaggio che possa far credere al possesso di un titolo non conseguito.

Uno Psicologo può dire di avere una competenza specialistica in un ambito se questa competenza esiste davvero.

Può dire di avere una formazione specifica se quella formazione è reale.

Può dire di operare prevalentemente in un’area se quella è effettivamente la sua area professionale.

Deve invece evitare formule che possano confondere il pubblico tra titolo di specializzazione, formazione privata, master, esperienza professionale e attività riservata.

La chiarezza non impoverisce la professione.

La rende più forte.

Conclusione

La psicoterapia non possiede la specializzazione.

La Legge 56/1989 stabilisce che per esercitare l’attività psicoterapeutica serve una specifica formazione professionale in psicoterapia.

Non stabilisce che ogni specializzazione dello Psicologo debba coincidere con il Diploma di specializzazione in psicoterapia.

La lingua italiana usa la parola “specializzazione” in modo più ampio: indica l’acquisizione di competenze particolari in un determinato settore di studio, lavoro o attività.

Per questo uno Psicologo può comunicare una formazione specialistica, una competenza specifica o un’area prevalente di intervento in psicosessuologia, psico-oncologia, psicologia dello sport e in molti altri ambiti, purché lo faccia in modo vero, documentabile, trasparente e non idoneo a creare confusione nel pubblico.

La psicoterapia ha il suo valore.

Ma non ha il monopolio della specializzazione.

E la psicologia non diventa specialistica solo quando diventa psicoterapia.

Sintesi

La parola “specializzazione” non coincide automaticamente con psicoterapia. La legge richiede una specifica formazione per esercitare l’attività psicoterapeutica, ma non stabilisce che ogni competenza specialistica dello Psicologo debba identificarsi con quel diploma. Lo Psicologo può comunicare aree di competenza avanzata, purché lo faccia con chiarezza, veridicità e precisione.

Fonti essenziali

www.metapsi.it