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Atti tipici dello Psicologo, psicoterapia e confini professionali

di Enrico Rizzo, Psicologo, Sessuologo Clinico, Presidente di MetaPsi Aps

Un chiarimento integrato tra legge, deontologia e pratica clinica

Nel dibattito pubblico e professionale sulla Psicologia clinica, poche questioni sono così ricorrenti e così distorte come quella dei confini tra atti tipici dello Psicologo e psicoterapia. Questa confusione non è innocua: nel tempo ha generato semplificazioni mediatiche, equivoci culturali e, talvolta, cortocircuiti deontologici che finiscono per danneggiare i cittadini e indebolire la credibilità delle professioni sanitarie. Per MetaPsi Aps, che lavora sulla tutela e valorizzazione del ruolo terapeutico dello Psicologo, fare chiarezza su questo punto non è un esercizio teorico: è un atto di responsabilità verso la salute pubblica e verso la professione.

Il primo punto da fissare è semplice, e andrebbe considerato non negoziabile: gli atti tipici dello Psicologo esistono come perimetro professionale autonomo. Per “atti tipici” non si intende una lista burocratica di mansioni, ma l’insieme delle attività clinico sanitarie proprie della professione di Psicologo, svolte con responsabilità professionale e finalità di tutela, promozione e recupero della salute psicologica, come emerge dal quadro della L. 56/1989 e dal sistema deontologico. Dentro questo perimetro rientrano valutazione e diagnosi psicologica, uso della testistica, interventi psicologici, sostegno e attività di abilitazione-riabilitazione, fino al trattamento psicologico. Il punto, per MetaPsi Aps, è decisivo: questi atti hanno piena dignità terapeutica e sanitaria anche quando non vengono chiamati psicoterapia. Quando si lascia passare l’idea che “cura” e “terapia” esistano solo se compare l’etichetta psicoterapia, si svaluta la funzione clinica dello Psicologo e si alimenta una narrazione psicoterapeuticocentrista che restringe artificialmente l’identità terapeutica della Psicologia.

Il secondo chiarimento riguarda la psicoterapia. Un errore frequente è trattarla come una super categoria che assorbe e sovrasta tutto il resto, quasi fosse un livello “superiore” della cura. In realtà la psicoterapia è una modalità di intervento clinico regolata dalla legge, esercitabile da Psicologi e Medici che abbiano l’autorizzazione prevista. Ma questa autorizzazione non cancella la professione di origine, né rende le professioni intercambiabili. Uno Psicologo autorizzato alla psicoterapia resta uno Psicologo e continua a operare dentro il quadro di responsabilità e competenze della Psicologia. Un Medico autorizzato alla psicoterapia resta un Medico e non acquisisce automaticamente gli strumenti e gli atti riservati alla professione di Psicologo, come la testistica psicodiagnostica e la diagnosi psicologica formale. Questo passaggio è cruciale perché smonta l’idea implicita secondo cui l’autorizzazione alla psicoterapia sarebbe una sorta di “passaporto universale” capace di legittimare qualunque atto psicologico.

A questo punto diventa più facile capire perché il confine non passa dalle tecniche. È un equivoco radicato: si tende a pensare che l’identità professionale dipenda dallo strumento usato, dal modello teorico o dal nome della tecnica. Ma le tecniche, da sole, non definiscono l’atto professionale. La stessa tecnica può essere studiata, conosciuta e discussa anche da professionisti diversi, e sul piano culturale la divulgazione di conoscenze psicologiche è non solo lecita, ma spesso utile. La differenza vera emerge quando si passa all’uso operativo su una persona, perché in quel momento entrano in gioco responsabilità, cornice giuridica, competenze e doveri deontologici. In altre parole, non è la tecnica a “fare” l’atto: è la cornice professionale che attribuisce significato, limiti e responsabilità a quell’uso. Questo non significa che “tutto sia uguale” o che chiunque possa applicare qualunque tecnica: significa che la legittimità dell’intervento dipende dal titolo professionale, dalle competenze effettive, dal setting, dal consenso informato, dalla tracciabilità clinica e dal rispetto dei confini tra professioni.

Qui si inserisce un nodo che MetaPsi Aps considera strategico, perché sta alla radice di molte narrazioni svalutanti: l’idea che esistano “tecniche esclusive della psicoterapia”. Questa affermazione, per quanto diffusa, non trova un fondamento nel Codice Deontologico degli Psicologi e, in particolare, non trova riscontro nell’Articolo 21 nel testo vigente CNOP. Il Codice non parla mai di tecniche proprie o riservate della psicoterapia, né distingue tra tecniche “psicologiche” e tecniche “psicoterapeutiche” in senso professionale. L’Articolo 21 fa riferimento esclusivamente a strumenti e tecniche conoscitive e di intervento riservati alla professione di Psicologo, ponendo quindi al centro non l’etichetta della tecnica, il modello teorico o la scuola frequentata, ma l’atto professionale e la responsabilità che lo sostiene. Questo chiarisce un punto decisivo: la psicoterapia non fonda un perimetro autonomo di tecniche, perché non è una professione distinta, ma una modalità di esercizio clinico all’interno di professioni già esistenti. Di conseguenza, ciò che il Codice tutela non è una presunta esclusività tecnica della psicoterapia, ma il corretto esercizio degli atti tipici dello Psicologo e la prevenzione di trasferimenti impropri che possano indurre all’esercizio non legittimato di attività cliniche su terzi. In questa prospettiva, la nozione di “tecniche esclusive della psicoterapia” appare come una costruzione culturale e identitaria, non come una categoria giuridica o deontologica, e rischia di alimentare più confusione che tutela. Non si tratta di un vuoto del Codice, ma di una scelta di impostazione: la deontologia non costruisce “cataloghi” di tecniche per etichette, ma richiama alla responsabilità dell’atto professionale e alla correttezza dei confini.

Da qui discende un chiarimento spesso rimosso: psicoterapia e atti tipici non coincidono. Esistono atti tipici dello Psicologo pienamente terapeutici che non rientrano nella psicoterapia in senso giuridico. Esistono anche interventi psicoterapeutici che non includono atti tipici esclusivi dello Psicologo, come la testistica psicodiagnostica o la diagnosi psicologica formale. Questo significa che la psicoterapia non è sovraordinata agli atti tipici, non li ingloba automaticamente e soprattutto non li rende trasferibili a chi non appartiene alla professione di Psicologo. È un punto centrale per MetaPsi Aps, perché consente di difendere due verità insieme: la psicoterapia è una modalità legittima e importante, ma non è l’unico linguaggio possibile della cura psicologica e non è il metro con cui misurare tutto ciò che è terapeutico.

È in questo quadro che si comprende il senso dell’Articolo 21 del Codice Deontologico degli Psicologi, nel testo vigente CNOP. Questo articolo non è un divieto di divulgazione e non è un ostacolo al confronto interdisciplinare; è un presidio contro la confusione dei ruoli e contro le autorizzazioni di fatto. Diventa particolarmente sensibile quando l’insegnamento o la formazione smette di essere trasmissione di conoscenze e si trasforma in addestramento operativo all’intervento su terzi, oppure quando si accompagna a attestati, certificazioni o messaggi che inducono qualcuno a ritenersi autorizzato a svolgere attività caratteristiche dello Psicologo. Detto in modo semplice: non conta il contenitore, conta l’effetto. In sostanza, ogni volta che una formazione, una supervisione o un contenuto didattico produce l’idea “ora posso intervenire su altri”, allora non siamo più nella divulgazione o nello scambio tra professionisti: siamo in un’area che l’Art. 21 intende prevenire. Un libro, un corso o un master diventano deontologicamente critici quando producono l’idea che chi li frequenta abbia ottenuto una legittimazione a fare intervento psicologico su altri.

Questo chiarimento serve anche a mettere ordine su divulgazione e autoterapia. Scrivere libri di Psicologia, spiegare tecniche, fare psicoeducazione o proporre esercizi di consapevolezza personale non viola il Codice Deontologico. È parte della funzione sociale della Psicologia. Anche l’autoterapia, intesa come lavoro su di sé, non è vietata: il Codice regola l’atto professionale verso terzi, non la vita interiore delle persone. Il punto critico nasce quando l’autoterapia viene proposta come sostituzione della cura, quando si promette autosufficienza clinica o quando si minimizza l’importanza della relazione terapeutica e dell’invio allo Psicologo nei casi complessi. In quel momento il problema non è solo deontologico: è anche clinico, perché può ritardare l’accesso a un aiuto adeguato.

Infine, vale la pena affrontare la domanda che spesso accende le discussioni: uno Psicologo può insegnare tecniche psicologiche a un Medico autorizzato alla psicoterapia? Sì, può farlo come trasmissione di conoscenze, confronto clinico e formazione interdisciplinare tra professionisti sanitari. Ma non può insegnare atti tipici dello Psicologo in modo tale da consentirne l’esercizio autonomo come se i confini non esistessero. Il titolo o l’autorizzazione alla psicoterapia non cancellano la professione di origine. La collaborazione tra professionisti sanitari è un valore quando chiarisce le responsabilità; diventa un rischio quando le rende opache.

Alla fine, il confine è più semplice di quanto sembri e, proprio per questo, dovrebbe essere difeso con lucidità: non passa dalle parole, non passa dalle etichette e non passa dalle tecniche. Passa dall’atto esercitato e dalla responsabilità che lo sostiene. Quale atto viene svolto, quale professione risponde di quell’atto, dentro quale cornice giuridica e deontologica. Quando questo confine viene rispettato, la collaborazione tra professionisti sanitari diventa reale e tutelante per i cittadini, e la Psicologia può dialogare con tutte le professioni sanitarie senza perdere identità. Quando viene cancellato, non si crea integrazione: si crea confusione. Ed è per prevenire questa confusione, e per difendere la piena dignità terapeutica dello Psicologo, che MetaPsi Aps insiste su confini chiari, responsabilità distinte e comunicazione onesta verso i cittadini.

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