Quando si affronta il rapporto tra atti tipici dello Psicologo e attività psicoterapeutica, l’errore più frequente è confondere due piani diversi. Il primo riguarda il contenuto generale della professione di Psicologo. Il secondo riguarda una specifica attività il cui esercizio, secondo la legge, richiede una formazione ulteriore. Per chiarire bene questo rapporto, bisogna partire soprattutto dagli articoli 1 e 3 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, che restano il centro normativo della materia.
Che cosa dice l’articolo 1 sulla professione di Psicologo
L’articolo 1 della Legge 56/1989 definisce la professione di Psicologo in termini ampi. La norma comprende l’uso di strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico, rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità; include inoltre attività di sperimentazione, ricerca e didattica. È da questo testo che si ricava il perimetro generale della professione psicologica.
Nel linguaggio giuridico-professionale, queste attività vengono comunemente ricondotte alla nozione di atti tipici dello Psicologo. Con questa espressione si intendono, in sostanza, le attività che caratterizzano il contenuto della professione e ne esprimono l’identità normativa. Non è una formula letterale dell’articolo 1, ma una ricostruzione interpretativa coerente con il suo testo: serve a dire che la legge attribuisce allo Psicologo una competenza professionale propria, non una funzione marginale o residuale.
Che cosa dice l’articolo 3 sull’attività psicoterapeutica
L’articolo 3 della stessa legge non ridefinisce la professione di Psicologo. Stabilisce invece che l’esercizio dell’attività psicoterapeutica è subordinato a una specifica formazione professionale, da acquisirsi dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali. Il dato normativo centrale, quindi, non è una descrizione tecnica dettagliata della psicoterapia, ma il requisito formativo richiesto per esercitarla.
Anche il MUR conferma questo assetto. Nella sezione dedicata alla psicoterapia richiama le fonti normative di riferimento e specifica che l’accesso può avvenire dopo la laurea magistrale o specialistica in Psicologia o in Medicina e Chirurgia e l’iscrizione al rispettivo albo; aggiunge che l’Istituto rilascia un diploma di specializzazione equipollente a quello universitario e che gli istituti abilitati operano ai sensi del D.M. 11 dicembre 1998, n. 509.
La differenza fondamentale tra atti tipici e attività psicoterapeutica
La distinzione di fondo è questa: gli atti tipici dello Psicologo definiscono il contenuto generale della professione; l’attività psicoterapeutica è una specifica attività il cui esercizio è subordinato a una formazione ulteriore prevista dalla legge. In termini semplici, gli atti tipici rispondono soprattutto alla domanda “che cosa comprende la professione di Psicologo?”, mentre l’articolo 3 risponde alla domanda “quale attività richiede una specifica formazione post-lauream per essere esercitata come attività psicoterapeutica?”.
Per questo motivo, le due nozioni non coincidono. L’attività psicoterapeutica non esaurisce il perimetro della professione di Psicologo, perché quel perimetro è già definito dall’articolo 1 in termini più ampi. Ma non è corretto neppure collocarla fuori dal mondo professionale della Psicologia, perché la stessa disciplina la collega anche alla formazione di Psicologi iscritti all’albo e di medici iscritti ai rispettivi albi.
Definizione sostanziale e definizione formale
Per evitare ambiguità, è utile distinguere tra definizione sostanziale e definizione formale. Una definizione sostanziale spiega che cosa una cosa sia nei suoi tratti essenziali. Una definizione formale chiarisce invece come quella cosa venga regolata dalla legge, quali requisiti ne condizionino l’esercizio e quale cornice normativa la disciplini. Questa distinzione, applicata al nostro tema, aiuta a leggere il testo della legge in modo più preciso.
La professione di Psicologo è definita dalla legge in modo più descrittivo e contenutistico nell’articolo 1, mentre l’attività psicoterapeutica è trattata soprattutto attraverso le condizioni del suo esercizio nell’articolo 3. Per questo è prudente dire che, nel quadro normativo richiamato, la psicoterapia è disciplinata in modo prevalentemente formale: la legge dice soprattutto chi può esercitarla e a quali condizioni, più che offrirne una definizione tecnica analitica. Questa, però, resta una lettura interpretativa del quadro normativo, non una formula letterale del legislatore.
La questione della definizione tendenzialmente circolare
Da qui nasce anche il tema, più teorico, della definizione tendenzialmente circolare della psicoterapia. Su questo punto conviene essere molto prudenti. Non è corretto dire che la legge definisca espressamente la psicoterapia in modo tautologico. È più corretto dire che, sul piano interpretativo, la nozione può apparire tendenzialmente circolare, perché la legge rinvia all’attività psicoterapeutica e collega il suo esercizio al possesso di una specifica formazione professionale. Anche qui, però, siamo sul terreno dell’interpretazione del testo normativo, non della sua definizione letterale.
La psicoterapia, sostanzialmente, può essere letta come una forma specialistica di attività psicologica?
Qui la risposta va formulata con precisione. In senso sostanziale, l’attività psicoterapeutica può essere letta come una forma specialistica di attività che si collocano nell’area dell’intervento psicologico sulla persona e quindi dentro il campo professionale descritto dall’articolo 1. In senso formale-giuridico, però, non coincide semplicemente con gli atti tipici dello Psicologo, perché la legge la disciplina separatamente e ne subordina l’esercizio a una specifica formazione professionale. Questa è un’inferenza prudente dal rapporto tra articolo 1 e articolo 3, non una formula testuale della legge.
Questa distinzione evita due errori opposti. Il primo sarebbe dire che la psicoterapia è completamente esterna agli atti tipici dello Psicologo. Il secondo sarebbe dire che la psicoterapia è semplicemente identica agli atti tipici. La formula più solida resta quindi questa: sul piano sostanziale può essere letta come una forma specialistica di attività ricadenti nell’area professionale della Psicologia; sul piano giuridico, però, il suo esercizio è disciplinato separatamente dall’articolo 3.
Perché non è corretto dire che tutto ciò che una scuola insegna è, per ciò solo, psicoterapia
Da questa impostazione deriva un chiarimento importante. Non è corretto affermare che tutto ciò che viene insegnato in una scuola di specializzazione in psicoterapia diventi, solo per questo, psicoterapia in senso giuridico. La legge non dice questo. Dice che l’esercizio dell’attività psicoterapeutica richiede una specifica formazione professionale. Il punto normativo, quindi, non è il singolo contenuto didattico insegnato durante il percorso, ma il requisito formativo richiesto per esercitare quell’attività con quella qualificazione. Questa conclusione è coerente con la struttura dell’articolo 3 e con il quadro MUR sugli istituti abilitati.
Perché non è corretto identificare la psicoterapia con qualunque intervento molto efficace o molto profondo
Va evitato anche l’errore opposto. Non è corretto dire che qualunque intervento psicologico molto efficace, molto profondo, molto complesso o molto trasformativo coincida per ciò solo con la psicoterapia. L’articolo 3 non usa come criterio normativo l’intensità dell’intervento, la sua profondità o la sua efficacia clinica. Il criterio espresso dalla legge è il possesso della specifica formazione professionale richiesta per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica. Per questa ragione, profondità clinica dell’intervento e qualificazione giuridica non sono automaticamente la stessa cosa.
Atti tipici, atti riservati e atti esclusivi
Per evitare ulteriori ambiguità, è utile chiarire anche la differenza tra atti tipici, atti riservati e atti esclusivi. Nel linguaggio giuridico, con atti tipici si indicano comunemente le attività che caratterizzano il contenuto di una professione. Con atti riservati si indicano attività il cui esercizio è consentito solo a soggetti abilitati; sul piano penale, il riferimento generale resta l’articolo 348 del codice penale relativo all’esercizio abusivo di una professione. Con atti esclusivi, infine, si allude a una forma più forte di riserva. Questa tripartizione è una ricostruzione generale utile a leggere il sistema delle professioni; non è, in questi stessi termini, una classificazione espressamente formulata dalla Legge 56/1989. Proprio per questo va usata con prudenza.
Nel caso della Psicologia, la Legge 56/1989 usa soprattutto la logica degli atti tipici per definire la professione e, separatamente, la logica della formazione specifica per regolare l’esercizio dell’attività psicoterapeutica. È questa doppia struttura a spiegare perché atti tipici e psicoterapia non siano la stessa cosa, pur non essendo realtà totalmente separate.
Il confine operativo: non il nome della prestazione, ma la natura concreta dell’intervento
Quando si passa dal piano teorico a quello pratico, il confine non dipende dal nome dato alla prestazione, ma dalla natura concreta dell’attività svolta. La rassegna dell’Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna sui casi di esercizio abusivo richiama tra le decisioni significative la Cassazione penale n. 16562/2016 e la n. 39339/2017.
Nella sentenza n. 16562/2016, in una copia informale pubblicamente richiamata, la Corte esamina un caso in cui l’attività era presentata anche come “counseling psicologico”. Dai materiali pubblici emerge che i clienti si rivolgevano all’imputata per disturbi di natura psicologica e che, attraverso sedute basate sul dialogo, venivano suggeriti rimedi diretti alla prevenzione del disagio e/o alla guarigione; la decisione richiama inoltre l’ampiezza dell’articolo 1 della Legge 56/1989 e osserva che il counseling psicologico, nel caso concreto, non appariva per sua natura difforme dall’attività propria dello Psicologo.
Nella sentenza n. 39339/2017, pure disponibile in copia informale, la Corte richiama invece una nozione di attività psicoterapeutica “teleologicamente orientata”: ciò che conta non è soltanto il metodo dichiarato, ma il fatto che l’intervento abbia come presupposto la diagnosi e come obiettivo la cura di disturbi psichici. La stessa decisione aggiunge che l’area protetta non può essere aggirata semplicemente cambiando etichetta alla prestazione.
Questo dato va però letto con prudenza. Non autorizza a dire che ogni colloquio sul passato sia automaticamente psicoterapia. Non autorizza neppure a sostenere che ogni intervento su un disagio psicologico sia sempre attività riservata. La conclusione più solida è più sobria: lo sconfinamento si valuta in concreto, guardando alla finalità dell’intervento, alla sua struttura, alla sua organizzazione e al modo in cui il percorso viene presentato e condotto. Questa è un’inferenza prudente dal rapporto tra legge professionale e giurisprudenza disponibile.
Perché la giurisprudenza non svuota l’articolo 1
Dire che l’attività psicoterapeutica è disciplinata separatamente dall’articolo 3 non significa affatto svuotare l’articolo 1 della Legge 56/1989. Al contrario, proprio perché l’articolo 1 attribuisce allo Psicologo prevenzione, diagnosi, sostegno e attività di abilitazione-riabilitazione, non è corretto sostenere che lo Psicologo debba restare fuori dalla dimensione clinica o dal disagio psicologico in quanto tali. La questione giuridica è un’altra: capire quando un intervento, per struttura e finalità, resti dentro l’area professionale definita dall’articolo 1 e quando, invece, venga costruito e presentato come attività psicoterapeutica soggetta al requisito ulteriore dell’articolo 3.
Che cosa può fare lo Psicologo e quali limiti deve rispettare
Proprio perché l’articolo 1 è ampio, non è corretto affermare che lo Psicologo debba tenersi lontano, in assoluto, dalla diagnosi o dalla dimensione clinica. La legge include espressamente diagnosi, sostegno e attività di abilitazione-riabilitazione nell’area professionale dello Psicologo. La questione giuridica non è quindi se lo Psicologo possa valutare il disagio psicologico, ma entro quali limiti possa operare senza trasformare l’intervento, per struttura e finalità, in attività psicoterapeutica soggetta al requisito ulteriore previsto dall’articolo 3.
Anche il quadro deontologico conferma questa lettura. Il testo vigente del Codice Deontologico del CNOP impone allo Psicologo di mantenere adeguata preparazione e riconoscere i limiti della propria competenza, usare solo strumenti per cui abbia adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione, impiegare metodologie di cui sappia indicare fonti e riferimenti scientifici, valutare con attenzione validità e attendibilità di dati e fonti, contrastare l’abusivismo ex artt. 1 e 3 della Legge 56/1989, informare correttamente su prestazioni, finalità e modalità dell’intervento, valutare l’interruzione del rapporto terapeutico quando il paziente non tragga beneficio dalla cura, e proporre consulenza o invio quando siano necessarie altre specifiche competenze. Il Codice menziona inoltre espressamente interventi di sostegno e di psicoterapia, nonché il rapporto terapeutico.
Il criterio pratico, allora, è questo. Lo Psicologo può esercitare pienamente i propri atti tipici, compresa la diagnosi psicologica, il sostegno e le attività di abilitazione-riabilitazione, nei limiti della propria competenza, del proprio mandato professionale e della correttezza metodologica. Non può però ritenere sufficiente cambiare nome alla prestazione per sottrarsi ai requisiti di legge, né può costruire interventi che, in concreto, si configurino come presa in carico psicoterapeutica per finalità, struttura e modalità di conduzione. È qui che il confine diventa giuridicamente sensibile.
Il rilievo dell’articolo 348 del codice penale
Il superamento di questo limite non ha soltanto rilievo deontologico. Ha anche rilievo penale. L’articolo 348 del codice penale, nel testo vigente, punisce l’esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro; la disciplina vigente richiama inoltre pubblicazione della sentenza, confisca e, per chi esercita regolarmente altra professione o attività, trasmissione della sentenza all’ordine, albo o registro competente ai fini dell’interdizione da uno a tre anni.
Il quadro istituzionale e deontologico resta unitario
Anche il quadro istituzionale conferma l’unità della cornice professionale. Il MUR tratta la psicoterapia come attività cui si accede tramite una specifica formazione rivolta a Psicologi e medici iscritti ai rispettivi albi, presso scuole universitarie o istituti abilitati. Il CNOP, dal canto suo, chiarisce che le regole del Codice Deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti all’Albo degli psicologi. Questo non definisce in sé la psicoterapia, ma conferma che, per gli Psicologi, il riferimento ordinistico resta unitario.
Conclusione
La conclusione più prudente e più chiara è questa. Gli atti tipici dello Psicologo definiscono il perimetro generale della professione psicologica, come emerge dall’articolo 1 della Legge 56/1989. L’attività psicoterapeutica, invece, è l’attività il cui esercizio è subordinato a una specifica formazione professionale post-lauream, secondo l’articolo 3 della stessa legge. Perciò non coincide semplicemente con gli atti tipici dello Psicologo, ma non è neppure un mondo separato da essi. In senso sostanziale può essere letta come una forma specialistica di attività che si collocano nell’area professionale della Psicologia; in senso giuridico, però, resta assoggettata a una disciplina ulteriore e specifica.
La formula finale più solida è questa: gli atti tipici dello Psicologo definiscono il perimetro generale della professione psicologica; l’attività psicoterapeutica è una specifica attività il cui esercizio richiede la formazione ulteriore prevista dalla legge. Sul piano sostanziale può essere letta come una forma specialistica di attività ricadenti nell’area della Psicologia; sul piano giuridico, però, non si identifica semplicemente con esse, perché l’articolo 3 della Legge 56/1989 ne disciplina separatamente l’esercizio.
Sintesi breve
Gli atti tipici dello Psicologo definiscono il contenuto generale della professione psicologica. L’attività psicoterapeutica, invece, è una attività specifica il cui esercizio è subordinato a una formazione post-lauream prevista dalla Legge 56/1989. Sul piano sostanziale, può essere letta come una forma specialistica di attività che ricadono nell’area della Psicologia; sul piano giuridico, però, resta disciplinata separatamente.
Enrico Rizzo, Psicologo, Presidente di MetaPsi Aps
Fonti citate
- Normattiva – Legge 18 febbraio 1989, n. 56
- Normattiva – Articolo 3 della Legge 56/1989
- Ministero dell’Università e della Ricerca – Psicoterapia
- Ministero dell’Università e della Ricerca – Fonti normative psicoterapia
- CNOP – Testo vigente del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani
- CNOP – Codice Deontologico degli Psicologi Italiani
- Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna – Sentenze su casi di esercizio abusivo della professione
- Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna – Cass. pen. Sez. VI, n. 39339/2017 (copia informale)
- ANAAO – Cass. pen. Sez. VI, n. 16562/2016
- Gazzetta Ufficiale – Art. 348 del Codice Penale



