L’articolo 3 del Codice Deontologico – testo vigente (CNOP) è uno dei passaggi più importanti per comprendere il fine generale della professione psicologica. Il testo afferma che lo Psicologo considera suo dovere accrescere le conoscenze sul comportamento umano e utilizzarle per promuovere il benessere psicologico dell’individuo, del gruppo e della comunità. Aggiunge poi che, “in ogni ambito professionale”, opera per migliorare la capacità delle persone di comprendere se stesse e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace. Lo stesso articolo prosegue richiamando la responsabilità sociale dello Psicologo, il rischio di usi impropri della propria influenza e la responsabilità per i propri atti professionali e per le loro prevedibili dirette conseguenze.
Questo passaggio chiarisce il fine dello Psicologo e, proprio perché il Codice qui parla dello Psicologo in quanto tale, chiarisce anche il fine generale dello Psicologo-psicoterapeuta. Il punto va formulato con precisione. Non significa dire che ogni attività svolta dallo Psicologo e ogni attività svolta dallo Psicologo-psicoterapeuta siano sempre identiche o indistinguibili sotto ogni profilo. Significa dire una cosa più precisa e più solida: l’articolo 3 non contrappone due fini diversi, uno per lo Psicologo e uno per lo Psicologo-psicoterapeuta. Esprime invece una cornice deontologica generale della professione psicologica, che vale anche per chi esercita attività psicoterapeutica in quanto Psicologo con specifica specializzazione.
Questo è il primo chiarimento decisivo da integrare rispetto a tutta la chat. L’articolo non descrive una funzione marginale, ornamentale o puramente accessoria. Non sta dicendo che lo Psicologo si limita ad ascoltare, a osservare o a offrire una presenza generica. Sta dicendo che il suo fine professionale è incidere, con responsabilità e competenza, sulla capacità delle persone di capire meglio se stesse, capire meglio gli altri e agire in modo più consapevole, più congruo e più efficace. In altre parole, il testo non definisce soltanto un compito operativo: chiarisce il senso della professione psicologica.
La formula “in ogni ambito professionale” ha un peso molto forte. Vuol dire che questo fine non è confinato a un solo settore, a un solo setting o a un solo metodo. Il Codice non dice che questa funzione appartiene solo allo studio clinico, solo alla psicoterapia o solo a un particolare orientamento teorico. Dice che lo Psicologo, ovunque operi, lavora per migliorare comprensione, consapevolezza e qualità del comportamento umano. Questo riguarda l’ambito clinico, ma anche quello scolastico, organizzativo, sportivo, giuridico, sociale, comunitario e ogni altro contesto in cui la professione psicologica si esercita.
Quando il testo parla di aiutare le persone a comprendere se stesse, il riferimento non è superficiale. Comprendere se stessi significa aumentare consapevolezza di emozioni, pensieri, schemi ricorrenti, conflitti, risorse, limiti, bisogni, vulnerabilità e modi abituali di reagire. Significa anche leggere meglio il senso delle proprie difficoltà e del proprio funzionamento. Non si tratta di una conoscenza astratta. È una comprensione che può cambiare il modo in cui una persona affronta relazioni, scelte, crisi, sofferenza, lavoro, studio, sintomi e contesti di vita. Questa lettura è coerente con l’articolo 3 e si armonizza con il quadro del Codice, che protegge dignità, autodeterminazione, chiarezza degli obiettivi della prestazione e responsabilità verso la persona.
Quando poi il testo aggiunge la comprensione degli altri, chiarisce che il fine della professione non riguarda soltanto il mondo interno individuale. Riguarda anche la dimensione relazionale. Comprendere gli altri significa migliorare lettura del comportamento altrui, comunicazione, gestione dei conflitti, capacità di stare nei rapporti in modo meno distorto e più adeguato. Questo aspetto è pienamente coerente con il riferimento, nello stesso articolo 3, all’individuo, al gruppo e alla comunità. La professione psicologica, quindi, non è orientata soltanto all’introspezione, ma anche al miglioramento della vita relazionale e sociale delle persone.
La parte finale del passaggio è ancora più densa: il Codice parla di comportamento “consapevole, congruo ed efficace”. Anche qui conviene essere molto precisi. Il testo non offre una definizione tecnica di queste tre parole, ma il loro significato generale è abbastanza chiaro. “Consapevole” richiama un agire meno automatico, meno cieco e più riflessivo. “Congruo” richiama un comportamento più coerente con la realtà, con il contesto, con i propri obiettivi e con il rispetto di sé e degli altri. “Efficace” richiama invece un comportamento che funzioni meglio nella vita concreta, che aiuti la persona ad affrontare problemi, relazioni e decisioni in modo più utile. Il fine indicato dal Codice, quindi, non si esaurisce nella sola comprensione: include il miglioramento del modo di agire e di stare al mondo.
Questo punto aiuta a chiarire anche una questione emersa più volte nella chat: il fine generale dello Psicologo e dello Psicologo-psicoterapeuta non è semplicemente “fare colloqui”, “fare psicoterapia” o “applicare una tecnica”. Il fine è promuovere benessere psicologico e migliorare la comprensione di sé, dell’altro e la qualità del comportamento umano. Gli strumenti, i metodi, i modelli teorici e le modalità operative possono cambiare. Ma il nucleo finalistico espresso dall’articolo 3 resta lo stesso. In questo senso, il testo chiarisce la base comune di fondo tra Psicologo e Psicologo-psicoterapeuta, senza cancellare le differenze di formazione o di specifica attività.
Qui è utile prevenire una possibile contestazione. Qualcuno potrebbe obiettare che l’articolo 3 non nomina lo Psicologo-psicoterapeuta. È vero. Ma proprio per questo la formulazione più robusta non è dire che l’articolo 3 “parla espressamente dello Psicologo-psicoterapeuta”. La formulazione corretta è un’altra: l’articolo 3 definisce il fine generale dello Psicologo; poiché lo Psicologo-psicoterapeuta è pur sempre uno Psicologo, anche la sua attività si colloca dentro questa cornice deontologica generale. È una conclusione prudente, lineare e ben fondata sul testo.
L’articolo 3 diventa ancora più chiaro se lo si legge fino in fondo. Il Codice afferma che lo Psicologo è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che può intervenire significativamente nella vita degli altri. Aggiunge che deve prestare particolare attenzione ai fattori personali, sociali, organizzativi, finanziari e politici, per evitare usi non appropriati della propria influenza, e precisa che è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze. Questo significa che il Codice considera la professione psicologica come una pratica capace di incidere realmente sulla vita delle persone. Non una presenza neutra, non una funzione ornamentale, ma un’attività professionalmente rilevante e potenzialmente trasformativa.
Questo quadro è coerente anche con altre norme del Codice vigente. L’articolo 27, per esempio, usa esplicitamente il lessico del “rapporto professionale”, del possibile mancato beneficio per il paziente e della prosecuzione della “cura”, mostrando che il Codice colloca la professione psicologica anche entro un orizzonte terapeutico. Questo non serve a forzare l’articolo 3, ma a leggerlo dentro un contesto deontologico in cui lo Psicologo non è affatto separato, in linea di principio, dalla dimensione della cura.
Alla luce di tutta la chat, il chiarimento più importante è questo: l’articolo 3 non dice soltanto che lo Psicologo possiede conoscenze sul comportamento umano. Dice anche a che cosa devono servire. Devono servire a promuovere benessere psicologico e a migliorare la capacità delle persone di comprendere se stesse, comprendere gli altri e comportarsi in modo consapevole, congruo ed efficace. Questo è il fine generale della professione psicologica. Ed è anche il fine di fondo dello Psicologo-psicoterapeuta, perché il Codice, in questo passaggio, non costruisce due teleologie professionali separate.
Per evitare contestazioni, è bene aggiungere una precisazione ulteriore. Dire che l’articolo 3 chiarisce il fine dello Psicologo e dello Psicologo-psicoterapeuta non significa dire che annulli ogni distinzione tra attività psicologiche diverse o che basti da solo a risolvere tutte le questioni normative sulla professione. Significa dire che, sul piano deontologico generale, il Codice offre una base comune di senso: la professione psicologica è orientata al benessere psicologico e al miglioramento della comprensione e del comportamento umano. Questa formulazione resta forte, ma non diventa assoluta.
Letto così, il testo chiarisce anche perché lo Psicologo non possa essere ridotto a una figura marginale, ancillare o priva di finalità proprie. Il Codice gli attribuisce una funzione piena, responsabile e incisiva. Non parla di un professionista che si limita ad assistere passivamente processi definiti altrove. Parla di un professionista che usa sapere psicologico per orientare, con competenza e prudenza, un miglioramento concreto della vita mentale, relazionale e comportamentale delle persone.
In sintesi, il cuore dell’articolo può essere espresso così: l’articolo 3 del Codice Deontologico – testo vigente (CNOP) chiarisce che il fine dello Psicologo, e quindi anche dello Psicologo-psicoterapeuta, è promuovere benessere psicologico aiutando le persone a comprendere meglio se stesse, gli altri e il proprio modo di agire, affinché possano comportarsi in maniera più consapevole, più congrua e più efficace. Questa è la cornice comune. Dentro questa cornice, le diverse attività professionali possono articolarsi in modi differenti, ma senza uscire da questo orientamento deontologico di fondo.
Fonti
CNOP – Codice Deontologico, testo vigente
CNOP – Pagina sul Codice Deontologico degli Psicologi Italiani
CNOP – PDF del Codice Deontologico delle Psicologhe e degli Psicologi Italiani, con art. 27

