Quando si parla di psicoterapia in Italia, termini come “albo”, “abilitazione”, “annotazione” ed “elenco” vengono spesso usati come se fossero sinonimi. Da questa confusione nasce un equivoco diffuso: l’idea che esista un Albo degli Psicoterapeuti e che l’annotazione rappresenti una sorta di passaggio obbligato senza il quale non sarebbe possibile esercitare la psicoterapia. In realtà, se si torna al testo della legge e si distinguono correttamente i piani, il quadro è molto più semplice.
Il primo punto da chiarire è netto: in Italia non esiste un Albo degli Psicoterapeuti. Esistono l’Albo degli Psicologi e, separatamente, l’Albo dei Medici-Chirurghi. Quando la normativa disciplina la psicoterapia, non istituisce un nuovo albo e non crea una nuova professione. Stabilisce che l’attività psicoterapeutica è riservata a chi è già Psicologo o Medico e possiede una specifica formazione, cioè un percorso di specializzazione almeno quadriennale. La psicoterapia, quindi, non è l’identità giuridica di un professionista autonomo, ma un’attività esercitabile da professioni già esistenti a determinate condizioni.
È in questo contesto che va compresa l’annotazione. L’annotazione è un atto amministrativo: serve a rendere visibile, all’interno dell’Albo della propria professione, che oltre all’abilitazione come Psicologo o Medico si possiede anche un diploma di specializzazione in psicoterapia. Non è un nuovo grado, non è un cambio di professione, non è l’accesso a un albo separato. È la registrazione formale di un titolo già conseguito. È utile, è trasparente, ma va chiamata per quello che è: un’annotazione, non una nuova abilitazione.
La distinzione decisiva è questa: l’annotazione non è prevista dalla legge come requisito per esercitare la psicoterapia. La normativa richiede che chi svolge attività psicoterapeutica sia Psicologo o Medico iscritto al rispettivo albo e abbia conseguito il diploma quadriennale di specializzazione. Il perno giuridico è il titolo di specializzazione, non il fatto che quel titolo sia già trascritto come annotazione. L’Ordine non ha un ruolo costitutivo su quel titolo e non “abilita” in senso sostanziale all’attività: si limita ad annotare e rendere verificabile un percorso formativo già completato, svolgendo una funzione di pubblicità legale e di trasparenza verso l’esterno.
Per rendere il punto ancora più chiaro, si può fare un esempio semplice. Se una persona è Psicologo, ha conseguito il diploma di specializzazione in psicoterapia, ma non ha ancora chiesto l’annotazione, il problema non riguarda l’esercizio dell’attività in sé. Il problema nasce quando quella persona decide di presentarsi pubblicamente con una qualifica che, agli occhi del cittadino, non risulta ancora ufficialmente verificabile nell’Albo.
Ed è qui che entra in gioco il piano della comunicazione e della pubblicità professionale. Una cosa è esercitare un’attività nel rispetto dei requisiti di legge, un’altra è presentarsi al pubblico con una certa qualifica. Se si utilizza la dicitura “psicologo-psicoterapeuta” sul sito, sui social, nei biglietti da visita o nei materiali informativi, l’annotazione diventa di fatto necessaria. Non perché senza annotazione non si possa esercitare la psicoterapia, ma perché senza annotazione quel titolo non è ufficialmente riscontrabile dall’esterno. In questo senso, l’annotazione non è la chiave dell’esercizio, ma diventa la chiave della spendibilità pubblica del titolo e della correttezza dell’informazione verso l’utenza.
Quando questa distinzione non viene spiegata, si producono due effetti distorsivi. Da un lato, l’annotazione viene vissuta come una sorta di patente superiore, come se segnasse il confine tra chi “cura davvero” e chi no. Dall’altro, si costruisce una gerarchia culturale artificiale, in cui lo Psicologo senza specializzazione in psicoterapia viene percepito come meno terapeuta, o come un professionista incompleto. Ma una gerarchia fondata su fraintendimenti normativi non chiarisce le competenze: le confonde.
Rimettere ordine su questi punti serve proprio a evitare questa deriva. Serve a ricordare che la psicoterapia non è una professione autonoma con un proprio albo, ma un’attività riservata esercitabile da Psicologi e Medici con specifica formazione. Serve a distinguere il piano dell’esercizio dal piano della pubblicità e della presentazione pubblica. Serve, soprattutto, a impedire che un titolo di specializzazione venga trasformato in un marchio identitario che oscura o svaluta l’identità terapeutica dello Psicologo.
In conclusione, le cose stanno in modo molto semplice: non esiste un Albo degli Psicoterapeuti; l’annotazione è una registrazione ufficiale di un titolo, non una nuova abilitazione; per esercitare la psicoterapia contano il possesso del diploma di specializzazione e l’iscrizione all’albo della propria professione; per presentarsi e pubblicizzarsi come “psicologo-psicoterapeuta” è essenziale che quel titolo risulti annotato, perché la trasparenza verso il pubblico non è un dettaglio formale ma una responsabilità professionale.
Quando queste distinzioni vengono chiarite, molte narrazioni distorte perdono forza. E diventa possibile tornare a parlare di competenze, responsabilità e tutela dei cittadini in modo serio, senza etichette improprie e senza gerarchie immaginarie.



