Introduzione: perché sull’annotazione si fa ancora tanta confusione
Tra colleghi continua a circolare una frase molto diffusa: per fare psicoterapia servirebbe l’annotazione all’albo. Il problema non è solo la frase in sé, ma il fatto che mette insieme piani diversi. La Legge 56/1989 disciplina i requisiti sostanziali dell’attività psicoterapeutica; il D.P.R. 328/2001 disciplina anche la struttura dell’albo e l’annotazione; il Codice Deontologico e l’atto CNOP sulla pubblicità informativa regolano invece il modo in cui titoli e qualifiche possono essere spesi verso il pubblico. Quando questi livelli vengono sovrapposti, la lettura della materia si complica inutilmente.
La formula più corretta, allora, non è dire in modo secco che l’annotazione “serve” o “non serve”. È distinguere bene. Sul piano della legge primaria, l’annotazione non emerge come requisito sostanziale espresso dell’esercizio dell’attività psicoterapeutica. Sul piano ordinistico e comunicativo, invece, l’annotazione diventa centrale perché rende il titolo verificabile e correttamente spendibile verso l’utenza.
Il primo punto: non esiste un albo autonomo degli “psicoterapeuti”
In Italia non esiste un albo autonomo degli “psicoterapeuti” come ordine separato da quello degli Psicologi o da quello dei medici. La Legge 56/1989 istituisce l’albo degli Psicologi e definisce la professione di Psicologo; il D.P.R. 328/2001, per quanto riguarda gli Psicologi, distingue la sezione A e la sezione B e stabilisce che agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di Psicologo. La psicoterapia, dunque, non viene costruita dalla legge come una terza professione ordinistica autonoma, ma come attività esercitabile da professionisti che appartengono già a una professione esistente e che possiedono la formazione richiesta.
Questo passaggio è importante perché evita di attribuire all’annotazione o alla parola “psicoterapia” un effetto giuridico che le norme non formulano in quel modo. Il professionista resta uno Psicologo, o un medico, con una specifica formazione che consente anche l’esercizio dell’attività psicoterapeutica.
Cosa dice davvero la Legge 56/1989
L’articolo 3 della Legge 56/1989 è il punto di partenza. Dice che l’esercizio dell’attività psicoterapeutica è subordinato a una specifica formazione professionale, da acquisirsi dopo la laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali. Nello stesso articolo non compare l’annotazione all’albo come requisito espresso dell’esercizio.
Anche l’articolo 35, nella disciplina transitoria, conferma la stessa logica. In deroga all’articolo 3, l’esercizio dell’attività psicoterapeutica era consentito a determinati soggetti già iscritti all’ordine degli Psicologi oppure ai medici, purché dichiarassero e documentassero di avere acquisito una specifica formazione professionale in psicoterapia. Anche qui il baricentro è sui requisiti sostanziali: professione di base, iscrizione, formazione. Non sull’annotazione come condizione costitutiva dell’attività.
Se si leggono insieme questi due articoli, il quadro è abbastanza lineare. La legge primaria collega l’attività psicoterapeutica alla formazione specifica in psicoterapia, innestata su una professione di base. Non costruisce invece una autonoma “abilitazione alla psicoterapia” né indica l’annotazione come requisito sostanziale espresso dell’esercizio.
Il regolamento che introduce l’annotazione: art. 50 del D.P.R. 328/2001
L’annotazione compare invece in modo espresso nel D.P.R. 328/2001. L’articolo 50 stabilisce che nell’albo professionale dell’ordine degli Psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B, che agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di Psicologo e che, se tali iscritti hanno conseguito la specializzazione in psicoterapia, l’esercizio dell’attività di “psicoterapeuta” è annotato nell’albo. La sequenza è molto chiara: prima c’è il conseguimento della specializzazione, poi c’è la sua annotazione nell’albo.
Questo significa che l’annotazione presuppone un titolo già acquisito. Non crea il titolo da zero, non istituisce una nuova professione, non cambia il titolo professionale di base. Rende visibile nell’albo il fatto che quello Psicologo ha conseguito anche la specializzazione in psicoterapia.
Che cosa viene annotato davvero
Sul piano amministrativo, l’Ordine del Lazio descrive l’annotazione come il provvedimento con cui il Consiglio dell’Ordine prende formalmente atto della formazione in psicoterapia conseguita ai sensi dell’art. 3 della Legge 56/1989 e riporta sull’albo la qualifica di “psicoterapeuta”. La stessa pagina aggiunge che l’annotazione garantisce che la formazione acquisita con la frequenza del corso di specializzazione sia conforme ai parametri qualitativi sanciti dal Ministero dell’Università e della Ricerca.
Questa fonte non è una norma primaria, ma è molto utile sul piano applicativo. Aiuta a capire bene la funzione dell’annotazione: registrare formalmente un titolo già conseguito e renderlo verificabile. Per questo è corretto dire che l’annotazione ha natura amministrativa, ricognitiva e di trasparenza. Non è un “bollino magico”, ma non è neppure un dettaglio irrilevante.
La distinzione che mancava: titoli di specializzazione e titoli professionali
Un dato importante, spesso trascurato, è contenuto proprio nell’atto CNOP sulla pubblicità informativa. L’atto distingue tra titoli di specializzazione e titoli professionali. Tra i titoli di specializzazione ammette anche la formula “Specialista in Psicoterapia” nel caso di diploma ottenuto presso un corso di specializzazione in psicoterapia attivato presso un istituto privato riconosciuto dal MIUR. Tra i titoli professionali ammette invece formule come “Psicologo” e “Psicologo – Psicoterapeuta”.
Questo passaggio è prezioso perché aiuta a essere più precisi. Una cosa è il titolo di specializzazione. Un’altra cosa è il titolo professionale con cui ci si presenta al pubblico. E proprio su questo punto l’atto CNOP precisa che la dicitura psicologo-psicoterapeuta è consentita solo agli iscritti alla sezione A che abbiano ottenuto l’annotazione dell’esercizio dell’attività di “psicoterapeuta” ai sensi dell’art. 50, comma 5, D.P.R. 328/2001.
Quindi il tema non è soltanto “hai o non hai il titolo?”. Il tema è anche: “in che modo lo puoi spendere pubblicamente, e quando quel titolo risulta ufficialmente verificabile nell’albo?”. Questa distinzione rafforza molto la tesi centrale dell’articolo, perché mostra che il nodo vero non è solo sostanziale, ma anche pubblicitario e deontologico.
Un tassello storico-normativo in più
Lo stesso atto CNOP sulla pubblicità informativa aggiunge un dato storico-normativo utile: ricorda che l’annotazione è concessa ai possessori di diploma legittimante l’esercizio dell’attività psicoterapeutica in base all’art. 3 della Legge 56/1989, oppure ai possessori di riconoscimento ottenuto dall’Ordine di appartenenza in base all’art. 35 della stessa legge o all’art. 4 della Legge 4/1999. Questo non cambia la tesi di fondo, ma completa il quadro dei riferimenti normativi richiamati nella prassi ordinistica.
Vale anche la pena ricordare che il D.M. 11 dicembre 1998, n. 509 disciplina il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia. È il riferimento regolamentare utile quando si parla di scuole private riconosciute.
Dove nasce la confusione
A questo punto la confusione di fondo si vede bene. Il primo piano è quello legale: chi può esercitare l’attività psicoterapeutica secondo la Legge 56/1989. Il secondo è quello regolamentare: come l’albo viene organizzato e come la specializzazione viene annotata. Il terzo è quello deontologico e comunicativo: come titoli e qualifiche possono essere spesi nella pubblicità informativa e nella presentazione pubblica. Quando questi tre livelli vengono mescolati, nasce la frase: “senza annotazione non puoi fare psicoterapia”.
Scritta così, però, la frase è troppo rozza. Più corretto è dire che l’annotazione non emerge dalla legge primaria come requisito sostanziale espresso dell’esercizio dell’attività psicoterapeutica, ma diventa decisiva quando il titolo viene speso pubblicamente come titolo professionale verificabile.
Che cosa può contestare davvero l’Ordine
Qui serve concretezza. La Legge 56/1989 attribuisce al consiglio regionale o provinciale dell’ordine la cura dell’osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione, la tenuta dell’albo professionale, le iscrizioni e le cancellazioni, la vigilanza per la tutela del titolo professionale e le attività dirette a impedire l’esercizio abusivo della professione. Questo dato è importante perché mostra che l’Ordine non interviene solo sul piano simbolico, ma ha una funzione legale precisa di tenuta dell’albo e tutela del titolo.
Per questo, sul piano pratico, ciò che l’Ordine può contestare più facilmente è l’uso improprio o non verificabile dei titoli, una comunicazione ingannevole o poco trasparente verso il pubblico, oppure l’uso della dicitura psicologo-psicoterapeuta quando il relativo titolo non risulta annotato. Anche il Codice Deontologico vigente è molto chiaro: la pubblicità informativa circa titoli e specializzazioni deve rispettare criteri di trasparenza e veridicità del messaggio, sotto il controllo dei competenti Consigli dell’Ordine.
Quindi non è corretto banalizzare l’annotazione. Ma non è corretto neppure trattarla come se fosse la fonte sostanziale unica dell’attività. Il suo peso è reale, soprattutto sul terreno della verificabilità pubblica del titolo e della correttezza dell’informazione verso l’utenza.
La prassi amministrativa del Lazio: utile, ma non primaria
Sul piano applicativo, la FAQ dell’Ordine del Lazio è particolarmente utile. Dice che il diploma di specializzazione in psicoterapia è già abilitante allo svolgimento della psicoterapia, ma aggiunge che l’annotazione nell’albo è tuttavia necessaria per consentire al paziente di verificare l’autorizzazione allo svolgimento di questa attività e consiglia, per questa ragione, di attendere l’aggiornamento dell’albo.
Questa fonte va però collocata bene. Non è una fonte primaria. Non sostituisce la legge o il regolamento. È una prassi amministrativa e un riscontro applicativo ordinistico. Proprio per questo è utile: non perché “crei” il diritto, ma perché mostra come la distinzione tra requisito sostanziale e verificabilità pubblica del titolo venga letta in concreto da un Ordine territoriale.
Che cosa fonda davvero l’esercizio dell’attività psicoterapeutica
Mettendo in fila le fonti, il quadro è abbastanza lineare. Per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica la legge richiama una professione di base, l’iscrizione al relativo albo e la specifica formazione professionale in psicoterapia. In altri termini: professione, iscrizione, formazione specifica. Questo è il nucleo sostanziale del sistema.
Per questo è più preciso dire che ciò che fonda, sul piano normativo, l’attività psicoterapeutica è la specifica formazione in psicoterapia acquisita nei modi previsti dalla legge, e non una autonoma “abilitazione alla psicoterapia” separata dalla professione di base. L’annotazione interviene dopo, rendendo quel titolo ufficialmente visibile e verificabile nell’albo.
Non esiste una autonoma “abilitazione alla psicoterapia”
La legge conosce l’abilitazione alla professione di Psicologo e conosce la possibilità, per chi è già all’interno della professione, di conseguire una specifica formazione in psicoterapia. Conosce poi l’annotazione di tale titolo nell’albo. Non formula però una autonoma “abilitazione alla psicoterapia” come titolo separato e distinto.
Per questo, anche sotto il profilo terminologico, è meglio evitare formule imprecise. È più corretto parlare di abilitazione alla professione di base, di specifica formazione in psicoterapia e di annotazione della relativa specializzazione nell’albo. Questo linguaggio è più aderente alle fonti e ti espone meno a contestazioni facili.
Perché chiarire tutto questo è importante
Chiarire questo quadro serve a due cose insieme. Da un lato evita di attribuire agli Ordini un potere quasi costitutivo che la legge primaria non formula in quei termini. Dall’altro evita di svalutare il ruolo reale dell’annotazione, che sul piano della trasparenza pubblica ha invece un peso molto concreto.
Serve anche a evitare gerarchie artificiali basate su parole usate male. La professione di Psicologo, già per l’art. 1 della Legge 56/1989, comprende prevenzione, diagnosi, attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico. Distinguere bene i piani aiuta a difendere la precisione giuridica senza oscurare il ruolo terapeutico dello Psicologo.
Conclusione
Se si leggono insieme Legge 56/1989, D.P.R. 328/2001, atto CNOP sulla pubblicità informativa, Codice Deontologico vigente e prassi amministrativa ordinistica, il quadro diventa molto più chiaro. La legge primaria collega l’attività psicoterapeutica alla professione di base e alla specifica formazione in psicoterapia. Il regolamento colloca l’annotazione nel funzionamento dell’albo. Le regole deontologiche e ordinistiche mostrano poi perché l’annotazione sia decisiva quando il titolo viene speso pubblicamente verso l’utenza.
La formula finale più solida è quindi questa: l’annotazione non emerge nella legge primaria come requisito sostanziale espresso dell’esercizio dell’attività psicoterapeutica, ma è essenziale per la verificabilità del titolo e per la sua corretta spendibilità pubblica. Scritta così, la tesi resta forte, ma diventa anche molto più precisa e molto meno attaccabile.
Sintesi in tre righe:
La legge primaria mette al centro professione di base e formazione specifica in psicoterapia.
L’annotazione non crea il titolo, ma lo rende visibile e verificabile nell’albo.
Confondere esercizio dell’attività e spendibilità pubblica del titolo produce errori e contestazioni inutili.
Fonti
Legge 18 febbraio 1989, n. 56, artt. 1, 3, 12 e 35.
D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, art. 50.
Atto CNOP sulla pubblicità informativa.
Codice Deontologico – testo vigente CNOP.
Ordine degli Psicologi del Lazio: pagina sull’annotazione e FAQ.
D.M. 11 dicembre 1998, n. 509.



