Quando si affronta il rapporto tra atti tipici dello Psicologo e psicoterapia, l’errore più frequente è immaginare due mondi totalmente separati: da una parte gli interventi psicologici propri dello Psicologo, dall’altra la psicoterapia come attività tecnicamente del tutto altra. Questa immagine è troppo rigida. La distinzione esiste sul piano giuridico-formale dell’accesso all’attività psicoterapeutica, ma non emerge in modo netto e autosufficiente sul piano degli strumenti, delle finalità cliniche e della pratica concreta dell’intervento.
La legge 56/1989 lo mostra con chiarezza. L’articolo 1 definisce la professione di psicologo attraverso l’uso di strumenti conoscitivi e di intervento per prevenzione, diagnosi, attività di abilitazione-riabilitazione e sostegno in ambito psicologico. L’articolo 3, invece, stabilisce che l’esercizio dell’attività psicoterapeutica è subordinato a una specifica formazione professionale post-lauream. Quindi la legge disciplina chiaramente chi può esercitare formalmente la psicoterapia e a quali condizioni, ma negli articoli 1 e 3 non offre un catalogo nominativo di tecniche materialmente separate e autonome rispetto agli interventi psicologici già ricompresi nella professione di Psicologo. Questa è un’inferenza interpretativa, ma è un’inferenza strettamente legata alla struttura del testo normativo.
Il problema si vede meglio nella pratica clinica. Se gli atti tipici comprendono già prevenzione, diagnosi, sostegno e abilitazione-riabilitazione, allora è difficile sostenere che la psicoterapia operi con materiali del tutto diversi. Nella realtà professionale la psicoterapia passa attraverso colloquio, relazione, valutazione, formulazione del problema, lavoro su emozioni, pensieri, comportamenti, sintomi e funzionamento. Sono tutti elementi che ricadono nel più ampio dominio dell’intervento psicologico. Per questo la separazione tecnica radicale non regge bene. L’ultimo passaggio è una conclusione professionale fondata sul confronto tra definizione legale e definizioni tecnico-scientifiche della psicoterapia.
Le definizioni istituzionali internazionali confermano infatti questo punto. L’APA descrive la psicoterapia come un servizio psicologico fornito da un professionista formato che usa principalmente forme di comunicazione e interazione per assessment, diagnosi e trattamento. La WHO, in modo convergente, parla di psychological interventions anche come psychological treatments o psychological counselling. Queste fonti non decidono da sole il diritto professionale italiano, ma mostrano che, sul piano tecnico-scientifico, la psicoterapia è descritta come una forma di intervento psicologico, non come un corpo tecnico esterno alla psicologia.
Anche il riferimento deontologico, se usato con prudenza, va nella stessa direzione. Nella pagina CNOP indicata come “testo vigente”, l’articolo 27 parla di rapporto terapeutico, cura e interruzione del rapporto quando il paziente non trae beneficio; l’articolo 28 colloca nello stesso quadro deontologico interventi diagnostici, di sostegno psicologico e di psicoterapia; inoltre l’articolo 4 richiama espressamente i casi in cui destinatario e committente dell’intervento di sostegno o di psicoterapia non coincidano. Questo non cancella affatto la differenza formale introdotta dall’articolo 3 della legge 56/1989, ma conferma che il lessico deontologico vigente sul sito CNOP non costruisce due universi impermeabili.
La questione si chiarisce ancora di più se si guarda al significato funzionale delle attività attribuite allo Psicologo. La prevenzione, nelle fonti WHO, serve a ridurre il peso delle malattie e dei fattori di rischio, a evitarne l’insorgenza o a limitarne le conseguenze. La riabilitazione è definita come insieme di interventi diretti a ottimizzare il funzionamento e ridurre la disabilità. Se queste sono finalità tipiche della professione psicologica, allora il loro intreccio con la psicoterapia non può essere negato con una linea di confine semplice e assoluta.
Per prevenire contestazioni, però, va detto con precisione che da tutto questo non segue che atti tipici e psicoterapia siano la stessa cosa in senso assoluto. La differenza giuridica esiste davvero, perché l’articolo 3 introduce un requisito formativo specifico per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica. La formula più robusta non è dunque negare la distinzione, ma chiarirne la natura: non una separazione tecnica assoluta, bensì una distinzione soprattutto ordinamentale e formativa.
La formulazione più forte e meno attaccabile è questa: gli atti tipici dello Psicologo e la psicoterapia non sono distinguibili in modo netto sul piano tecnico degli strumenti e delle finalità cliniche, perché la psicoterapia si realizza attraverso strumenti psicologici di relazione, comunicazione, valutazione e intervento che ricadono già nel campo professionale della psicologia; restano però distinguibili sul piano giuridico-formale dell’accesso, perché l’articolo 3 della legge 56/1989 subordina l’esercizio dell’attività psicoterapeutica a specifica formazione post-lauream.
In conclusione, ciò che la legge distingue con chiarezza è soprattutto chi può esercitare formalmente l’attività psicoterapeutica e a quali condizioni. Ciò che invece non appare separabile in modo radicale è il piano concreto degli strumenti psicologici, delle finalità di cura, della relazione professionale e del lavoro clinico sul funzionamento, sui sintomi, sulle emozioni e sui comportamenti. Per questo è più corretto parlare di ampia sovrapposizione tecnica e finalistica, con distinta disciplina formativa dell’accesso, piuttosto che di due mondi professionali completamente separati.
Fonti essenziali
Normattiva – legge 56/1989, art. 1 e art. 3.
CNOP – “testo vigente” del Codice Deontologico sul sito istituzionale.
APA – definizione di psychotherapy.
WHO – interventi psicologici, salute mentale, prevenzione e riabilitazione.



