Nel dibattito tra colleghi può accadere che uno Psicologo diffonda messaggi pubblici che svalutano il ruolo terapeutico dello Psicologo oppure che presentano i colleghi non specializzati in psicoterapia come privi di reali competenze di intervento e di cura psicologica. In questi casi la questione non riguarda soltanto il dissenso professionale. Può riguardare la correttezza dell’informazione professionale, la tutela del pubblico e, in alcuni casi, il possibile rilievo deontologico della comunicazione.
La Legge 18 febbraio 1989, n. 56 definisce la professione di Psicologo attraverso attività di prevenzione, diagnosi, abilitazione-riabilitazione e sostegno in ambito psicologico. La stessa legge disciplina separatamente l’attività psicoterapeutica, subordinandola a una specifica formazione professionale. Da questa struttura normativa non discende che tutta la cura psicologica coincida con la psicoterapia, né che lo Psicologo privo di tale formazione sia per ciò solo privo di competenze di cura psicologica.
La cornice normativa
Il punto di partenza è semplice. La legge non descrive lo Psicologo come un professionista limitato alla sola consulenza o a un ruolo non curante. L’articolo 1 della Legge 56/1989 attribuisce allo Psicologo strumenti conoscitivi e di intervento per prevenzione, diagnosi, attività di abilitazione-riabilitazione e sostegno in ambito psicologico, rivolti alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Questa definizione è ampia e riguarda direttamente il funzionamento psicologico e la tutela della salute psicologica.
La stessa legge disciplina anche l’attività psicoterapeutica. L’articolo 3 stabilisce che il suo esercizio è subordinato a una specifica formazione professionale da acquisire dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia. Questo dato è importante, ma va letto correttamente: la legge regola una attività specialistica, non ridefinisce l’intera professione di Psicologo a partire dalla psicoterapia.
Per evitare equivoci, è utile distinguere tre piani. Il primo è quello della cura psicologica in senso ampio, cioè dell’insieme degli interventi psicologici orientati alla tutela del funzionamento mentale, emotivo, relazionale e comportamentale della persona. Il secondo è quello della terapia psicologica, espressione descrittiva che può riferirsi a interventi psicologici con finalità di trattamento, sostegno, recupero o modificazione del funzionamento psicologico. Il terzo è quello dell’attività psicoterapeutica in senso tecnico, cioè della specifica attività specialistica disciplinata dalla legge e subordinata a una formazione ulteriore. Il fatto che la legge regoli specificamente la psicoterapia non autorizza a sostenere che ogni forma di cura o terapia psicologica coincida necessariamente con essa.
L’errore logico centrale
L’errore più frequente può essere sintetizzato così:
- l’attività psicoterapeutica richiede una formazione specifica;
- tutta la cura psicologica coincide con la psicoterapia;
- quindi lo Psicologo senza psicoterapia non cura.
Il punto debole sta nel secondo passaggio. È lì che si introduce nella legge un contenuto che la legge non esprime. La normativa distingue tra professione di Psicologo e attività psicoterapeutica specialistica, ma non afferma che tutta la cura psicologica coincida con la psicoterapia.
Esiste anche un test logico molto semplice. Il fatto che una attività specialistica richieda una formazione ulteriore non implica che il professionista di base non curi affatto. In molte professioni sanitarie esistono attività specialistiche che richiedono percorsi aggiuntivi, ma ciò non significa che il professionista privo di quella specializzazione sia estraneo a ogni funzione di cura. Applicato qui, il principio è chiaro: il fatto che la psicoterapia richieda una formazione specifica non implica che lo Psicologo senza tale formazione sia privo di interventi psicologici rivolti alla tutela della salute psicologica. Significa soltanto che non esercita quella specifica attività specialistica.
Una obiezione più sofisticata sostiene che lo Psicologo possa fare sostegno, ma non trattare i disturbi psicologici, perché il trattamento dei disturbi psicologici coinciderebbe con la psicoterapia. Anche questa formulazione introduce un passaggio che la legge non esprime. La normativa italiana non contiene una definizione legale dei “disturbi psicologici” riservata in via generale ed esclusiva alla psicoterapia. La legge definisce invece funzioni professionali dello Psicologo — prevenzione, diagnosi, abilitazione-riabilitazione e sostegno — che riguardano inevitabilmente anche situazioni di sofferenza psicologica e alterazione del funzionamento.
La formula “solo lo psicoterapeuta cura” contiene quindi una contraddizione ulteriore. Se la si prende sul serio, si finisce per sostenere che né lo Psicologo né il Medico, come professioni di base, curino davvero finché non esercitano quella specifica attività specialistica. Una conclusione del genere è difficilmente conciliabile con il sistema delle professioni sanitarie e con la logica stessa delle attività specialistiche.
Quando il problema diventa disinformazione professionale
La riduzione di tutta la cura psicologica alla sola psicoterapia non è solo una questione teorica. Quando viene diffusa in modo assertivo nel dibattito professionale, può generare una rappresentazione pubblica fuorviante del ruolo dello Psicologo. Se il cittadino sente ripetere da colleghi iscritti all’Ordine che lo Psicologo non cura, può facilmente essere indotto a credere che la legge consideri lo Psicologo una figura sostanzialmente priva di funzioni terapeutiche. Ma questa rappresentazione non corrisponde al testo normativo.
La disinformazione, in questo contesto, non coincide necessariamente con la menzogna intenzionale. Può consistere anche nella diffusione di una rappresentazione incompleta, riduttiva o fuorviante della professione, soprattutto quando viene formulata in modo assertivo e proposta al pubblico come se descrivesse fedelmente il contenuto della legge.
Il problema assume un peso diverso quando a diffondere questa rappresentazione non è un soggetto esterno, ma uno Psicologo iscritto all’Ordine. Non è la stessa cosa se parla un commentatore esterno, un giornalista o un utente generico dei social. Cambia il peso della comunicazione quando a parlare è un professionista iscritto all’Albo. Il pubblico tende ad attribuire a quella comunicazione una credibilità maggiore, e proprio per questo le conseguenze informative possono essere più forti.
Il rilievo deontologico
È qui che la questione smette di essere soltanto culturale e può assumere rilievo deontologico, perché lo Psicologo non parla solo come cittadino, ma anche come professionista vincolato al Codice Deontologico delle Psicologhe e degli Psicologi Italiani – testo vigente CNOP. Le regole del Codice sono vincolanti per tutte le iscritte e tutti gli iscritti all’Albo e richiamano la responsabilità dello Psicologo nella correttezza, attendibilità e veridicità delle informazioni diffuse nell’ambito professionale.
Il Codice non contiene, per quanto risulta dal testo vigente, una norma che usi espressamente formule come “svalutazione del ruolo terapeutico dello Psicologo” o “disinformazione professionale”. Questo, però, non significa che simili condotte siano irrilevanti. Il Codice non funziona solo per divieti casistici puntuali, ma anche per principi generali che devono essere letti alla luce dei casi concreti.
Nella materia che qui interessa, il riferimento più forte è l’art. 7, che richiede validità, attendibilità, accuratezza e affidabilità di dati, informazioni e fonti su cui si basano conclusioni e giudizi professionali. È questo il baricentro deontologico del problema. A esso si affiancano gli artt. 39 e 40, che riguardano in modo diretto la corretta rappresentazione delle competenze e la veridicità della comunicazione professionale. Gli artt. 2 e 3 svolgono una funzione di cornice generale, richiamando decoro, dignità professionale e responsabilità sociale dello Psicologo. L’art. 5 può essere richiamato solo come norma di supporto. L’art. 8, infine, rileva soprattutto per il dovere espresso di segnalazione nei casi di abusivismo o usurpazione di titolo.
Qui serve prudenza. Non è corretto dire che questi articoli si applichino automaticamente a qualunque frase polemica o a ogni divergenza tra colleghi. La formulazione più rigorosa è un’altra: alcune comunicazioni pubbliche, soprattutto se generalizzate, assertive e ripetute, possono apparire in possibile contrasto con le norme deontologiche che presidiano attendibilità delle informazioni, correttezza della rappresentazione delle competenze, veridicità della comunicazione e corretto esercizio della professione. La valutazione concreta spetta sempre agli organi disciplinari dell’Ordine competente.
Critica lecita, rilievo deontologico e rischio diffamatorio
Da qui deriva una distinzione decisiva: non ogni critica professionale è una violazione deontologica. Il dissenso è fisiologico e legittimo. Gli Psicologi possono criticare tesi, modelli teorici, letture della normativa, scelte comunicative e affermazioni pubbliche di altri colleghi. Il diritto di critica rientra nella libertà di manifestazione del pensiero, tutelata dall’art. 21 della Costituzione. Tuttavia questa libertà incontra limiti precisi quando la comunicazione professionale diventa non attendibile, riduttiva, fuorviante o lesiva della reputazione altrui.
Per evitare confusioni è utile distinguere tre livelli.
Il primo è la critica lecita: riguarda idee, tesi, testi o affermazioni pubbliche, si fonda su elementi verificabili e mantiene una forma espressiva proporzionata.
Il secondo è il possibile rilievo deontologico: emerge quando una comunicazione professionale appare non attendibile, riduttiva, non veritiera o idonea a confondere il pubblico sulle competenze professionali.
Il terzo è il potenziale rilievo diffamatorio: si profila quando il discorso si sposta dall’analisi della tesi all’attacco alla reputazione della persona, con attribuzioni di fatti non veri o espressioni umilianti davanti a terzi.
Sul piano penalistico, il riferimento generale è l’art. 595 del codice penale, che disciplina la diffamazione. Qui la distinzione va resa ancora più precisa. Criticare una tesi, un testo, un’affermazione pubblica o una lettura della normativa non coincide con l’attribuire al collega fatti determinati lesivi della reputazione. Il rischio cresce quando:
- si presentano come fatti accertati valutazioni che sono in realtà giudizi;
- si attribuiscono comportamenti non veri o non verificati;
- si usano espressioni insultanti o umilianti;
- il messaggio viene diffuso a più persone, soprattutto con mezzi di pubblicità.
Per questo, nel confronto tra colleghi, la regola prudenziale è chiara: criticare tesi, testi, argomenti, affermazioni pubbliche e condotte osservabili; evitare attribuzioni di fatti non verificati; evitare etichette personali assolute; mantenere una forma ferma ma continente. È molto diverso dire: “questa lettura della legge appare riduttiva e non coerente con l’art. 1 della Legge 56/1989” rispetto a dire: “quel collega è incompetente e inganna i cittadini”. Nel primo caso si resta normalmente nell’area della critica; nel secondo si entra in una zona di rischio molto più alta.
Il significato giuridico della segnalazione
Quando una comunicazione appare seriamente problematica, il sistema ordinistico mette a disposizione uno strumento preciso: la segnalazione. Ed è fondamentale chiarirne subito il significato. La segnalazione non è una condanna. Non è una sanzione. Non è un giudizio disciplinare anticipato. È un atto informativo con cui un professionista porta all’attenzione dell’Ordine fatti che ritiene potenzialmente rilevanti sul piano deontologico. Sarà poi l’Ordine, con le proprie procedure e garanzie, a valutare se esistano o meno gli estremi per un procedimento disciplinare.
Anche qui conviene distinguere bene i piani. La segnalazione riguarda il piano ordinistico e deontologico. L’esposto è una forma più strutturata di rappresentazione dei fatti all’autorità competente. La denuncia appartiene invece al piano penale. Tenere separati questi strumenti evita equivoci e impedisce di presentare la segnalazione come se fosse già, in sé, una forma di condanna.
Il diritto, il dovere e il valore della segnalazione
Nel contesto delle professioni ordinistiche la segnalazione va compresa attraverso tre dimensioni: diritto, dovere e valore.
Esiste anzitutto un diritto di segnalare. Ogni Psicologo può portare all’attenzione dell’Ordine comportamenti che ritiene incompatibili con le norme deontologiche. Questo diritto è coerente con la funzione stessa dell’Ordine, che non rappresenta soltanto la categoria, ma vigila anche sul corretto esercizio della professione nell’interesse della collettività.
Esiste poi un dovere espresso di segnalazione in casi specifici. L’art. 8 del Codice richiama il contrasto all’esercizio abusivo della professione e la segnalazione dei presunti casi di abusivismo o usurpazione di titolo. Questo è il caso più netto in cui il dovere è testuale. Fuori da tale ipotesi, è più corretto non parlare di obbligo generalizzato di segnalare ogni scorrettezza, ma di forte responsabilità professionale di non restare passivi nelle situazioni più gravi.
Infine, la segnalazione ha un valore professionale. Una professione adulta non si tutela coprendo tutto. Si tutela distinguendo tra dissenso legittimo, errore, comportamento discutibile e possibile violazione deontologica. In questo senso, la segnalazione non è il contrario della lealtà professionale. Può esserne una delle forme più serie.
La cultura della segnalazione
Questa è la vera cultura della segnalazione. Non una cultura della delazione, ma della responsabilità professionale. Una professione ordinistica matura non si tutela coprendo tutto. Si tutela distinguendo tra dissenso legittimo, errore, comportamento discutibile e possibile violazione deontologica.
La segnalazione, quando è formulata in buona fede, su fatti circostanziati e con linguaggio prudente, non è un atto di guerra contro un collega, ma uno strumento che consente all’Ordine di svolgere il proprio ruolo di vigilanza nell’interesse della professione e della collettività.
Anche il richiamo culturale al whistleblowing, pur appartenendo a un ambito normativo diverso, aiuta a comprendere questa logica: segnalare correttamente significa contribuire all’integrità del sistema.
Come si segnala correttamente
Perché la segnalazione sia corretta, deve rispettare alcuni criteri di metodo. Deve essere fatta in buona fede. Deve riguardare fatti circostanziati. Deve usare un linguaggio prudente. Non deve presentare come certa una violazione che deve ancora essere verificata.
La formula più corretta non è: “quel collega ha sicuramente violato il Codice”. La formula più corretta è: “si segnala una condotta che può apparire in possibile contrasto con alcune norme deontologiche, rimettendo ogni valutazione all’Ordine competente”. Questa prudenza non indebolisce la segnalazione. La rende più seria, più corretta e più credibile.
In generale, anche nel testo pubblico, sono preferibili formule come:
- “può apparire in possibile contrasto”;
- “rischia di offrire una rappresentazione riduttiva”;
- “a mio avviso questa lettura non appare coerente con…”;
- “si segnala una condotta che merita valutazione da parte dell’Ordine”;
- “ferma restando la valutazione del caso concreto da parte dell’Ordine competente”.
Sono invece da evitare formule apodittiche come:
- “ha certamente violato il Codice”;
- “è sicuramente diffamazione”;
- “la legge dice chiaramente che…”, quando quel passaggio non è davvero espresso dal testo normativo;
- attribuzioni personali non sorrette da basi solide.
Il problema non riguarda solo i colleghi, ma anche il pubblico
Un punto decisivo è che questa questione non riguarda soltanto i rapporti interni alla categoria. Quando una rappresentazione riduttiva della professione viene diffusa pubblicamente da uno Psicologo, il primo effetto non si produce solo tra colleghi, ma anche sui cittadini.
Il pubblico può essere indotto a sottovalutare le competenze professionali dello Psicologo, a confondere il significato della legge e a percepire la figura dello Psicologo come professionalmente subordinata o incompleta. Per questo la correttezza della comunicazione professionale non è un dettaglio formale, ma un tema che incide direttamente sulla fiducia pubblica nella professione.
Il caso specifico
Applicando tutto questo al caso specifico che attraversa l’intero articolo, il punto diventa chiaro. Affermare che la psicoterapia richiede una specifica formazione è corretto. Affermare, invece, che lo Psicologo senza psicoterapia non curi, non faccia terapia psicologica o non abbia competenze di cura introduce un passaggio ulteriore che la legge non formula.
Quando tali affermazioni vengono diffuse pubblicamente in modo generalizzato e assertivo, possono contribuire a una rappresentazione riduttiva della professione e a una svalutazione dei colleghi non specializzati in psicoterapia. In questi casi la comunicazione può apparire in possibile contrasto con le norme deontologiche che presidiano accuratezza delle informazioni, correttezza della comunicazione professionale e dignità della professione, ferma restando la valutazione concreta dell’Ordine competente.
E questo vale a maggior ragione quando il problema non riguarda una semplice divergenza interpretativa, ma comunicazioni offensive, svalutanti o pubblicamente fuorvianti che rischiano di danneggiare sia i colleghi sia la comprensione pubblica della professione.
Conclusione
La Legge 56/1989 definisce la professione di Psicologo attraverso attività di prevenzione, diagnosi, abilitazione-riabilitazione e sostegno psicologico. La stessa legge disciplina la psicoterapia come attività specialistica che richiede una specifica formazione. Da qui non discende che tutta la cura psicologica coincida con la psicoterapia, né che lo Psicologo senza tale specializzazione sia privo di funzioni di cura psicologica.
Ridurre tutta la cura psicologica alla sola psicoterapia non è una necessità imposta dalla legge. È una lettura ulteriore, di natura culturale o ideologica, che va oltre ciò che il testo normativo effettivamente stabilisce. Quando questa lettura viene diffusa come se fosse la voce della legge, non ci si limita a esprimere un’opinione: si rischia di produrre una forma di disinformazione professionale.
Quando questa riduzione viene diffusa pubblicamente da uno Psicologo, la questione può uscire dal terreno della semplice opinione e assumere rilievo deontologico nella comunicazione professionale. Il dissenso resta legittimo. La critica resta necessaria. Ma la libertà di critica non autorizza a presentare come contenuto della legge ciò che la legge non dice.
Nei casi seri, la risposta più corretta non è la guerra pubblica tra colleghi, ma la critica argomentata, prudente e, quando necessario, la segnalazione all’Ordine competente. Una sana cultura della segnalazione non indebolisce la professione. La rende più responsabile, più trasparente e più adulta.
Enrico Rizzo, Psicologo, Palermo



