Quando uno Psicologo assiste sui social a comunicazioni pubbliche di colleghi che diffondono informazioni professionali non attendibili, screditano altri Psicologi, formulano giudizi pubblicamente lesivi oppure rappresentano in modo fuorviante la professione, non si trova davanti a una semplice polemica. Può trovarsi davanti a una condotta deontologicamente rilevante. Il Codice Deontologico vigente si applica infatti anche alle attività svolte o comunicate via Internet e con mezzi telematici, mentre la legge professionale collega la responsabilità disciplinare anche ai comportamenti non conformi alla dignità, al decoro e al corretto esercizio della professione.
Il primo punto da chiarire è questo: non ogni critica integra una violazione deontologica. Il confronto tra idee, modelli e orientamenti resta legittimo. La soglia si supera quando la comunicazione pubblica diventa non attendibile, denigratoria, generalizzante, lesiva della reputazione professionale dei colleghi, fuorviante per il pubblico oppure incompatibile con il decoro della professione. L’articolo 7 del Codice impone infatti di valutare con attenzione validità e attendibilità di dati, informazioni e fonti nelle attività professionali, nelle attività didattiche e nella comunicazione dei risultati; l’articolo 36 vieta i giudizi pubblici negativi o lesivi verso i colleghi e impone la comunicazione all’Ordine dei casi di scorretta condotta professionale e metodologica che possano tradursi in danno per i destinatari o per il decoro della professione.
Per questo, quando un collega afferma pubblicamente che lo Psicologo non cura, non svolge trattamento psicologico, non avrebbe reali competenze cliniche o sarebbe professionalmente insufficiente in quanto Psicologo, il problema non riguarda solo il tono del dibattito. Riguarda il possibile effetto di quelle affermazioni sul pubblico, sugli utenti e sui colleghi. La legge 56/1989 definisce la professione di Psicologo in termini ampi, includendo prevenzione, diagnosi, attività di abilitazione-riabilitazione, sostegno, ricerca e didattica in ambito psicologico. In questo testo, quindi, l’espressione “funzione di cura psicologica dello Psicologo” indica in forma sintetica questo perimetro professionale ampio, e non una citazione letterale della legge.
Il diritto di segnalare
Lo Psicologo ha certamente il diritto di portare all’attenzione dell’Ordine fatti pubblici, specifici e documentabili che ritenga potenzialmente contrari al Codice. Segnalare non significa dichiarare un collega colpevole. Significa attivare il canale istituzionale deputato a verificare se una certa comunicazione professionale abbia oltrepassato i limiti della correttezza deontologica. Questo diritto tutela insieme il pubblico, i colleghi corretti e la professione stessa, perché il Codice richiede una presentazione corretta e accurata della propria formazione, esperienza e competenza e pretende che la comunicazione pubblica rispetti trasparenza, veridicità, serietà scientifica e tutela dell’immagine della professione.
Quando il diritto diventa dovere
In certi casi, però, il diritto diventa dovere. L’articolo 36 del Codice stabilisce che, quando lo Psicologo ravvisa casi di scorretta condotta professionale e metodologica che possano tradursi in danno per i destinatari o per il decoro della professione, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio dell’Ordine competente. Questo significa che, se la comunicazione pubblica del collega non è soltanto discutibile ma appare deontologicamente scorretta e potenzialmente dannosa, la segnalazione non resta una mera facoltà prudenziale: diventa un obbligo professionale.
Da questo punto di vista, i social non sono un territorio neutro. Se su Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, TikTok o in altri spazi digitali un collega delegittima pubblicamente altri Psicologi come se fossero professionisti inferiori, non qualificati o eticamente inaffidabili, la questione può assumere rilievo deontologico proprio perché i social amplificano l’impatto reputazionale del messaggio e la sua capacità di orientare il pubblico. Il Codice estende espressamente la propria applicazione anche alle attività svolte o comunicate online.
Anche sui social la comunicazione professionale deve essere corretta
Il Codice non si limita a vietare le offese esplicite. Impone molto di più. Richiede attendibilità delle informazioni, prudenza nei giudizi, correttezza nella presentazione della propria competenza, trasparenza e veridicità dei messaggi rivolti al pubblico. Di conseguenza, anche sui social possono diventare rilevanti non solo le offese dirette, ma anche le comunicazioni insinuanti, genericamente screditanti, pseudoscientifiche o idonee a falsare la rappresentazione pubblica della professione. Una comunicazione può essere deontologicamente problematica anche quando non usa insulti, ma diffonde messaggi pubblicamente riduttivi, fuorvianti o lesivi della reputazione dei colleghi.
Lo stesso vale per le comunicazioni che incidono sulla libertà di scelta dell’utenza. Il Codice impone allo Psicologo di adoperarsi affinché sia il più possibile rispettata la libertà di scelta del professionista cui rivolgersi e richiede, all’inizio del rapporto professionale, informazioni adeguate e comprensibili sulle prestazioni, sulle finalità e sulle modalità dell’intervento. Se uno Psicologo usa i social per trasmettere al pubblico rappresentazioni distorte di ciò che altri Psicologi possono o non possono fare, altera anche il terreno su cui gli utenti formano il proprio giudizio e il proprio consenso.
Social, lavoro e formazione sono collegati
Il titolo di questo articolo parla dei social, ma il principio non si esaurisce lì. Il Codice collega gli stessi doveri anche ai contesti di lavoro e di formazione. L’articolo 6 prevede che lo Psicologo accetti solo condizioni di lavoro che non compromettano la sua autonomia professionale e il rispetto del Codice; l’articolo 20 aggiunge che, nella docenza, nella didattica e nella formazione, lo Psicologo deve stimolare negli studenti, negli allievi e nei tirocinanti l’interesse per i principi deontologici, anche ispirando a essi la propria condotta professionale. Ne deriva che il docente, il formatore, il supervisore o il responsabile di servizio che diffonde rappresentazioni svalutanti o non attendibili della professione non sta soltanto esprimendo un’opinione: può violare doveri specifici collegati al proprio ruolo.
Anche il dovere di competenza è centrale. Il Codice richiede preparazione e aggiornamento, riconoscimento dei limiti della propria competenza, uso di strumenti per i quali si possieda adeguata competenza e impiego di metodologie delle quali si sappiano indicare fonti e riferimenti scientifici. Questo vale anche quando si comunica pubblicamente. Se uno Psicologo usa i social per fare affermazioni assertive sulla professione senza basi scientifiche, documentali o normative adeguate, non si tratta solo di un problema di stile: può esserci un problema di correttezza deontologica.
La colleganza non coincide con il silenzio
Spesso si pensa che segnalare un collega sia contrario alla colleganza. In realtà il Codice, letto con attenzione, dice il contrario. L’articolo 33 afferma che i rapporti tra psicologi devono ispirarsi a rispetto reciproco, lealtà e colleganza, e aggiunge che lo Psicologo appoggia e sostiene i colleghi la cui autonomia o il cui rispetto delle norme deontologiche siano compromessi. Questo significa che la colleganza non coincide con la copertura reciproca, con il silenzio o con la tolleranza verso la denigrazione pubblica. In alcuni casi, segnalare è proprio il modo più serio di proteggere i colleghi corretti e la dignità della professione.
Quali condotte sui social possono giustificare una segnalazione
Possono giustificare una segnalazione non tutte le condotte sgradite, ma quelle che ragionevolmente appaiono pubbliche, documentabili e deontologicamente rilevanti, perché idonee a danneggiare il pubblico, screditare singoli colleghi, compromettere il decoro della professione o alterare in modo scorretto la rappresentazione sociale delle competenze dello Psicologo. Non si tratta del semplice dissenso teorico o della critica argomentata. Si tratta di comunicazioni che, caso per caso, possono integrare profili rilevanti rispetto ai doveri di competenza, correttezza informativa, colleganza, decoro, veridicità, consenso informato e tutela della libertà di scelta dell’utenza.
Rientrano in questo perimetro, per esempio, le affermazioni pubbliche, ripetute o generalizzate, secondo cui lo Psicologo non cura, non svolgerebbe trattamento psicologico o sarebbe professionalmente insufficiente in quanto Psicologo; i giudizi pubblici negativi sui colleghi relativi alla loro formazione, competenza, preparazione o risultati professionali, quando non siano formulati con rigore, prudenza e base documentale adeguata; le comunicazioni che screditano in blocco gli Psicologi come categoria; le affermazioni presentate come fatti certi senza adeguata base scientifica, documentale o normativa; l’uso della propria posizione professionale per trasmettere a studenti, tirocinanti, collaboratori o follower rappresentazioni svalutanti della professione psicologica; i contenuti informativi o promozionali non trasparenti, non veritieri o formulati in modo da screditare altri professionisti per auto-accreditarsi; le comunicazioni che orientano gli utenti contro altri Psicologi mediante insinuazioni di incompetenza non dimostrate; e, nei contesti formativi, anche l’avallo di attività ingannevoli o abusive o l’attribuzione indebita di qualifiche che possano indurre terzi a ritenersi autorizzati a svolgere attività caratteristiche dello Psicologo. La valutazione, però, deve restare sempre concreta, prudente e basata sul contesto.
Perché la segnalazione tutela la salute pubblica
La segnalazione non tutela solo l’Ordine o i colleghi. Tutela anche la salute pubblica. Lo Psicologo è una professione sanitaria e la legge definisce il suo ambito in termini di prevenzione, diagnosi, attività di abilitazione-riabilitazione, sostegno, ricerca e didattica in ambito psicologico. Quando un iscritto diffonde nei social, nel lavoro o nella formazione informazioni non attendibili, messaggi screditanti o rappresentazioni fuorvianti della professione, il danno non resta dentro una disputa tra colleghi: può ricadere sui cittadini, sugli utenti e sulle loro scelte di cura.
Questo accade per almeno tre ragioni. La prima è che la comunicazione professionale orienta il pubblico. Il Codice impone allo Psicologo di valutare validità e attendibilità di informazioni, dati e fonti nelle attività professionali, nella ricerca e nelle attività didattiche, e chiede di presentare in modo corretto e accurato la propria formazione, esperienza e competenza, aiutando la comunità a sviluppare giudizi liberi e consapevoli. Se queste regole vengono violate, il cittadino può formarsi un’idea falsata di ciò che lo Psicologo può fare, di ciò che altri colleghi sanno fare e di quali prestazioni siano realmente appropriate.
La seconda ragione è che la disinformazione professionale può compromettere la libertà di scelta dell’utenza. Il Codice impone di adoperarsi affinché sia il più possibile rispettata la libertà di scelta del professionista cui rivolgersi e richiede informazioni adeguate e comprensibili sulle prestazioni, le finalità e le modalità dell’intervento. Se il pubblico viene esposto a messaggi svalutanti, denigratori o non veritieri, quella libertà di scelta viene alterata alla radice.
La terza ragione è che la salute pubblica si tutela anche difendendo l’affidabilità delle professioni sanitarie. Il Codice attribuisce allo Psicologo una responsabilità sociale e la legge collega la responsabilità disciplinare anche alle azioni o omissioni contrarie al decoro, alla dignità e al corretto esercizio della professione. Quando una professione tollera al proprio interno comunicazioni gravemente scorrette, non protegge solo male i colleghi: protegge male anche i cittadini.
Perché molti Psicologi non segnalano anche quando dovrebbero
Molti Psicologi non segnalano non perché il problema non esista, ma perché la segnalazione viene spesso vissuta come qualcosa di scomodo, rischioso o relazionalmente costoso. Il primo ostacolo è culturale: la colleganza viene talvolta confusa con il silenzio, come se segnalare una condotta pubblicamente scorretta fosse automaticamente un gesto ostile. In realtà il Codice chiede rispetto reciproco, lealtà e colleganza, ma impone anche di comunicare all’Ordine i casi di scorretta condotta professionale che possano tradursi in danno per gli utenti o per il decoro della professione. Quindi il problema non è la segnalazione in sé, ma il modo in cui la professione la rappresenta e la vive.
Un secondo ostacolo è la paura delle conseguenze. Molti professionisti temono ritorsioni relazionali, isolamento nei contesti di lavoro, polemiche sui social o controsegnalazioni. Questa paura non è inventata. Però non cambia il punto di fondo: una segnalazione istituzionale, circostanziata, sobria e formulata in buona fede non coincide con un attacco personale. È l’uso improprio, pubblico, denigratorio o non documentato della contestazione che espone davvero a rischi.
Un terzo ostacolo è la sottovalutazione del danno. Quando la scorrettezza passa attraverso post, video, commenti, lezioni o supervisioni, molti tendono a ridurla a opinione, tono o stile comunicativo. Ma il Codice non tratta la comunicazione professionale come un’area priva di responsabilità: le stesse regole valgono anche online, nelle attività didattiche e nei contesti professionali. Quindi ciò che viene detto pubblicamente da uno Psicologo può avere un impatto reale sull’utenza, sui colleghi e sull’immagine della professione.
C’è infine un ultimo fattore: alcuni Psicologi pensano che segnalare serva a poco. Anche questo atteggiamento produce un effetto dannoso, perché trasmette l’idea che il controllo deontologico sia irrilevante. In realtà, anche quando non conduce a una sanzione, la segnalazione ha un valore istituzionale: porta i fatti all’attenzione dell’Ordine, chiede una verifica, documenta un problema e afferma che la professione non considera normale la scorrettezza pubblica. Questa è già, di per sé, una forma di tutela della professione e dei cittadini.
Cosa rischia lo Psicologo che segnala
Assumersi la responsabilità di segnalare possibili violazioni deontologiche non significa esporsi automaticamente a una colpa o a una sanzione. Quando la segnalazione è istituzionale, circostanziata, formulata in buona fede e fondata su fatti documentabili, lo Psicologo esercita un diritto e, nei casi previsti dall’articolo 36 del Codice, adempie anche a un dovere. I rischi nascono, invece, quando l’esposto contiene accuse consapevolmente false, giudizi gratuiti, affermazioni non verificabili o viene trasformato in una campagna pubblica contro il collega.
Sul piano deontologico, il rischio è che la segnalazione stessa, se scritta in modo denigratorio, generico o non fondato, possa essere letta come violazione dei doveri di correttezza, attendibilità e colleganza. Sul piano civile, può astrattamente aprirsi il tema del danno ingiusto, perché l’articolo 2043 del codice civile prevede l’obbligo di risarcire il danno causato con dolo o colpa. Sul piano penale, i rischi più importanti sono la diffamazione se le accuse vengono diffuse a più persone fuori dal canale istituzionale, la rivelazione di segreto professionale se nell’esposto vengono inserite informazioni riservate non strettamente necessarie, e la calunnia solo nei casi estremi in cui si attribuisca consapevolmente a qualcuno un reato davanti all’autorità pur sapendolo innocente. Per questo la segnalazione corretta deve essere istituzionale, sobria, fattuale, proporzionata e riservata.
Invito finale
Per questo la segnalazione merita di essere rivalutata. Non è un gesto meschino. Non è una vendetta. Non è un capriccio personale. È, quando necessaria, una forma di responsabilità civile e professionale.
Quando uno Psicologo assiste a comunicazioni pubbliche non attendibili, denigratorie, lesive dei colleghi o idonee a danneggiare il pubblico, non dovrebbe chiedersi solo se convenga esporsi. Dovrebbe chiedersi anche che cosa accade alla professione e ai cittadini quando tutti vedono e nessuno segnala.
Dare valore alla segnalazione significa dare valore alla salute pubblica, alla correttezza dell’informazione, alla libertà di scelta dell’utenza, alla dignità dei colleghi e alla credibilità sociale della professione psicologica. Significa accettare che appartenere a una professione sanitaria non comporta solo diritti, ma anche doveri verso lo Stato, verso i cittadini e verso la comunità professionale. La legge definisce la professione di Psicologo in un perimetro di interesse pubblico e il Codice impone di segnalare le scorrette condotte potenzialmente dannose. Anche per questo il silenzio, in alcuni casi, non è prudenza: è rinuncia alla responsabilità.
Perciò, quando i fatti sono seri, pubblici, documentabili e deontologicamente rilevanti, la segnalazione va fatta. Va fatta nei canali istituzionali. Va fatta con rigore, misura e responsabilità. Va fatta non per colpire qualcuno, ma per proteggere qualcosa di più grande: la salute pubblica, il decoro della professione e il diritto dei cittadini a poter contare su una Psicologia seria, corretta e responsabile.
Segnalare non è aggressione verso un collega. È uno strumento di responsabilità professionale quando una comunicazione pubblica diventa scorretta, fuorviante o lesiva. Anche sui social, il silenzio può trasformarsi in rinuncia alla tutela della salute pubblica, dei colleghi e della professione.



