Il titolo va letto in senso tecnico-giuridico. Non intende negare l’esistenza dell’attività psicoterapeutica, né il fatto che il termine “psicoterapeuta” compaia anche in fonti amministrative. Intende chiarire un punto più preciso: nell’ordinamento italiano, la professione sanitaria di riferimento per la cura psicologica è quella di Psicologo, mentre “psicoterapeuta” non designa una professione sanitaria autonoma originaria distinta dallo Psicologo o dal Medico.
La base normativa della professione di Psicologo è chiara. La legge 56/1989 definisce la professione attraverso prevenzione, diagnosi, attività di abilitazione-riabilitazione e sostegno in ambito psicologico. A questo si aggiunge un dato decisivo: con la legge 3/2018 la professione di Psicologo è stata espressamente ricompresa tra le professioni sanitarie. Questo significa che lo Psicologo non è un professionista genericamente “di aiuto”, ma una professione sanitaria in senso pieno.
Quando il lavoro riguarda la salute psicologica della persona, il suo funzionamento mentale, emotivo, cognitivo, comportamentale e relazionale, il riferimento professionale individuato dall’ordinamento è già lì: è la professione di Psicologo. In questo senso, quando si parla di cura psicologica in senso professionale-specifico, la professione di riferimento è quella di Psicologo.
Il professionista della cura psicologica è dunque lo Psicologo. Lo Psicologo è, per legge, il professionista della cura psicologica, e questa cura comprende interventi preventivi, di sostegno e abilitativo-riabilitativi sul funzionamento mentale, emotivo, cognitivo, comportamentale e relazionale della persona. La cura psicologica non nasce con lo “psicoterapeuta” e non gli appartiene in via esclusiva.
Lo “psicoterapeuta” è, più precisamente, uno Psicologo o un Medico che esercita attività psicoterapeutica in forza della specifica formazione prevista dall’ordinamento. Nel caso dello Psicologo, continua comunque a curare in quanto Psicologo; nel caso del Medico, continua a operare in quanto professionista sanitario che utilizza anche metodi psicologici appresi con una specifica formazione. La specifica formazione in psicoterapia non crea una nuova professione sanitaria originaria: si innesta su una professione di base già esistente.
Qui sta un nodo decisivo. La legge che disciplina la psicoterapia non istituisce una nuova professione sanitaria chiamata “psicoterapeuta”. Stabilisce, invece, che l’esercizio dell’attività psicoterapeutica è subordinato a una specifica formazione successiva alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia. In altre parole, la norma disciplina un’attività e la formazione necessaria per esercitarla; non crea una nuova professione sanitaria autonoma.
Da qui discende la formula più rigorosa: esistono lo psicologo-psicoterapeuta e il medico-psicoterapeuta; non esiste una professione sanitaria originaria di “psicoterapeuta” separata da entrambe. La base professionale, sanitaria e ordinistica resta quella dello Psicologo o del Medico. La psicoterapia si innesta su quella base, non la sostituisce e non crea, da sola, una nuova professione.
In questo quadro, la psicoterapia non è una professione altra rispetto alla Psicologia, ma una specifica attività di cura psicologica esercitata, nel caso dello Psicologo, sulla base della professione psicologica e della formazione ulteriore prevista dalla legge. In altri termini, lo psicologo-psicoterapeuta cura e fa terapia perché è Psicologo. La professione di base resta quella che l’ordinamento collega già a interventi di prevenzione, diagnosi, sostegno e abilitazione-riabilitazione in ambito psicologico; la specifica formazione in psicoterapia incide sul metodo specialistico con cui una parte di questa cura viene organizzata e praticata.
Per questo, quando si parla di cura in ambito psicologico, il professionista di riferimento è lo Psicologo. Anche quando uno Psicologo esercita attività psicoterapeutica, cura in quanto Psicologo: la base professionale, sanitaria e ordinistica resta quella. Se la cura è psicologica, cioè fondata su conoscenze, strumenti e interventi propri della psicologia, la professione di riferimento resta quella di Psicologo.
Questo chiarisce anche un altro punto importante: non è necessario essere “psicoterapeuta” per curare in ambito psicologico. Le attività di prevenzione, diagnosi, sostegno e abilitazione-riabilitazione appartengono già al perimetro legale della professione di Psicologo. La specifica formazione in psicoterapia riguarda l’esercizio dell’attività psicoterapeutica e il metodo specialistico con cui una parte della cura viene organizzata, non la nascita della possibilità stessa di curare psicologicamente la persona.
Anche il testo vigente del Codice Deontologico CNOP conferma questo impianto. Il Codice parla espressamente di rapporto terapeutico e di cura riferendosi allo psicologo, e richiama interventi diagnostici, di sostegno psicologico e di psicoterapia sempre riferiti allo psicologo. Questo passaggio è importante, perché mostra che la dimensione terapeutica non compare solo dopo una diversa etichetta, ma è già riconosciuta dentro la professione di base.
Anche il quadro WHO/OMS è coerente con questa impostazione, pur restando una cornice di conferma e non il pilastro dell’argomento. Nella classificazione WHO dei lavoratori della salute, gli psicologi rientrano tra gli health professionals, cioè tra i professionisti che forniscono servizi preventivi, curativi, riabilitativi e promozionali in materia di salute. La WHO definisce inoltre la riabilitazione come un insieme di interventi volti a ottimizzare il funzionamento e ridurre la disabilità nelle persone con condizioni di salute in interazione con l’ambiente. Questo quadro è coerente con il fatto che la legge italiana includa tra le attività dello Psicologo anche l’abilitazione-riabilitazione in ambito psicologico.
Anche il piano fiscale è istruttivo. L’Agenzia delle Entrate chiarisce che sono detraibili, senza necessità di prescrizione medica, le prestazioni rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche. Questo dato è importante perché conferma, in modo molto concreto, che esistono prestazioni rese dagli psicologi con finalità terapeutiche riconosciute anche sul piano fiscale.
L’Agenzia, però, aggiunge un criterio decisivo: non basta la qualifica del professionista. Conta anche la natura sanitaria della prestazione, che deve risultare dalla descrizione indicata in fattura. Questo significa che non tutto ciò che fattura uno Psicologo è automaticamente spesa sanitaria detraibile; lo è la prestazione che, oltre a provenire da un professionista sanitario, abbia natura sanitaria e finalità terapeutica.
Tradotto in pratica, un colloquio clinico, una valutazione psicodiagnostica, un intervento di sostegno psicologico con finalità terapeutica o una prestazione di abilitazione-riabilitazione rientrano normalmente nel perimetro sanitario. Attività come consulenza organizzativa, selezione del personale o formazione non sanitaria non vi rientrano automaticamente, proprio perché manca quella finalità diagnostica, curativa o riabilitativa della persona che il diritto tributario richiede per trattare la spesa come sanitaria.
Per correttezza, va anche detto che il termine “psicoterapeuta” compare in alcune pagine del Ministero della Salute dedicate al riconoscimento delle qualifiche conseguite all’estero. Questo, però, non basta a trasformarlo in una professione sanitaria autonoma originaria. Significa soltanto che l’amministrazione usa quel termine per identificare una particolare qualifica o funzione in determinati procedimenti. Sul piano dell’ordinamento professionale generale, la base sanitaria resta quella dello Psicologo o del Medico.
Il punto finale, quindi, è semplice. In ambito psicologico, il soggetto di riferimento rimane sempre lo Psicologo. La cura, in questo ambito, è innanzitutto e prima di tutto cura psicologica svolta dallo Psicologo. Lo “psicoterapeuta” non è il proprietario esclusivo della cura psicologica, né il nome di una professione sanitaria autonoma. È il riferimento a una specifica attività esercitata, in certe condizioni formative, da professionisti sanitari di base già riconosciuti dall’ordinamento.
Per questo, quando si parla di cura psicologica in senso professionale-specifico, si può dirlo senza forzature: in ambito psicologico, il professionista della cura è lo Psicologo, non lo “psicoterapeuta”.
Fonti e link
Norme
Legge 18 febbraio 1989, n. 56 – testo vigente (Normattiva)
Art. 3, legge 56/1989 – esercizio dell’attività psicoterapeutica (Normattiva)
Art. 2, legge 56/1989 – abilitazione ed esercizio della professione di Psicologo (Normattiva)
Ministero della Salute
Elenco professioni sanitarie – Ministero della Salute
Professioni sanitarie – Ministero della Salute
Qualifiche ammesse al riconoscimento – Ministero della Salute
Riconoscimento qualifiche professioni sanitarie – Ministero della Salute
CNOP
Testo vigente del Codice Deontologico degli psicologi italiani – CNOP
Agenzia delle Entrate
Circolare 20/E del 13 maggio 2011 – Agenzia delle Entrate
Spese sanitarie detraibili – Agenzia delle Entrate
Raccolta prassi 2023 su oneri e spese – Agenzia delle Entrate
Guida “Spese sanitarie” – Agenzia delle Entrate
WHO / OMS
Classifying health workers – WHO
Rehabilitation – WHO fact sheet



