Nel 2011 il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (CNOP) commissionò a Luigi Abbate un parere pro veritate sul cosiddetto “confine” tra attività psicologica e attività psicoterapeutica, affiancandovi una riflessione sui criteri di validità scientifica delle teorie della cura. Il documento, ancora reperibile online, è stato nel tempo assunto da molti come se rappresentasse una posizione normativa o “ufficiale” dell’istituzione. È qui che nasce il problema.
Un parere pro veritate non è una fonte del diritto. Non è una legge, non è un regolamento, non è una delibera vincolante, non è il Codice Deontologico. È una consulenza tecnica: può essere autorevole, ma resta priva di forza normativa. Trattarla come se fissasse confini giuridici o clinici definitivi significa attribuirle un valore che non possiede.
Chi è l’autore (in modo essenziale, senza farne un argomento)
Luigi Abbate è uno Psicologo con formazione junghiana e lunga esperienza in ambito psicodiagnostico. Nel profilo professionale riportato viene presentato come: Psicologo; Docente di Fondamenti di Psicodiagnostica Clinica presso la Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica, “Sapienza” Università di Roma; American Psychological Association Full Member; Society for Personality Assessment, Fellow; Analista Didatta Centro Italiano di Psicologia Analitica (CIPA); Collegio dei Probiviri CIPA.
Lo chiarisco per contestualizzare la forza persuasiva del documento. La critica, però, non riguarda la persona né il percorso professionale. Riguarda le conclusioni teoriche e giuridiche a cui il testo perviene e gli effetti culturali distorsivi che quelle conclusioni hanno prodotto nella professione.
Che cosa nel parere è corretto e non è oggetto di contestazione
Nel parere vengono richiamati correttamente gli articoli 1 e 3 della Legge 56/1989. L’articolo 1 elenca prevenzione, diagnosi, abilitazione-riabilitazione e sostegno in ambito psicologico. L’articolo 3 stabilisce che l’esercizio dell’attività psicoterapeutica è subordinato a una specifica formazione successiva alla laurea in psicologia o in medicina.
Fin qui, nessuna contestazione: il testo di legge è richiamato correttamente.
Dove nasce la criticità: l’interpretazione che restringe la professione
Il nodo critico emerge nel modo in cui quegli articoli vengono interpretati e raccordati a una cornice dottrinale.
Nel documento viene valorizzata una tesi (attribuita a Dazzi, 2010) secondo cui l’attività dello Psicologo, in assenza di un “quadro clinico”, sarebbe abilitativa, riabilitativa e di sostegno, ma non curativa, mentre in presenza di una “malattia” la competenza diventerebbe del terapeuta, medico o psicologo con formazione oltre la laurea.
Qui serve precisione. Nel parere non compare la frase letterale “lo Psicologo non cura”, e attribuirla come citazione sarebbe scorretto. Ciò che è legittimo contestare è la cornice concettuale che il testo promuove: in molte condizioni l’attività dello Psicologo viene definita “non curativa”, mentre la “malattia” viene spostata nell’area del terapeuta con formazione oltre la laurea. È questa cornice che, nella ricezione concreta, viene poi semplificata nello slogan “lo Psicologo non cura”.
Perché questa cornice non regge sul piano giuridico
La Legge 56/1989 non descrive lo Psicologo come un professionista che valuta e poi si ferma. L’articolo 1 include attività di intervento, non solo conoscitive, e include abilitazione-riabilitazione e sostegno. Questo dato è incompatibile con una lettura che riduca lo Psicologo a una figura prevalentemente valutativa “non curativa”.
L’articolo 3, inoltre, non crea una dicotomia tra chi cura e chi non cura. Regola una specifica attività denominata “attività psicoterapeutica” e i requisiti formativi necessari per esercitarla. Non afferma che, prima o fuori da quell’attività, lo Psicologo non eserciti cura psicologica. Trasformare una distinzione formale e formativa in una distinzione ontologica tra “cura” e “non cura” è una deduzione che la legge non contiene.
Detto in modo netto: il vero confine giuridico riguarda il diritto di esercitare e denominare una specifica attività come “attività psicoterapeutica”, non l’idea che fuori dalla psicoterapia lo Psicologo non faccia cura.
Perché entra in frizione con il sistema deontologico vigente
Il Codice Deontologico degli Psicologi italiani (testo vigente CNOP) utilizza esplicitamente i termini “rapporto terapeutico” e “cura” riferendoli allo Psicologo. Lo Psicologo è tenuto a valutare l’efficacia della cura, a interrompere il rapporto terapeutico quando non vi sia beneficio prevedibile e a orientare la persona verso interventi più adeguati.
Questo non significa che “tutto è sempre indicato” o che “tutti possono fare tutto”. Significa che, nel sistema normativo deontologico vigente, la dimensione terapeutica e di cura è parte del lavoro dello Psicologo. Per questo una cornice che porta a negare o svalutare la natura terapeutica di sostegno e riabilitazione entra in attrito con l’impianto del Codice.
Primo errore clinico-sanitario: il significato di “cura”
Una parte dell’equivoco nasce dal verbo “curare”.
Nel linguaggio comune, curare viene spesso inteso come guarire una malattia biologica. In ambito clinico-sanitario, soprattutto nelle professioni non farmacologiche e non chirurgiche, curare significa soprattutto prendersi cura: ridurre sofferenza, migliorare funzionamento, recuperare abilità compromesse, sostenere adattamento e qualità della vita.
Questa distinzione non è retorica. È strutturale. Se si adotta una definizione ristretta di cura, allora nessuno dei due “cura” in senso medico-organico: né lo Psicologo né lo psicologo con specializzazione in psicoterapia, perché nessuno interviene sugli organi. Se invece si adotta una definizione sanitaria ampia, allora la cura psicologica esiste e si misura su sofferenza, sintomi, disabilità e funzionamento.
Secondo errore clinico-sanitario: separare “riabilitazione” da “terapia”
La formula “abilitativa, riabilitativa e di sostegno, ma non curativa” è il punto più fragile dell’impostazione.
In sanità, la riabilitazione è cura delle compromissioni funzionali. Non è una fase neutra o preparatoria. Se un disturbo implica anche compromissione del funzionamento, la cura non può che includere interventi orientati al recupero, al mantenimento o al miglioramento di quel funzionamento.
Questa è anche la logica coerente con un impianto centrato su funzionamento, disabilità e partecipazione, come quello che l’OMS ha consolidato con l’ICF. Dentro quella cornice, riabilitazione e sostegno non sono “non cura”: sono forme di cura.
Il problema della “malattia” come spartiacque di competenza
Nel parere, la presenza di una “malattia” viene trattata come linea di demarcazione che sposterebbe automaticamente la competenza sul terapeuta con formazione oltre la laurea. Questa impostazione è clinicamente semplificante e giuridicamente fragile.
Nella clinica contemporanea il focus non è la “malattia” intesa come organo, ma la sofferenza e il funzionamento della persona. Moltissime condizioni richiedono stabilizzazione, sostegno, prevenzione delle ricadute, riabilitazione emotiva, cognitiva e relazionale. Tutto questo è cura, anche quando non viene denominata “psicoterapia”.
Competenza del singolo e terapeuticità dell’atto: distinzione necessaria
Riconoscere la natura terapeutica degli atti tipici dello Psicologo non significa affermare che qualunque Psicologo sia competente su qualunque problema o in qualunque condizione.
La terapeuticità dell’atto non coincide con la competenza del singolo professionista. La competenza è individuale e dipende da formazione, esperienza, setting, limiti personali e capacità di invio. Questa distinzione tutela i cittadini e non svaluta la specificità della formazione in psicoterapia.
La parte epistemologica del parere non risolve il “confine”
Il parere dedica una seconda parte ai criteri di validità scientifica delle teorie della cura, richiamando concetti epistemologici come la falsificabilità. È una riflessione interessante, ma non risolve il nodo centrale.
Il confine tra attività psicologica e attività psicoterapeutica non può essere stabilito solo con criteri di filosofia della scienza. Deve essere coerente con il quadro normativo, deontologico e clinico-sanitario vigente. Ed è proprio su questo piano che la cornice proposta dal parere risulta fragile.
Una criticità metodologica che indebolisce le conclusioni
C’è un punto spesso trascurato ma rilevante: la tesi più restrittiva viene attribuita a un riferimento indicato come “non pubblicato”. Questo rende difficile per il lettore verificare l’assunto che sostiene la conclusione “non curativa” e il conseguente spartiacque “malattia → competenza del terapeuta”.
Quando un testo incide sul perimetro culturale di una professione e orienta prassi e convinzioni, la verificabilità delle fonti non è un dettaglio.
Conclusione: perché va contestato
Il parere Abbate (2011) è un documento storico che aiuta a capire come si sia costruita una certa narrazione professionale. Ma le sue conclusioni risultano oggi critiche e non sostenibili se vengono usate per affermare, direttamente o indirettamente, che lo Psicologo non cura o che sostegno e riabilitazione siano attività “non terapeutiche”.
Il vero confine previsto dalla legge non è tra chi cura e chi non cura. È tra chi può esercitare e denominare una specifica attività come “attività psicoterapeutica” e chi non può farlo. Tutto il resto appartiene al campo delle costruzioni culturali, non a quello delle norme e della clinica contemporanea.
Contestare questo parere non è un attacco personale. È un atto di responsabilità professionale. Serve a ristabilire chiarezza, tutelare i cittadini e restituire piena dignità terapeutica alla funzione clinica dello Psicologo, così come definita dalla legge, dal Codice Deontologico e da una cornice sanitaria centrata su funzionamento e recovery.
Enrico Rizzo, Psicologo, Presidente di MetaPsi Aps.
www.metapsi.it
https://www.psy.it/documenti_utili/allegati/confine_psicologia_psicoterapia_CNOP_2011.pdf
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-02-18;56!vig=
https://www.psy.it/la-professione-psicologica/codice-deontologico-degli-psicologi-italiani/codice-deontologico-vigente/
https://www.psy.it/allegati/2015-la-professione-di-psicologo.pdf
https://iris.who.int/bitstreams/fbb08b1d-ebe0-44a9-8108-c0d4476ebc5d/download


