Nella pagina CNOP “Formazione” c’è una frase che viene citata spesso come se fosse una definizione del profilo Sezione B: “Il Dottore in Tecniche Psicologiche può operare sotto la supervisione di uno psicologo iscritto alla Sezione A…”. (CNOP – Formazione).
La frase è corretta. Il problema è che, scritta così e senza contesto, genera un equivoco molto comune e molto prevedibile: “può” viene letto come “può solo” o, peggio, come “deve”.
Perché “può” viene letto come “può solo” o come “deve”
Il motivo principale è pratico: quando un testo istituzionale nomina una sola modalità (supervisione), molte persone la trasformano nella modalità “tipica” e quindi obbligatoria. Il “può” sparisce e resta solo “sotto supervisione”.
C’è anche un motivo linguistico-culturale: nel linguaggio comune “supervisione” richiama tirocinio, addestramento, gerarchia. Se la pagina non usa anche parole come “collaborazione”, la lettura verticale è la più facile.
Infine, c’è una scorciatoia mentale: una frase breve su un sito CNOP viene trattata come regola semplice da ricordare. E la regola semplice, quasi sempre, diventa “deve”.
Perché è fuorviante scriverlo solo per il DTP
Se “può” significa davvero “è possibile”, allora quella frase è quasi superflua. In generale, non esiste un divieto per cui un professionista non possa lavorare in un assetto “con supervisione” (intesa come scelta organizzativa, coordinamento, confronto clinico, équipe).
Quindi, anche lo Psicologo e lo psicologo-psicoterapeuta possono lavorare sotto supervisione, se lo scelgono o se il contesto di lavoro lo prevede. Scriverlo solo per il DTP crea un’asimmetria: fa sembrare che la supervisione sia un tratto identitario o un limite della Sezione B, mentre il “può” non dice questo.
Cosa dicono le norme: supervisione sì, ma non solo
La parola “supervisione” non nasce dal nulla. Nel D.P.R. 328/2001, tra le attività dello Psicologo (Sezione A), è indicato anche “il coordinamento e la supervisione dell’attività degli psicologi iuniores”. (Normattiva – DPR 328/2001, art. 51).
Ma le fonti non usano solo un registro “verticale”. Nel D.L. 105/2003 (testo coordinato con la legge di conversione) ricorre più volte l’espressione “collaborazione con lo psicologo” per attività specifiche della Sezione B. (CNOP – D.L. 105/2003 (PDF); Normattiva – D.L. 105/2003).
Questo è il punto: le fonti parlano anche di collaborazione. Se una pagina istituzionale nomina solo la supervisione e non nomina la collaborazione, spinge la lettura verso un modello più rigido di quello che le stesse fonti descrivono.
Supervisione “obbligatoria”: riguarda la formazione, non l’iscrizione all’Albo
Nel tirocinio in psicologia, il tutoraggio è strutturale: le linee guida CNOP indicano che il tirocinio è svolto “sotto la guida” di uno Psicologo che fa da tutor. (CNOP – Linee guida tirocini (PDF)).
Nei corsi di specializzazione in psicoterapia, la supervisione è parte dell’addestramento pratico: il D.M. 11 dicembre 1998, n. 509 prevede la supervisione delle psicoterapie attuate dagli allievi durante l’addestramento pratico. (MUR – D.M. 509/1998 (PDF); G.U. – D.M. 509/1998).
Questo chiarisce la distinzione più importante: l’obbligo di supervisione è “normale” nella formazione. Non è una condizione automatica dell’esercizio professionale per chi è già iscritto all’Albo.
Il DTP è un professionista autonomo
Il DTP è un professionista abilitato e iscritto all’Albo (Sezione B). Nel D.P.R. 328/2001 si legge che le attività della Sezione B possono essere svolte “alle dipendenze… o come libero professionista”. (CNOP – DPR 328/2001 (PDF)).
Autonomia, qui, significa una cosa semplice: il DTP può lavorare con responsabilità professionale entro il proprio perimetro tecnico-operativo e i limiti di legge. La supervisione, quando c’è, è un assetto organizzativo. Non è un’etichetta identitaria del profilo.
Stesso Codice Deontologico per Sezione A e Sezione B
Sul piano deontologico non esistono “due codici”. Il Codice Deontologico – testo vigente (CNOP) è vincolante per tutti gli iscritti all’Albo degli psicologi, quindi anche per la Sezione B. (CNOP – Codice Deontologico, testo vigente).
Anche un Ordine territoriale lo scrive in modo diretto: “Il Dottore in Tecniche Psicologiche (DTP), come lo psicologo, è tenuto al rispetto del Codice Deontologico…”. (Ordine Psicologi Veneto – DTP).
Un chiarimento necessario: la supervisione non “allarga” le competenze
Un punto va tenuto fermo: lavorare sotto supervisione non cambia il perimetro legale. Il D.P.R. 328/2001 dice anche che le norme “non modificano l’àmbito stabilito dalla normativa vigente” sulle attività attribuite o riservate. Quindi la supervisione non è un permesso per fare ciò che non rientra nel profilo. (CNOP – DPR 328/2001 (PDF)).
Come riscrivere la frase CNOP (stesso senso, zero equivoci)
Senza cambiare sostanza, basterebbe dire chiaramente che esistono più assetti e che la collaborazione è prevista nelle fonti:
“Il Dottore in Tecniche Psicologiche svolge attività tecnico-operative previste per la Sezione B secondo assetti diversi in base ad attività e contesto: in molte attività opera in collaborazione con lo Psicologo e, quando previsto dall’organizzazione del lavoro, può operare anche sotto supervisione di uno Psicologo Sezione A.”
Conclusione
Il CNOP parla di supervisione perché la supervisione è un assetto possibile. Il problema è che, scritta solo per il DTP e senza la parola “collaborazione”, la frase tende a essere letta come “può solo” o “deve”. Se “può” è davvero una possibilità, allora non riguarda solo la Sezione B: riguarda anche lo Psicologo e lo psicologo-psicoterapeuta, perché non esiste un divieto a lavorare in assetti supervisionati. L’obbligo vero, quando c’è, riguarda la formazione (tirocini e addestramenti), non l’iscrizione all’Albo.
Enrico Rizzo, Psicologo della Sessualità Maschile, Sessuologo Clinico (Palermo)




