Nel linguaggio comune sulla salute mentale, poche parole hanno assunto un peso simbolico così forte come “psicoterapia”. Nel tempo, questo termine è diventato una parola-ombrello: tutto ciò che riguarda la cura psicologica sembra dover passare da lì, come se non esistesse altra forma legittima di intervento clinico. Di conseguenza, anche la figura dello “psicoterapeuta” ha assunto un’aura particolare, fino a essere percepita come una professione distinta, più profonda, più competente, più autorizzata a curare rispetto allo Psicologo.
Questa rappresentazione non è neutra. È il risultato di una costruzione culturale che ha prodotto una lunga serie di luoghi comuni. Luoghi comuni che non solo sono imprecisi o falsi, ma che hanno effetti concreti: confondono i cittadini, orientano male le scelte di chi chiede aiuto e finiscono per cancellare, nell’immaginario collettivo, il ruolo terapeutico dello Psicologo.
Per fare chiarezza è necessario distinguere piani che vengono costantemente sovrapposti: la professione, le attività cliniche, i titoli formativi e la competenza effettiva. Molti equivoci nascono da questa confusione.
La professione autonoma di “psicoterapeuta” non esiste
Uno dei luoghi comuni più radicati è l’idea che lo psicoterapeuta sia una professione autonoma, diversa da quella di Psicologo. Ma in Italia una professione, in senso ordinistico, esiste solo se è definita dalla legge ed è organizzata in un Ordine e in un Albo.
Per lo “psicoterapeuta” non esiste un Ordine dedicato né un Albo separato. La psicoterapia è un’attività clinica regolata che può essere esercitata da Psicologi e Medici che abbiano acquisito la formazione prevista dalla normativa. La psicoterapia, quindi, è un’attività normata, non una professione distinta. L’idea di una professione autonoma di psicoterapeuta è una costruzione culturale, non un dato giuridico.
Psicologo e psicoterapeuta non sono due professioni alternative
Nel linguaggio quotidiano si sente spesso parlare di “psicologo o psicoterapeuta”, come se si trattasse di due figure alternative. Questa contrapposizione è fuorviante. Quando si dice “psicoterapeuta”, nella sostanza si sta indicando uno Psicologo (o un Medico) che ha acquisito una formazione specifica per poter esercitare anche l’attività psicoterapeutica.
La professione di base non cambia. L’iscrizione all’Albo non cambia. Lo statuto giuridico non cambia. Cambia soltanto il possesso di un requisito formativo che consente di svolgere una determinata attività clinica. Pensare che la specializzazione trasformi l’identità professionale significa confondere il piano della formazione con quello della professione.
L’Albo degli psicoterapeuti non esiste, anche se molti credono il contrario
Molte persone sono convinte che esista un Albo degli psicoterapeuti. In realtà, gli Albi registrano professioni, non attività o specializzazioni. Poiché la psicoterapia non è una professione autonoma, non può esistere un Albo dedicato.
La confusione è rafforzata dagli Albi online, dove accanto al nome di alcuni Psicologi compare la parola “psicoterapeuta”. Qui è fondamentale una precisazione terminologica: non si tratta di una iscrizione “come psicoterapeuta”, ma dell’annotazione del titolo di specializzazione in psicoterapia. È una informazione amministrativa relativa al percorso formativo, non una seconda iscrizione professionale né una nuova qualifica ordinistica.
Abilitazione, specializzazione e l’equivoco del “titolo”
Un nodo centrale riguarda il concetto di abilitazione. In senso tecnico-giuridico, l’abilitazione consente l’accesso a una professione. Per lo Psicologo questa è una ed è unica: esame di Stato e iscrizione all’Albo.
Non esiste una seconda abilitazione professionale alla psicoterapia. I diplomi di specializzazione in psicoterapia non “abilitano” nel senso tecnico del termine, ma attestano il possesso della formazione specifica richiesta dalla legge per poter esercitare una determinata attività clinica. Parlare di “abilitazione alla psicoterapia” è una semplificazione linguistica che alimenta l’idea di una seconda professione che, in realtà, non esiste.
Da questa confusione nasce un altro luogo comune: che “psicoterapeuta” sia un titolo professionale autonomo. In Italia non lo è. È un termine d’uso che indica un professionista che esercita anche l’attività psicoterapeutica, non una qualifica ordinistica distinta.
Perché non esiste il titolo di “Specialista in psicoterapia”
È molto diffusa l’espressione “Specialista in psicoterapia”, ma non corrisponde a nessun titolo giuridico o accademico ufficiale nel sistema italiano.
Il termine “specialista” ha un significato tecnico soprattutto in ambito accademico, dove è associato a titoli di specializzazione universitari. La formazione in psicoterapia, però, può essere acquisita anche presso istituti extra-universitari abilitati o riconosciuti dal Ministero, che non sono università. Esiste quindi una specializzazione in psicoterapia come percorso formativo post-lauream previsto dalla normativa, ma non esiste un titolo professionale o accademico denominato “Specialista in psicoterapia”.
L’uso di questa espressione ha valore comunicativo o promozionale, non giuridico.
Equipollenza non significa identità
Un altro equivoco frequente è pensare che titoli di specializzazione equipollenti siano identici in tutto. L’equipollenza serve a stabilire se un titolo soddisfa un requisito legale per esercitare una determinata attività, non a certificare che tutti i percorsi abbiano gli stessi contenuti, la stessa qualità o producano le stesse competenze.
Confondere equipollenza e identità significa ridurre la complessità della formazione a un criterio puramente burocratico.
Il Codice Deontologico non vieta allo Psicologo di curare
Si sente spesso affermare che il Codice Deontologico impedisca allo Psicologo non specializzato in psicoterapia di curare o fare terapia. Questa affermazione non è corretta.
Nel Codice Deontologico degli Psicologi, nel testo vigente, compaiono espressioni come “cura” e “rapporto terapeutico” riferite esplicitamente allo Psicologo. Il Codice non introduce una riserva della cura alla psicoterapia, ma richiama la responsabilità del professionista di operare entro le proprie competenze, con correttezza, trasparenza e tutela della persona.
Attribuire al Codice un divieto che non esiste è una lettura ideologica, non normativa.
L’articolo 3 della Legge 56/1989 non attribuisce esclusive sulla cura psicologica
Anche l’articolo 3 della Legge 56/1989 viene spesso interpretato come se attribuisse la cura psicologica in esclusiva allo “psicoterapeuta”. In realtà, la norma disciplina l’attività psicoterapeutica e i requisiti formativi per esercitarla.
Non afferma che la cura psicologica o la terapia psicologica siano competenza esclusiva di una professione autonoma chiamata “psicoterapeuta”, né attribuisce metodi di intervento esclusivi. Le letture monopolistiche nascono dalla sovrapposizione culturale tra cura e psicoterapia, non dal dato normativo.
Solo lo psicoterapeuta fa terapia psicologica? No
Uno dei luoghi comuni più dannosi è l’idea che solo lo psicoterapeuta faccia terapia psicologica. La terapia psicologica non coincide automaticamente con la psicoterapia.
La cura psicologica comprende valutazione, diagnosi psicologica, sostegno, prevenzione, interventi sul funzionamento emotivo e relazionale, e percorsi di abilitazione-riabilitazione. Tutti questi interventi hanno natura terapeutica e rientrano pienamente nelle competenze dello Psicologo.
Ridurre la terapia alla sola psicoterapia significa cancellare una parte sostanziale della cura psicologica.
Disturbi psicologici, DSM e falsa esclusività
La presenza di un disturbo psicologico, anche quando descritto dal DSM, non implica automaticamente la necessità di una psicoterapia né l’esclusività di una sola forma di intervento.
Il DSM è uno strumento descrittivo e classificativo. Non assegna competenze professionali e non stabilisce monopoli di cura. La scelta dell’intervento dipende dalla valutazione clinica, dalla fase del problema, dalle risorse della persona e dagli obiettivi terapeutici.
La durata non definisce la natura di un percorso
Un altro luogo comune sostiene che solo lo psicoterapeuta possa svolgere percorsi di lunga durata. Anche questa affermazione è infondata.
La durata di un percorso clinico dipende dalla complessità del caso e dagli obiettivi, non dal titolo del professionista. Esistono percorsi anche lunghi che non si definiscono formalmente “psicoterapia” ma che sono pienamente terapeutici per contenuto e finalità.
Orientamenti, tecniche, profondità: false gerarchie
Un ulteriore luogo comune è che gli orientamenti terapeutici appartengano solo alla psicoterapia e che uno Psicologo non specializzato non possa dichiarare un modello clinico. I modelli teorici non sono proprietà di un titolo, ma strumenti concettuali che richiedono competenza, coerenza metodologica e trasparenza verso la persona.
Non esistono nemmeno tecniche “di proprietà”. Le tecniche sono strumenti clinici che vanno utilizzati nel contesto appropriato e con adeguata competenza.
Anche l’idea che lo psicoterapeuta “vada più in profondità” è una semplificazione ideologica. La profondità non è una prerogativa di un titolo, ma una scelta clinica legata alla fase del percorso e alla sicurezza della persona. Lo stesso vale per la contrapposizione tra chi “lavora sul passato” e chi “lavora sul presente”: è una distinzione artificiale, perché il lavoro sul presente include sempre il modo in cui il passato agisce nel qui e ora.
Competenza clinica, formazione continua e il mito dei “quattro anni in più”
È molto diffusa l’idea che lo psicoterapeuta sia automaticamente più competente perché “ha studiato quattro anni in più”. Questa affermazione confonde piani diversi.
Innanzitutto, Psicologo non significa neo-psicologo. Esistono Psicologi con molti anni o decenni di esperienza clinica. Inoltre, tutti gli Psicologi sono tenuti alla formazione continua ECM in quanto professionisti sanitari. La competenza clinica non è un dato statico legato a un titolo, ma un processo che si costruisce nel tempo attraverso esperienza, formazione continua, riflessione critica ed etica professionale.
Terapia personale, supervisione e trauma
Terapia personale e supervisione sono buone pratiche cliniche, ma non sono esclusive dei percorsi di specializzazione in psicoterapia. Molti Psicologi le praticano come parte della propria responsabilità professionale.
Anche la cura del trauma viene spesso identificata esclusivamente con la psicoterapia. In realtà, il lavoro sul trauma comprende valutazione, messa in sicurezza, regolazione emotiva, recupero del senso di controllo e delle risorse personali. La psicoterapia può essere uno strumento importante in alcune fasi, ma non esaurisce la cura del trauma e non ne ha l’esclusiva.
Conclusione: il danno culturale dei luoghi comuni
Tutti questi luoghi comuni producono lo stesso effetto: spostano l’attenzione dalla competenza clinica all’etichetta. Così facendo, danneggiano il ruolo terapeutico dello Psicologo, impoveriscono la cultura della cura e confondono i cittadini.
La cura psicologica non è una parola, non è un titolo, non è una etichetta.
È un processo clinico complesso.
Ed è responsabilità dello Psicologo.
Enrico Rizzo, Psicologo, Presidente di MetaPsi Aps




