Da decenni circola una convinzione ormai radicata in molti ambienti professionali e formativi: l’idea che lo Psicologo utilizzi “tecniche psicologiche”, mentre il “psicoterapeuta” sarebbe depositario di un patrimonio di tecniche psicoterapeutiche esclusive, più profonde, più cliniche, più trasformative.
È una narrazione potente, perché è semplice e crea una gerarchia immediata. Ma è una narrazione priva di fondamento giuridico, scientifico, deontologico e clinico-funzionale. Ed è proprio per questo che ha fatto danni: ha indebolito l’immagine della psicologia, ha svalutato la dignità professionale dello Psicologo e ha reso meno comprensibile ai cittadini che cosa siano davvero i trattamenti psicologici.
Questo articolo serve a smontare quel mito, passo dopo passo.
1) Articolo 21: la tradizione deontologica che chiude la questione
Per decenni, l’Articolo 21 del Codice Deontologico (nella sua formulazione storica) ha espresso un principio molto chiaro:
“Sono specifici della professione di psicologo tutti gli strumenti e le tecniche conoscitive e di intervento relative a processi psichici (…) basati sull’applicazione di principi, conoscenze, modelli o costrutti psicologici”.
Il punto sostanziale non è “a chi appartiene una tecnica” come se fosse proprietà privata, ma che natura abbia l’atto: se una tecnica interviene sui processi psichici attraverso modelli psicologici, allora è una tecnica psicologica. Non diventa “altro” perché viene collocata dentro un percorso formativo chiamato in un certo modo.
Per questa ragione, l’idea di una riserva tecnica a favore della psicoterapia non regge: la riserva, quando esiste, riguarda l’uso della denominazione e l’esercizio dell’attività secondo i requisiti previsti, non la nascita di una famiglia separata di strumenti “ontologicamente psicoterapeutici”.
2) Legge 56/1989: riserva una denominazione, non le tecniche
La legge sulla psicoterapia viene spesso invocata per giustificare presunte esclusività tecniche. Ma è un errore di lettura. L’articolo 3 della Legge 56/1989 fa, in sostanza, due cose: riserva la denominazione “psicoterapia” e stabilisce chi è autorizzato alla psicoterapia.
Fine.
La legge non elenca tecniche, non istituisce metodi esclusivi, non separa strumenti “psicoterapeutici” da strumenti “psicologici”. Quello che la norma disciplina è una denominazione giuridica e un perimetro di autorizzazione, non una scienza autonoma e non un set tecnico distinto. In altre parole: la psicoterapia è un nome giuridicamente riservato per un trattamento psicologico svolto da chi possiede la formazione specifica prevista e riconosciuta dalla normativa. Il contenuto tecnico resta psicologico.
3) Le neuroscienze smontano la falsa esclusività
Sul piano scientifico, gli interventi che comunemente vengono chiamati “psicoterapia” agiscono su emozioni, cognizioni, comportamenti, memoria, significati personali, schemi interpersonali, regolazione emotiva, narrazione di sé, processi attentivi e relazione terapeutica. Cioè su processi psicologici.
Le neuroscienze descrivono i correlati neurali di questi processi, ma non “creano” una nuova famiglia di tecniche: il livello neurale è il correlato, non la definizione della tecnica. La tecnica resta psicologica perché lavora su variabili psicologiche e le modifica con procedure psicologiche.
E infatti le tecniche più citate nel discorso pubblico — ristrutturazione cognitiva, esposizione graduale, EMDR, ACT, DBT, interventi sistemici, problem solving training, mindfulness, tecniche esperienziali, training assertivo, lavoro sul trauma, lavoro sulla relazione terapeutica — non sono tecniche “psicoterapeutiche” per natura. Sono tecniche psicologiche utilizzate anche all’interno di percorsi che, sul piano giuridico, vengono denominati psicoterapia.
4) Se le tecniche psicoterapeutiche fossero “esclusive”, avremmo un paradosso
Supponiamo, per ipotesi, che esistano davvero tecniche “psicoterapeutiche” non psicologiche. A quel punto accadrebbe qualcosa di inevitabile: non sarebbero tecniche psicologiche, quindi non rientrerebbero nel perimetro delle tecniche fondate su modelli psicologici; e, in linea logica, la psicoterapia diventerebbe un’attività sulla mente non più psicologica.
È un paradosso clinico e scientifico prima ancora che giuridico.
La regola invece è lineare: se una tecnica lavora sulla psiche tramite modelli psicologici, allora è una tecnica psicologica. Non può trasformarsi magicamente in altro solo perché qualcuno la inserisce in un percorso di specializzazione.
5) La vera differenza è solo giuridica, non tecnica
Lo Psicologo fa diagnosi psicologica, svolge prevenzione primaria, secondaria, terziaria e quaternaria, offre sostegno psicologico, realizza abilitazione e riabilitazione e conduce trattamenti psicologici. Tutto questo avviene attraverso tecniche psicologiche.
Lo psicologo-psicoterapeuta fa le stesse cose e, in più, ha il diritto giuridico di chiamare il proprio intervento “psicoterapia”, perché è autorizzato alla psicoterapia.
La differenza, quindi, non è clinica, non è tecnica, non è metodologica: è una riserva di denominazione e di autorizzazione. E nella pratica, ciò che distingue la qualità dell’intervento non è l’etichetta, ma appropriatezza dell’indicazione, competenza specifica, setting, responsabilità clinica, supervisione e trasparenza verso l’utenza.
6) Il mito sopravvive solo oscurando cosa fa realmente lo Psicologo
Per sostenere l’esistenza di tecniche psicoterapeutiche esclusive bisogna restringere artificialmente lo Psicologo a una figura “minore”: ridurlo al counselling, cancellarne il ruolo nella diagnosi, parlare poco delle funzioni preventive, evitare di nominare abilitazione e riabilitazione, e soprattutto occultare che i trattamenti psicologici sono terapie psicologiche.
È una narrazione che, di fatto, finisce per elevare un titolo e impoverire la comprensione pubblica della cura psicologica, più che informare correttamente la cittadinanza.
7) Effetti dannosi del mito
Questo mito produce psicoterapeuticocentrismo, psicologofobia, svalutazione del ruolo terapeutico dello Psicologo, confusione nei cittadini, gerarchie professionali immaginarie e perdita di identità della professione. È un danno culturale, professionale e sanitario: quando si confondono le mappe concettuali, si confondono anche le scelte di salute.
8) Conclusione: tutte le tecniche di cura sono psicologiche
La conclusione è semplice: le tecniche psicoterapeutiche esclusive non esistono. Esistono tecniche psicologiche, sempre e soltanto psicologiche. La psicoterapia non è un pacchetto tecnico separato, ma una denominazione giuridica riservata. E lo Psicologo cura e fa terapia con le stesse tecniche psicologiche che la scienza riconosce e che vengono utilizzate anche nei percorsi denominati psicoterapia.
Il mito cade quando si torna alle fonti e alla logica della disciplina. E la psicologia torna al suo posto: al centro.
Enrico Rizzo, Psicologo, Presidente MetaPsi Aps,
amministratore dei gruppi Facebook “Psicologi non Psicoterapeuti” e “Lo Psicologo cura fa terapia”.

